Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23901 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23901 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso 26234-2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Commissario Straordinario legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME AVV_NOTAIO COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
ricorrente incidentale -nonchè contro
RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALE;
ricorrente principale – controricorrente incidentale –
R.G.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/07/2024
CC
avverso la sentenza n. 549/2021 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 06/05/2021 R.G.N. 710/2019; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 09/07/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO CHE
la Corte di Appello di Catanzaro, con la sentenza impugnata, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, ha condannato RAGIONE_SOCIALE a corrispondere a COGNOME NOMEil compenso per il lavoro che ha svolto nel mese di luglio 2015 e nei primi giorni di agosto 2015, nonché, a titolo risarcitorio, l’importo che avrebbe percepito, in base al contratto individuale a progetto, se avesse lavorato dal 10.8.2015 al 9.8.2016, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 10.8.2015 al soddisfo’, confermando nel resto la decisione di prime cure e compensando le spese;
la Corte RAGIONE_SOCIALE, in sintesi, quanto alle prime somme ha affermato che l’eccezione di avvenuto pagamento di quanto dovuto ‘per l’attività svolta sino a luglio del 2015 non può essere accolta perché di quel pagamento l’RAGIONE_SOCIALE non ha dato prova’; avuto riguardo al risarcimento del danno la Corte, in conformità con un suo precedente, ha argomentato che: la clausola contenuta nell’art. 9 del contratto stipulato tra le parti era illegittima in quanto subordinava il pagamento RAGIONE_SOCIALE prestazione alla erogazione di fondi regionali di finanziamento del progetto, ‘di talché la sospensione del rapporto, unilateralmente decisa dall’azienda appellante, non la esonerava dall’obbligo di corrispondere al lavoratore il compenso pattuito’ come se avesse lavorato sino alla data del 9.8.2016; nulla, invece, era
dovuto per il periodo successivo ‘in cui il suo rapporto si è legittimamente risolto in forza RAGIONE_SOCIALE intervenuta revoca dei finanziamenti regionali e RAGIONE_SOCIALE disposizione pattizia che, per l’appunto, contemplava tale evenienza come causa risolutiva del rappor to di lavoro’;
3. per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso RAGIONE_SOCIALE con quattro motivi; ha resistito con controricorso l’intimato, formulando ricorso incidentale affidato ad un motivo; a quest’ultimo ha resistito l’RAGIONE_SOCIALE con controricorso; la difesa di COGNOME ha anche comunicato memoria; all’esito RAGIONE_SOCIALE camera di consiglio, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nel termine di sessanta giorni;
CONSIDERATO CHE
1. i motivi di ricorso possono essere sintetizzati come di seguito; 1.1. il primo motivo denuncia: ‘Violazione ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 3: violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., art. 1341 c.c., art. 1256 c.c., art. 1218 c.c. art. 1375 c.c. e art. 1176 c.c. norme in materia di contabilità pubblica, art.1358 c.c., art. 63 e 69 del D. Lgs n.276/03’; in particolare, si lamenta l’erronea interpretazione delle clausole del contratto a progetto e la sua impossibilità temporanea, poi divenuta definitiva, per factum principis ; si eccepisce altresì la violazione delle norme in materia di contabilità pubblica stante l’assenza di impegni di spesa; si contesta ‘la ritenuta presunta subordinazione che non trova risultanza processuale’;
1.2. il secondo motivo denuncia: ‘Violazione di legge ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per sentenza contraddittoria, motivazione solo apparente’, criticando la sentenza impugnata per essersi pronunciata ‘in maniera
differente’ in ordine ai due momenti RAGIONE_SOCIALE sospensione e RAGIONE_SOCIALE risoluzione;
