Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 9481 Anno 2019
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Civile Ord. Sez. L Num. 9481 Anno 2019
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/04/2019
ORDINANZA
sul ricorso 471-2017 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; da : in ROMA avvocato
– ricorrente –
contro
–RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE in GLYPH persona GLYPH del GLYPH legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; studio
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO pro INDIRIZZO
COGNOME INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende; NOME
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3476/2016 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/06/2016, R.G.N. 8111/2013.
RILEVATO CHE:
1. la Corte di appello di Roma, con sentenza del 20.6.2016, rigettav il gravame proposto da NOME COGNOME avverso la decisione d Tribunale capitolino, che aveva respinto la domanda della predett intesa all’accertamento dell’illegittimità dei contratti a pr stipulati con RAGIONE_SOCIALE (appaltatrice del servizio scommesse RAGIONE_SOCIALE) per i periodi dal 19.5.2006 al 31.12.2007, dall’1.1.2 al 31.12.2008 (prorogato al 31.12.2009) e dall’1.1.2010 31.12.2010 (prorogato dal 31.12.2011), ricondotta sia alla generic che all’ insussistenza del progetto, con richiesta di conversion rapporto ai sensi dell’art. 69 d. Igs. 276/2003 (inquadramento nel livello CCNL settore terziario), ed all’accertamento della nat subordinata del rapporto sin dall’inizio, nonché della giusta caus dimissioni, con condanna di entrambe le società, in solido, pagamento di quanto asseritamente dovuto per indennità di mancato preavviso, ferie, permessi, 13° e 14° mensilità, T.F.R., lav straordinario, lavoro notturno, lavoro festivo, indennità di cassa;
2. la Corte disattendeva l’eccezione di inammissibilità dell’appel per avere l’appellante individuato i capi della sentenza oggett censura ed indicato con sufficiente chiarezza le ragioni accoglimento della domanda, ed osservava che, con riferimento alla normativa applicabile ratione temporis, il progetto poteva ben consistere in attività rappresentante il core business aziendale, pur dovendo caratterizzarsi per autonomia di contenuti ed obiettivi, potere essere distinto dall’attività svolta dall’impresa e non riproposizione dell’oggetto sociale; evidenziava come nel cas esaminato la collaborazione richiesta alla ricorrente era s espressamente finalizzata ad un risultato finale, rappresentato d raccolta delle scommesse sia ippiche, che sportive, dalla accettazi della singola scommessa e dal suo inserimento nel sistema
informatico della RAGIONE_SOCIALE, dal pagamento della scommessa eventualmente vinta, dalla assistenza informativa alla clientela s modalità e tempi delle giocate;
riteneva che pertanto i contratti in oggetto integrassero tu requisiti richiesti dall’art. 62 del d. Igs. 276/2003 e che non risultato dall’espletata istruttoria che il rapporto si fosse svol tipici elementi della subordinazione, pur prescindendosi dal nomen iuris che al rapporto era stato dato dalle parti, non avendo la Cetolo assolto l’onere probatorio sulla stessa gravante, sicchè, una v escluse l’assenza e/o genericità del progetto e la natura subordi del rapporto, rimanevano assorbite tutte le altre domande;
di tale decisione domanda la cassazione la COGNOME affidand l’impugnazione a tre motivi, cui hanno resistito entrambe le socie con distinti conto ricorsi. La SNAI s.p.a. ha depositato memoria, sensi dell’art. 380 bis. 1 c.p.c.
