Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 31369 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 31369 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/12/2025
ORDINANZA
sul ricorso 7410-2022 proposto da:
NOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
ISPETTORATO TERRITORIALE DEL LAVORO DI VENEZIA, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2415/2021 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 29/09/2021 R.G.N. 34/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
02/10/2025 dal AVV_NOTAIO. NOME COGNOME .
Oggetto
OPPOSIZIONE ORDINANZA INGIUNZIONE
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 02/10/2025
CC
RILEVATO CHE
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello, confermando il provvedimento del giudice di primo grado, ha respinto l’opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da NOME COGNOME (amministratore e legale rappresentante di RAGIONE_SOCIALE società che gestiva un locale di intrattenimentodiscoteca) nei confronti dell’Ispettorato RAGIONE_SOCIALE di Venezia il quale aveva rilevato -tramite verbale ispettivo redatto il 18.3.2017 la violazione dell’art. 3, comma 3, del d.l. n. 12 del 2002 (convertito con modificazioni dalla legge n. 73 del 2002) per aver occupato, senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di RAGIONE_SOCIALE, undici dipendenti.
La Corte RAGIONE_SOCIALE, effettuata un’ampia ricognizione normativa in materia di RAGIONE_SOCIALE accessorio e dei c.d. buoni RAGIONE_SOCIALE o voucher, ha rilevato che -alla luce dell’art. 49, comma 3, del d.lgs. n. 81/2015 -l’attivazione delle prestazioni di RAGIONE_SOCIALE accessorio richiedeva la preventiva comunicazione all’Ispettorato del RAGIONE_SOCIALE e la preventiva registrazione, sia dei lavoratori sia del committente, sul sistema informatico RAGIONE_SOCIALE; posto che era risultato pacifico che nessuna comunicazione era stata effettuata, per le prestazioni del 18.3.2017, alla Direzione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE competente, il deAVV_NOTAIOo malfunzionamento della piattaforma RAGIONE_SOCIALE su cui registrare (preventivamente) le attività non costituiva causa di forza maggiore in quanto la mancanza sia di una comunicazione preventiva all’Ispettorato e (quantomeno) sia di una email all’RAGIONE_SOCIALE con l’indicazione delle generalità dei lavoratori dimostravano la colpa dell’amministratore della società.
Avverso tale sentenza l’amministratore ha proposto ricorso per cassazione, affidato a un motivo. L’Ispettorato ha resistito con controricorso.
Al termine della camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni.
CONSIDERATO CHE
Con il primo e unico motivo di ricorso si denunzia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3, comma 3 ter d.l. 22 febbraio 2002 nr. 12, convertito con modificazioni dalla l. 23 aprile 2002 nr. 73, come sostituito dall’articolo 22, comma 1, d.lgs. 14 settembre 2015 nr. 151 e dell’articolo 49 d. lgs. 185/2016, nonche’ dell’articolo 2697 c.c. in relazione all’articolo 3 della legge 24 novembre 1981 n. 689 avendo, la Corte RAGIONE_SOCIALE, dato atto che la piattaforma RAGIONE_SOCIALE sulla quale andavano fatte le comunicazioni di avvio di prestazioni di RAGIONE_SOCIALE accessorio (per la giornata di cui è causa) era bloccata ma ritenendo, nondimeno, legittima l’applicazione della sanzione amministrativa per ritenuta assun zione di lavoratori ‘in nero’. Peraltro, l’amministratore della società non poteva immaginare che il 18.3.2017 la piattaforma RAGIONE_SOCIALE avrebbe avuto un malfunzionamento e che non sarebbe stato possibile inserire i voucher dei lavoratori chiamati a fornire la prestazione (i quali, trattandosi di una discoteca, usualmente confermano lo loro presenza solo poche ore prima).
Il ricorso è inammissibile.
E’ principio ormai consolidato quello secondo cui il ricorso per cassazione conferisce al giudice di legittimità, non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, ma la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle
argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (Cass. n. 19547/2017; Cass. n. 29404/2017; Cass. n. 23345/2024).
Le argomentazioni concernenti la ricostruzione degli elementi oggettivi e soggettivi della conAVV_NOTAIOa tenuta nella giornata del 18.13.2017 (dell’assenza di qualsiasi comunicazione alla Direzione RAGIONE_SOCIALE del RAGIONE_SOCIALE competente e del malfunzionamento della piattaforma RAGIONE_SOCIALE) sostanzialmente sollecitano, ad onta dei richiami normativi in esso contenuti, una rivisitazione nel merito della vicenda e delle risultanze processuali affinché se ne fornisca un diverso apprezzamento. Si tratta di operazione non consentita in sede di legittimità, ancor più ove si consideri che in tal modo il ricorso finisce con il riprodurre (peraltro in maniera irrituale: cfr. Cass. S.U. n. 8053 del 2014) sostanziali censure ex art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c., a monte non consentite dall’art. 348-ter, commi 4 e 5, c.p.c., essendosi in presenza di doppia pronuncia conforme di merito basata sulle medesime ragioni di fatto circa la gravità del comportamento aAVV_NOTAIOato dal lavoratore.
In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile e le spese di lite seguono il criterio della soccombenza dettato dall’art. 91 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità
liquidate in euro 3.500,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introAVV_NOTAIOo dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, de ll’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 2 ottobre 2025.
Il Presidente AVV_NOTAIO.ssa NOME COGNOME