1.3. il terzo motivo deduce: ‘Violazione di legge -error in iudicando -ai sensi dell’art. 360 comma 1 n. 5 per omesso esame circa un fatto decisivo che è stato oggetto di discussione tra le parti’; si argomenta che la sentenza impugnata avrebbe ritenuto legittimo l’operato dell’ente sulla risoluzione ma non anche sulla sospensione, nonostante il presupposto fondante fosse il medesimo: ‘il venire meno delle risorse regionali, omettendo di esaminare tale fatto decisivo oggetto di discussione’;
1.4. il quarto motivo denuncia la violazione degli art. 112 e 113 c.p.c., ‘ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.’, sostenendo che il pagamento del mese di luglio 2015 non era mai stato richiesto dalla controparte; si sostiene che in tal modo si sarebb e determinato ‘un omesso esame circa un fato decisivo’; 2. col motivo di ricorso incidentale il COGNOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362 e 1363 c.c., dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 5 L.R. RAGIONE_SOCIALE n. 11 del 2011, criticando la sentenza impugnata per avere riconosciuto ‘il risarcimento del danno sino al 9.8.2016 anziché sino alla data RAGIONE_SOCIALE comunicazione di risoluzione del rapporto, avvenuta il 12.8.2016 o, in alternativa, il 21.10.2016′;
il ricorso principale, nei suoi primi tre motivi esaminabili congiuntamente per connessione, non risulta meritevole di accoglimento alla stregua di precedenti specifici di questa Corte su analoga vicenda, dai quali il Collegio non ravvisa ragione per discostarsi (Cass. n. 32408 del 2023; Cass. n. 419 del 2024; conf. Cass. n. 1209 del 2024; Cass. n. 1254 del 2024; ai quali tutti si rinvia anche ai sensi dell’art. 118 disp. att. c.p.c.);
quanto ai lamentati vizi di interpretazione del contratto di lavoro a progetto, la Corte di merito ha dato atto del contenuto dello stesso ed ha proceduto alla sua interpretazione, ritenendo il periodo di sospensione non coperto da alcuna valida giustificazione, se non espressa a posteriori, e dunque che non potesse farsi valere retroattivamente la delibera del 2016, produttiva di effetti solo dal momento RAGIONE_SOCIALE sua emanazione; a tale esegesi del contratto e dei suoi effetti giuridici l’RAGIONE_SOCIALE contrappone la propria differente interpretazione delle previsioni negoziali in materia di risoluzione del rapporto per revoca del finanziamento regionale;
tuttavia, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale si sostanzia in un accertamento di fatto (tra molte, Cass. n. 9070 del 2013; Cass. n. 12360 del 2014), riservato all’esclusiva competenza del giudice del merito (cfr. Cass. n. 17067 del 2007; Cass. n. 11756 del 2006; di recente, conf. Cass. n. 22318 del 2023); tali valutazioni del giudice di merito in proposito soggiacciono, nel giudizio di cassazione, ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo RAGIONE_SOCIALE sussistenza di una motivazione logica e coerente ( ex plurimis , Cass. n. 21576 del 2019; Cass. n. 20634 del 2018; Cass. n. 4851 del 2009; Cass. n. 3187 del 2009; Cass. n. 15339 del 2008; Cass. n. 11756 del 2006; Cass. n. 6724 del 2003; Cass. n. 17427 del 2003) e, nel vigore del novellato art. 360 c.p.c., di una motivazione che valichi la soglia del cd. ‘minimum costituzionale’ (cfr. Cass. n. 18214 del 2024); inoltre, per risalente insegnamento, sia la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia di vizi motivazionali esigono una specifica indicazione -ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata l’anzidetta violazione e delle ragioni RAGIONE_SOCIALE insanabile
contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito – non potendo le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (tra le innumerevoli: Cass. n. 18375 del 2006; Cass. n. 12468 del 2004; Cass. n. 22979 del 2004, Cass. n. 7740 del 2003; Cass. n. 12366 del 2002; Cass. n. 11053 del 2000);
