LexCED: l'assistente legale basato sull'intelligenza artificiale AI. Chiedigli un parere, provalo adesso!

Lavori condominiali difettosi: chi paga i danni?

Un condomino ha eseguito a proprie spese lavori di riparazione sul terrazzo di sua proprietà, chiedendo poi il rimborso al condominio. Il Tribunale di Roma, in grado d’appello, ha stabilito che in caso di lavori condominiali difettosi, il singolo condomino non può chiedere il rimborso al condominio, ma deve agire direttamente contro l’impresa appaltatrice. La sentenza ha inoltre confermato la condanna del condomino a risarcire i danni causati alle parti comuni dall’eccessivo innaffiamento delle piante sul suo terrazzo.

Prenota un appuntamento

Per una consulenza legale o per valutare una possibile strategia difensiva prenota un appuntamento.

La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Lavori condominiali difettosi: a chi spetta pagare il conto?

La gestione dei lavori condominiali difettosi è una delle questioni più spinose e frequenti nella vita di un condominio. Cosa succede se un condomino, subendo le conseguenze di un’opera eseguita male, decide di intervenire a proprie spese per porre rimedio? Può poi chiedere il rimborso al condominio? Una recente sentenza del Tribunale di Roma fa chiarezza su questo punto, stabilendo precise linee di responsabilità e indicando la corretta via legale da percorrere.

I Fatti del Caso

La vicenda ha origine dalla richiesta di un condomino, che aveva ottenuto un decreto ingiuntivo contro il proprio condominio per il rimborso di circa 1.400 euro. Tale somma era stata spesa dal singolo per riparare il terrazzo di sua proprietà esclusiva, a suo dire danneggiato a causa dell’imperfetta esecuzione di precedenti lavori commissionati dall’amministrazione condominiale a un’impresa esterna.

Il condominio si opponeva alla richiesta, presentando a sua volta una domanda riconvenzionale: chiedeva al condomino un risarcimento di 950 euro per i danni arrecati alle parti comuni (un parapetto e una soglia di marmo). Tali danni, secondo il condominio, erano stati causati dalla caduta d’acqua dovuta all’eccessivo innaffiamento delle piante presenti sul terrazzo del singolo.

Il Giudice di Pace, in primo grado, dava ragione al condomino sulla richiesta di rimborso ma accoglieva anche la domanda del condominio per i danni. La questione è quindi approdata dinanzi al Tribunale di Roma in sede di appello.

La Decisione del Tribunale sui lavori condominiali difettosi

Il Tribunale ha ribaltato la decisione di primo grado, accogliendo l’appello principale del condominio e respingendo quello incidentale del condomino. In sintesi, la Corte ha stabilito due principi fondamentali:

1. Nessun rimborso dal condominio: Il condomino non ha diritto al rimborso da parte del condominio per le spese sostenute per riparare i difetti. L’azione legale doveva essere intentata direttamente contro l’impresa appaltatrice responsabile dei lavori.
2. Sì al risarcimento per danni alle parti comuni: Il condomino è stato confermato responsabile per i danni causati alle parti comuni e condannato al relativo risarcimento, oltre al pagamento di tutte le spese legali di entrambi i gradi di giudizio.

Le Motivazioni della Sentenza

La decisione del Tribunale si fonda su argomentazioni giuridiche precise e di grande importanza pratica.

L’Azione Corretta è contro l’Appaltatore, non contro il Condominio

Il punto centrale della sentenza riguarda la corretta individuazione del soggetto contro cui agire in caso di lavori condominiali difettosi. Il Tribunale ha chiarito che, ai sensi dell’art. 1668 del Codice Civile, l’azione per i vizi e i difetti dell’opera deve essere promossa direttamente nei confronti dell’appaltatore che ha eseguito i lavori. Questo diritto spetta a ciascun singolo condomino, anche se il contratto d’appalto è stato firmato dall’amministratore per conto del condominio.

