Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 29737 Anno 2023
Civile Ord. Sez. L Num. 29737 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso 12666-2018 proposto da:
FILICE NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliate in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentate e difese dall’avvocato NOME COGNOME;
ricorrenti –
contro
REGIONE CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro tempore , elettivamente domiciliata in ROMAINDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
Oggetto
ALTRE IPOTESI PUBBLICO IMPIEGO
R.G.N. 12666/2018
COGNOME.
Rep.
Ud. 05/10/2023
CC
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 2115/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 30/12/2017 R.G.N. 192/2014;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/10/2023 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
RILEVATO
-che, con sentenza del 30 dicembre 2017, la Corte d’Appello di Catanzaro, in riforma della decisione del Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, rigettava la domanda proposta da NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME nei confronti della Regione Calabria, presso la quale erano impiegate quali lavoratrici socialmente utili addette al RAGIONE_SOCIALE, domanda avente ad oggetto il pagamento delle competenze spettanti per essere state inserite in un progetto obiettivo per gli anni 2006 e 2007 ed aver svolto detta attività in orario ulteriore rispetto al normale orario di lavoro;
-che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondata la pretesa, dovendosi, da un lato, escludere, alla stregua della disciplina posta dall’art. 14, lett. E), CCDI, applicabile alla fattispecie, la possibilità che lavoratori socialmente utili possano partecipare alla realizzazione di progetti incentivanti riservati ai dipendenti della Regione Calabria e risultando, dall’altro, sfornita di prova la dedotta circostanza di aver svolto le istanti prestazioni di lavoro straordinario, non valendo allo scopo le attestazioni prodotte in quanto postume e, come tali, inidonee ad attestare la necessaria preventiva autorizzazione all’esecuzione delle prestazioni medesime;
-che per la cassazione di tale decisione ricorrono tutti gli originari istanti, affidando l’impugnazione ad un unico motivo, cui resiste, con controricorso, la Regione Calabria;
-che le ricorrenti hanno poi presentato memoria.
CONSIDERATO
-che, con l’unico articolato motivo, le ricorrenti, da un lato, nel denunciare la violazione e falsa applicazione della disciplina relativa all’utilizzo in attività socialmente utili di lavoratori in CIGS lamentano la non conformità a diritto dell’orientamento accolto dalla Corte territoriale, per il quale la disciplina in questione precluderebbe l’impiego degli LSU in attività ulteriori rispetto a quelle di cui alle convenzioni che ne prevedono l’utilizzo, dall’altro, denunciando il vizio di omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, imputano alla Corte territoriale la mancata considerazione del dato risultante da copiosa documentazione per il quale le stesse avrebbero eseguito prestazioni di lavoro eccedenti il normale orario in quanto impiegate nella realizzazione dell’indicato progetto obiettivo;
-che la sentenza impugnata, come evidenziato nello storico di lite, è fondata su una duplice ratio decidendi perché, da un lato, la Corte territoriale ha escluso che gli LSU potessero invocare l’applicazione di istituti contrattuali riferibili solo agli assunti a tempo indeterminato o determinato, dall’altro ha ritenuto che le ricorrenti non avessero dato la prova dell’attività svolta oltre le 20 ore di utilizzo settimanale e di avere prestato, previa autorizzazione, lavoro straordinario;
-che il ricorso, quanto a quest’ultima ratio, denuncia l’omesso esame di fatto decisivo per il giudizio oltre i limiti indicati dal riformulato art. 360 n. 5 cod. proc. civ. e si risolve nella sollecitazione di un diversa valutazione delle risultanze istruttorie, non consentita al giudice di legittimità;
-che nella giurisprudenza di questa Corte è consolidato l’orientamento secondo cui, qualora la decisione impugnata si fondi su una pluralità di ragioni, ciascuna idonea a sorreggere il decisum , i motivi di ricorso devono essere specificamente riferibili, a pena di inammissibilità, a ciascuna di dette ragioni (cfr. fra le tante Cass. n. 17182/2020; Cass. n. 10815/2019) ed inoltre l’inammissibilità o l’infondatezza della censura attinente ad una di esse rende irrilevante l’esame dei motivi riferiti all’altra, i quali non risulterebbero in nessun caso idonei a determinare l’annullamento della
sentenza impugnata, risultando comunque consolidata l’autonoma motivazione oggetto della censura dichiarata inammissibile o rigettata (cfr. fra le più recenti Cass. n. 15399/2018);
-all’inammissibilità consegue la condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio di cassazione liquidate come da dispositivo.
P.Q.M
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 1.800,00 per compensi oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 5 ottobre 2023