Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 22528 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 22528 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/08/2024
ORDINANZA
Sul ricorso n. 11110/2020 R.G.
promosso da
NOME COGNOME , in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso il AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale in atti;
ricorrente contro
RAGIONE_SOCIALE di Neviano , in persona del Sindaco pro tempore ;
intimato avverso la sentenza della Corte d’appello di Lecce n. 1132/2019, pubblicata in data 14/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/05/2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
letti gli atti del procedimento in epigrafe.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME, in qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, aveva citato in giudizio il RAGIONE_SOCIALE di Neviano, chiedendo il pagamento del maggiore corrispettivo dovuto per l’esecuzione delle opere extra -contratto, richieste in virtù di una
perizia di variante, approvata in corso d’opera, durante l’esecuzione del contratto di appalto pubblico, stipulato il 26/06/2008, a seguito di gara, avente ad oggetto l’esecuzione di lavori di sistemazione del parco pubblico adiacente alla RAGIONE_SOCIALE NOMEni.
Quantificato in € 53.653,64 il maggior valore delle opere, l’impresa aveva sottoscritto con riserva lo stato finale dei lavori e, non avendo il RAGIONE_SOCIALE effettuato il pagamento delle somme pretese a saldo, aveva chiesto al Tribunale di Lecce, Sezione distaccata di Galatina, la condanna dell’ente alla corresponsione di detta somma, maggiorata degli interessi legali e della rivalutazione monetaria, con vittoria di spese.
Il RAGIONE_SOCIALE di Neviano non si costituiva in giudizio e, nella sua contumacia, espletata l’istruttoria, comprensiva di CTU, il Tribunale accoglieva integralmente la domanda attorea, dando rilievo alla contumacia del RAGIONE_SOCIALE, che faceva ritenere non contestati i fatti dedotto dall’attore.
Avverso tale decisione proponeva appello il RAGIONE_SOCIALE, deducendo che il COGNOME aveva eseguito opere eccedenti rispetto alle previsioni di variante, rispetto alle quali non poteva essere richiesto il corrispettivo. L’appellato si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto dell’impugnazione.
Con sentenza n. 1132/2019, la Corte d’appello di Lecce accoglieva solo in parte l’impugnazione, rideterminando in € 41.575,78 il credito dell’imprenditore, ordinando a quest’ultimo di restituire quanto eventualmente ricevuto in eccesso e compensando nella misura di ¼ le spese di lite di entrambi i gradi di giudizio, ponendole per il resto a carico del RAGIONE_SOCIALE.
Il giudice del gravame riteneva fondato l’appello, nella parte in cui aveva censurato la decisione del primo giudice per avere fatto derivare dalla contumacia del RAGIONE_SOCIALE la prova dei fatti dedotti dall’impresa (perché la non contestazione poteva riguardare la sola
parte costituita), ma aveva, poi, rilevato che, comunque, il Tribunale aveva tenuto conto (sebbene sinteticamente) dell’intervenuto deposito di documentazione che dimostrava l’esecuzione della prestazione dedotta, essendo stato acquisito il contratto di appalto, l’ordine di servizio n. 1 (che sospendeva i lavori), la perizia di variante, il verbale di fine lavori e alcune note dell’appaltatore indirizzate all’amministrazione convenuta, operando anche un rinvio per relationem alle risultanze della CTU espletata, ai fini della determinazione nel quantum del credito accertato.
La Corte -dopo aver affermato che l’eccezione di tardività delle riserve, formulata dal RAGIONE_SOCIALE di Neviano, era inammissibile, perché era stata spiegata solo nell’atto di appello -riteneva, inoltre, incontestato che il RAGIONE_SOCIALE di Neviano non avesse eseguito alcun pagamento per le opere extra-contratto, tenuto conto che il RAGIONE_SOCIALE non aveva allegato l’avvenuto pagamento e, anzi, si era difeso affermando che nulla fosse dovuto.
Dato, quindi, atto che dalla CTU emergeva l’esistenza di opere comprese nella perizia di variante e opere ad essa estranee, la Corte d’appello riteneva che, per queste ultime, non spettasse alcun compenso, tenuto conto che la verifica demandata al CTU, in ordine all’utilità e all’urgenza delle stesse, aveva dato esito negativo e considerato che l’Amministrazione non aveva posto in essere atti che potevano interpretarsi come ratifica e accettazione postuma della spesa non autorizzata.
Al valore delle opere autorizzate, la Corte d’appello ha, poi, applicato la percentuale di ribasso contrattuale, cui ha aggiunto l’importo di € 2.020,21 per oneri di sicurezza sui maggiori lavori non contabilizzati, così determinando il minor credito del COGNOME in € 41.575,27, oltre interessi legali dalla domanda al saldo, senza alcuna rivalutazione, trattandosi di debito di valuta.
Avverso tale statuizione, NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione, affidato a tre motivi di ricorso.
Il RAGIONE_SOCIALE non si è difeso con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
Secondo il ricorrente, il giudice di appello non ha considerato che, nella relazione integrativa, il CTU aveva riconosciuto la natura preparatoria -e quindi la loro intrinseca necessarietà -delle opere non espressamente previste in variante, dando atto che erano state oggetto di verifica in contraddittorio tra RAGIONE_SOCIALE e impresa, con la conseguenza che non era giustificato l’assunto del giudice del gravame, nella parte in cui aveva ritenuto che la verifica demandata al CTU, in ordine all’utilità e all’urgenza delle opere, avesse dato esito negativo e che non vi erano stati atti che potevano interpretarsi come ratifica e accettazione postuma delle stesse da parte dell’Amministrazione, poiché, pur avendo verificato l’esecuzione di dette opere, quest’ultima nulla aveva contestato, neppure a fronte dell’apposizione delle riserve da parte dell’impresa.