CONSIDERATO CHE:
1. con il primo motivo, si denunzia violazione degli artt. 61 e 6 Igs. 276/2003, in relazione alla I. 92/2012 ed alle circolar Ministero del lavoro n. 1 del 2004, n. 17 del 2006 e n 29 del 201 sostenendosi che i progetti non fossero caratterizzati dall’indicaz di un preciso piano di lavoro, estraneo all’attività imprenditorial datore di lavoro, fossero privi di individuazione del risultat doveva tendere l’attività del lavoratore, in quanto rappresentant codificazione di vere e proprie direttive datoriali sulle modali esecuzione della prestazione, coincidente con l’oggetto sociale de società RAGIONE_SOCIALE, progetti redatti tutti allo stesso modo che doveva ritenersene la nullità, alla luce di quanto precisato n circolari citate e dell’ assenza di totale autonomia dell’attivit coincidente con una serie di compiti standardizzati;
1.2. si assume che la legge 92/12, pur non applicabile ratione temporis, avrebbe dovuto costituire un’autorevole fonte interpretativ della volontà del legislatore, così come anche la circolare 29 11.12.2012, che aveva inserito nella lista nera delle attivit dovevano essere ricondotte nell’alveo della subordinazione quell svolte dagli addetti alle agenzie ippiche e sportive;
con il secondo motivo, si lamenta violazione degli artt. 113, 1 c.p.c. e degli artt. 1414 e 2094 c.c., nonchè degli artt. 61 e ss. 276/03, per essere emersi dalla istruttoria svolta la soggezione d lavoratrice al potere di vigilanza e disciplinare del dirigente società appaltatrice, la mancanza di rischio, la sottoposizione a t indicati dal personale gerarchicamente sovraordinato, ed, definitiva, il potere d’ingerenza del datore di lavoro, oltre contenuto della prestazione meramente esecutivo degli ordini e dell disposizioni impartite dalla Trionfale;
2.1. si evidenzia che, a prescindere dalle deposizioni dei testi malgoverno delle stesse, la COGNOME svolgeva un’attività merament esecutiva degli ordini e direttive altrui, secondo rigidi sc predeterminati, e che il nomen iuris aveva lo scopo di mascherare un lavoro dipendente, tenuto conto anche della lunga durata del prestazione svolta;
con il terzo motivo, si ascrive alla sentenza impugnata violazio dell’art. 2697 c.c. e degli artt. 61 e ss. d. Igs. 276/2003, in r all’interpretazione delle testimonianze, che avrebbero dovuto esse lette nel senso del mancato assolvimento dell’onere probatorio carico della resistente, stante la presunzione di subordinazione vol dalla legge Fornero e l’assenza di indizi della prestazione autonoma;
quanto alle differenze e indennità reclamate si osserva che condanna alla corresponsione delle stesse debba essere effettuata
solido ed in coerenza con i conteggi elaborati, non fatti oggett contestazione;
5. le censure formulate nel primo motivo non sono articolate in maniera esaustiva ed idonea a scalfire l’impianto argomentativo dell decisione impugnata, essendo omessa la trascrizione del contenuto dei progetti e non indicandosene la sede di rinvenimento nei fascico depositati nel giudizio merito, ciò che preclude la verific corrispondenza del singolo contratto al modello legale di cui all’ ar (abrogato dall’art.52 del d.lgs. 81 del 2015 di attuazione del c.d. Act) – in base al quale per la configurazione della fattispecie, oltr presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collabor continuative e coordinate, è necessario la riconducibilità dell’att “a uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di e determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordiname con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa” – e requisiti di forma di cui all’art. 62 d. Igs. 276/2003;
6. si contravviene in tal modo ai consolidati principi di specifici autosufficienza, che impongono di indicare nel ricorso il contenu rilevante dei documenti stessi, fornendo al contempo alla Cort elementi sicuri per consentirne l’individuazione e il reperimento ne atti processuali ed assolvendo, così, il duplice onere, rispettivam previsto dall’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, (a pen inammissibilità) e dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 (a pen improcedibilità del ricorso), nel rispetto del relativo scopo, quello di porre il Giudice di legittimità in condizione di verifica sussistenza del vizio denunciato senza compiere generali verifich degli atti e soprattutto sulla base di un ricorso che sia ch
sintetico (Cass. SU 11/4/2012, n. 5698; Cass. SU 3/11/2011, n. 22726);
8. quanto agli altri motivi, le doglianze attingono nella sostanz merito della decisione, conferendosi un diverso peso probatorio al risultanze dell’istruttoria come interpretate dal giudice del merit erroneamente con le stesse si ritiene violata la regola di riparto oneri probatori, laddove, contrariamente a quanto si assume i ricorso, è stato affermato, in linea con i principi più volte affe che incomba sul lavoratore l’onere di provare che il rapporto si nella realtà sviluppato, difformemente alle previsioni contrattuali, le caratteristiche della subordinazione, non potendo per quanto det
sostenersi l’esistenza di una presunzione che avrebbe inciso in term di diverso riparto degli oneri probatori a carico delle parti, al co di un progetto ritenuto esistente e specifico;
poiché il giudice del gravame si attenuto ai principi suesposti, questa Corte intende dare giuridica continuità, deve pervenirsi rigetto integrale del ricorso della COGNOME;
le spese del presente giudizio seguono la soccombenza del ricorrente e sono liquidate, in favore di ciascuna delle soc intimate, nella misura indicata in dispositivo, con distrazione d stesse, per quanto attiene l’attività difensiva espletata per la in favore dell’avv. NOME COGNOME dichiaratosene antistatario;
sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1 quater, d.P. 115 del 2002;
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagame delle spese del presente giudizio di legittimità in favore controricorrenti, liquidate in favore di ciascuno di essi in euro 20 per esborsi, euro 3500,00 per compensi professionali, oltre accesso come per legge, nonché al rimborso delle spese forfetarie in misur del 15%, con attribuzione, per la SNAI s.p.a., all’avv. NOME COGNOME
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte de
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato p quello dovuto per il ricorso, a norma dell’art.13, commalbis, d citato D.P.R..
o Così deciso in Roma, in data 5 5~1 2019