Il condominio, in questo contesto, è privo di ‘legittimazione passiva’, ovvero non è il soggetto giuridicamente corretto a cui chiedere il risarcimento. L’eventuale inerzia dell’amministratore nel contestare i difetti all’impresa non crea automaticamente un diritto del singolo a rivalersi sul condominio. Tale inerzia potrebbe, al più, portare ad altre conseguenze, come la revoca dell’amministratore stesso, ma non fonda una pretesa economica verso l’ente condominiale.

La Responsabilità per Danni Provenienti dalla Proprietà Esclusiva

Per quanto riguarda la domanda riconvenzionale, il Tribunale ha confermato la decisione del primo giudice. Le prove raccolte, tra cui documentazione fotografica e testimonianze attendibili (come quella del portiere e di un dipendente dell’impresa), hanno dimostrato in modo inequivocabile sia l’esistenza del danno alle parti comuni sia il nesso causale con l’eccessivo innaffiamento delle piante sul terrazzo del condomino. È stato accertato che la continua caduta d’acqua aveva deteriorato il parapetto e la soglia di marmo sottostanti. Il condomino è stato quindi ritenuto responsabile dei danni provenienti dalla sua proprietà esclusiva.

Conclusioni

Questa sentenza offre insegnamenti preziosi per chiunque viva in un condominio. In caso di lavori condominiali difettosi, la strada da percorrere non è quella della riparazione ‘fai da te’ con successiva richiesta di rimborso al condominio. La via corretta è l’azione legale diretta contro l’impresa appaltatrice. Ogni condomino ha il diritto di farlo per tutelare i propri interessi. Inoltre, viene ribadito un principio fondamentale della convivenza civile: ogni proprietario è responsabile dei danni che la sua unità immobiliare arreca alle parti comuni o alle proprietà altrui.

Se l’impresa esegue male i lavori commissionati dal condominio, posso chiedere il rimborso delle riparazioni al condominio stesso?
No, la sentenza chiarisce che l’azione legale per i difetti dell’opera deve essere promossa direttamente contro l’impresa appaltatrice ai sensi dell’art. 1668 c.c., non contro il condominio.

L’amministratore di condominio può impugnare una sentenza senza l’autorizzazione dell’assemblea?
Sì, il Tribunale ha confermato che l’amministratore può impugnare una decisione di primo grado senza necessità di autorizzazione o ratifica dell’assemblea per tutte le controversie che rientrano nelle sue attribuzioni, come quelle relative a pretese di pagamento nei confronti del condominio.

Sono responsabile per i danni che la mia proprietà privata (es. terrazzo) causa alle parti comuni?
Sì, la sentenza conferma che il proprietario è tenuto a risarcire i danni arrecati alle parti comuni (come infiltrazioni o deterioramenti) che derivano da un uso o da una condizione della sua proprietà esclusiva, come in questo caso l’eccessivo innaffiamento delle piante.

La selezione delle sentenze e la raccolta delle massime di giurisprudenza è a cura di Carmine Paul Alexander TEDESCO, Avvocato a Milano, Pesaro e Benevento.

Desideri approfondire l'argomento ed avere una consulenza legale?

Prenota un appuntamento. La consultazione può avvenire in studio a Milano, Pesaro, Benevento, oppure in videoconferenza / conference call e si svolge in tre fasi.

Prima dell'appuntamento: analisi del caso prospettato. Si tratta della fase più delicata, perché dalla esatta comprensione del caso sottoposto dipendono il corretto inquadramento giuridico dello stesso, la ricerca del materiale e la soluzione finale.

Durante l’appuntamento: disponibilità all’ascolto e capacità a tenere distinti i dati essenziali del caso dalle componenti psicologiche ed emozionali.

Al termine dell’appuntamento: ti verranno forniti gli elementi di valutazione necessari e i suggerimenti opportuni al fine di porre in essere azioni consapevoli a seguito di un apprezzamento riflessivo di rischi e vantaggi. Il contenuto della prestazione di consulenza stragiudiziale comprende, difatti, il preciso dovere di informare compiutamente il cliente di ogni rischio di causa. A detto obbligo di informazione, si accompagnano specifici doveri di dissuasione e di sollecitazione.

02.37901052
8:00 – 20:00
(Lun - Sab)

Articoli correlati