Con il secondo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione dell’art. 198 d.P.R. n. 554 del 1999, in relazione all’art. 165 d.P.R. cit. e agli artt. 32 e 33 d.m. n. 145 del 2000, e la mancata applicazione dell’art. 2697 cc. e 167 e 183 c.p.c., poiché, in violazione della disciplina applicabile in materia di riserve, la Corte d’appello aveva trascurato di considerare che l’Amministrazione non si poteva arroccare sulla semplice mancata autorizzazione e/o mancato riconoscimento dell’utilità delle opere, senza tenere conto che, invece, l’utilità e la necessità delle opere era incontestata,
tanto più che era pacifica la loro acquisizione al patrimonio comunale.
Con il terzo motivo di ricorso è dedotta la violazione di legge ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., per erronea applicazione dell’art. 91 c.p.c., dovendo essere cassata la decisione impugnata anche nella parte in cui ha statuito sulle spese di lite, per effetto dell’accoglimento dei precedenti motivi di censura, non ricorrendo le condizioni per qualsivoglia compensazione anche parziale.
Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
2.1. Questa Corte più volte chiarito, in tema di ricorso per cassazione, che una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può porsi per far valere la ritenuta erronea valutazione del materiale istruttorio ad opera del giudice, ma solo al fine di denunciare che quest’ultimo ha posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti, ovvero disposte d’ufficio al di fuori dei limiti legali, o ha disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, prove legali, ovvero ha considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione (Cass., Sez. 1, Sentenza n. 6774 del 01/03/2022; Cass., Sez. 6-1, Ordinanza n. 1229 del 17/01/2019).
2.2. Nel caso di specie, il ricorrente ha semplicemente dato un valore diverso alle risultanze di causa, e in particolare alle risultanze di CTU, ricavando conseguenze diverse da quelle considerate dalla Corte d’appello, suggerendo al giudice di legittimità una riponderazione del materiale acquisito al processo e dando rilievo, nel senso prospettato dalla parte, a elementi diversi e ulteriori rispetto a quelli ritenuti utili alla decisione dal giudice del gravame, per giungere a conclusioni diverse, sulla base di un diverso giudizio in fatto, non consentito in sede di legittimità.
Come più volte affermato da questa Corte, è, infatti, inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici o delle risultanze istruttorie operata dal giudice di merito (Cass., Sez. U, Sentenza n. 34476 del 27/12/2019; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 5987 del 04/03/2021; Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 29404 del 07/12/2017; Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 19547 del 04/08/2017).
Anche il secondo motivo di ricorso è inammissibile.
3.1. Com’è noto, in tema di ricorso per cassazione, il ricorrente che proponga una determinata questione giuridica – che implichi accertamenti di fatto – ha l’onere, al fine di evitare una statuizione di inammissibilità per novità della censura, non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, onde dar modo alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la questione (Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 27568 del 21/11/2017; Cass., Sez. 1, Sentenza n. 16347 del 21/06/2018).
3.2. Nel caso di specie il ricorrente ha invocato l’applicazione di norme giuridiche riguardati la disciplina delle riserve, ritenendo la sussistenza delle condizioni in fatto previste per il riconoscimento del credito vantato sull’intera somma richiesta, anche in base alle regole di riparto dell’onere della prova, formulando argomentazioni in diritto, fondate su valutazioni in fatto – quali il riconoscimento dell’utilità e della necessità delle opere non meglio specificate e l’intervenuta acquisizione al patrimonio comunale – senza dedurre di avere già prospettato tale questione nei precedenti gradi di merito ed anche senza specificare quali fossero, poi, le concrete circostanze di fatto poste a fondamento della stessa, non avendo
neppure indicato quali fossero le opere non autorizzate che pretendeva essere state riconosciute come utili e necessarie dall’Amministrazione, così formulando una censura che non supera il vaglio di ammissibilità, in ordine alla mancanza di novità della stessa, che, in aggiunta, è fondata su valutazioni di circostanze di fatto del tutto generiche e vaghe.
La sentenza di appello è, peraltro, conforme ai principi affermati da questa Corte, la quale ha più volte affermato che, in tema di appalto di opere pubbliche, i lavori addizionali effettuati dall’appaltatore extra-contratto e non previamente autorizzati (per i quali egli non ha, di regola, diritto ad aumento di prezzo alcuno) possono, eccezionalmente, dar luogo a compenso alla quadruplice condizione -non ricorrente nella specie – che tali lavori siano oggetto di tempestiva riserva, siano qualificati come indispensabili in sede di collaudo, siano riconosciuti come tali anche dall’Amministrazione committente e comportino un costo che, addizionato a quello dei lavori commissionati in contratto, rientri, comunque, entro i limiti delle spese approvate (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 8275 del 23/03/2023; Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 29988 del 31/12/2020 29988/2020).
L’inammissibilità dei primi due motivi di ricorso comporta l’assorbimento del terzo, che presuppone l’accoglimento delle precedenti censure.
Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile.
Nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, essendo il RAGIONE_SOCIALE rimasto intimato.
In applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte
dichiara inammissibile il ricorso;
dà atto, in applicazione dell’art. 13, comma 1 quater , d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello richiesto per l’impugnazione proposta, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima Sezione