nella specie, al cospetto dell’approdo esegetico cui è pervenuta la Corte distrettuale parte ricorrente, nella sostanza, si limita a rivendicare un’alternativa interpretazione plausibile più favorevole in odine al contratto a progetto; ma per sottrarsi al sindacato di legittimità quella data dal giudice al testo non deve essere l’unica interpretazione possibile, o la migliore in astratto, ma una delle possibili, e plausibili, interpretazioni; sicché, quando di un testo negoziale sono possibili due o più interpretazioni, non è consentito – alla parte che aveva proposto l’interpretazione poi disattesa dal giudice di merito – dolersi in sede di legittimità del fatto che sia stata privilegiata l’altra (Cass. n. 10131 del 2006);
non colgono nel segno neanche le doglianze di motivazione omessa o apparente (che ricorre allorquando il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, rendendo impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del suo ragionamento -tra molte: Cass. n. 9105 del 2017; Cass. n. 20921 del 2019), avendo la Corte di merito illustrato i motivi del diverso rilievo, ai fini risarcitori, assegnato alla sospensione del rapporto, non essendo provata la coeva cessazione del finanziamento regionale e non essendo la sospensione del contratto prevista dallo stesso, rispetto alla sua risoluzione di un anno successiva,
essendo (solo allora) stato dimostrato, perché deliberato dalla Giunta regionale, l’avveramento RAGIONE_SOCIALE condizione risolutiva del contratto a progetto;
3.2. il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile;
si denuncia, infatti, un preteso error in procedendo ex art. 112 c.p.c. che avrebbe dovuto esser formulato nel rispetto dei canoni posti dal n. 4 dell’art. 360 c.p.c., piuttosto che come violazione di legge o omesso esame di fatto decisivo;
come questa Corte ha più volte affermato “l’omessa pronuncia integra un difetto di attività del giudice di secondo grado, che deve essere fatto valere dal ricorrente non con la denuncia RAGIONE_SOCIALE violazione di una norma di diritto sostanziale ex art. 360, n. 3, c.p.c. o del vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. giacché siffatte censure presuppongono che il giudice del merito abbia preso in esame la questione oggetto di doglianza e l’abbia risolta in modo giuridicamente non corretto ovvero senza giustificare (o non giustificando adeguatamente) la decisione al riguardo resa, ma attraverso la specifica deduzione del relativo error in procedendo e RAGIONE_SOCIALE violazione dell’art. 112 c.p.c.” (Cass. n. 329 del 2016; conforme a: Cass. n. 27387 del 2005; Cass. n. 1701 del 2006; Cass. n. 3190 del 2006; Cass. n. 12952 del 2006; Cass. n. 24856 del 2006; Cass. n. 25825 del 2009; Cass. n. 26598 del 2009; Cass. n. 7268 del 2012);
parimenti non può trovare accoglimento il ricorso incidentale del lavoratore;
anche in questo caso, nella sostanza, si critica l’interpretazione offerta dalla Corte di appello al contratto siglato tra le parti in ordine all’evento determinante la risoluzione del rapporto di lavoro, che la stessa Corte ravvisa essere nel momento in cui viene adottata la delibera regionale del 9.8.2016, mentre il
ricorrente incidentale, mediante un diverso percorso esegetico, riconduce alla successiva comunicazione del 12.10.2016; ma si tratta, per quanto innanzi detto in tema di accertamento di fatto RAGIONE_SOCIALE volontà negoziale e qui simmetricamente ribadito anche per la censura in esame, RAGIONE_SOCIALE invocazione di un sindacato di merito sottratto a questa Corte;
conclusivamente, entrambi i ricorsi devono essere respinti, e, stante la reciproca soccombenza, le spese possono essere integralmente compensate tra le parti; ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge n. 228 del 2012, occorre dare atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via pr incipale e incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e incidentale, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13 (cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020);
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese.
Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte RAGIONE_SOCIALE ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, principale e incidentale, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 9 luglio 2024.
La Presidente
AVV_NOTAIOssa NOME COGNOME