Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 208 Anno 2026
Civile Ord. Sez. L Num. 208 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 04/01/2026
Oggetto: lavoratori ex LSU -conversione del rapporto -riconoscimento del danno da illegittima apposizione del termine e da perdita di chances – pagamento differenze retributive e TFR
Dott. NOME COGNOME
Presidente
–
Dott. NOME COGNOME
Consigliere rel. –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
Dott. NOME COGNOME
Consigliere –
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2986/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME; COGNOME NOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME nella qualità di eredi di COGNOME NOME, tutti rappresentati e difesi dall’avvocato COGNOME NOME;
-controricorrenti –
avverso la SENTENZA n. 549/2021 emessa dalla CORTE D’APPELLO MESSINA il 17/11/2021 R.G.N. 323/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del
14/10/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
I lavoratori odierni controricorrenti, ex LSU, agivano dinanzi al Tribunale di Patti, per ottenere l’accertamento del diritto alla conversione in rapporti a tempo indeterminato di una serie di rapporti a termine intercorsi con il Comune di San Fratello, nonché il riconoscimento del diritto al risarcimento del danno da illegittima apposizione del termine e del danno da perdita di chances oltre al pagamento RAGIONE_SOCIALE differenze retributive e del TFR derivanti dal riconoscimento dell’anzianità di servizio.
Il Tribunale di Patti rigettava le domande dei lavoratori ritenendo che alla fattispecie non fossero applicabili né il d.lgs. n. 368/2001 né la direttiva CE 70/1999, stante la specialità del rapporto intercorso tra le parti non qualificabile come RAGIONE_SOCIALE subordinato ma avente natura assistenziale, in attuazione di leggi regionali siciliane volte a favorire l’occupazione temporanea.
La Corte d’appello di Messina, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE sentenza di primo grado, dichiarava la nullità del termine apposto ai contratti e condannava il Comune al risarcimento dei danni, oltre al diritto alla progressione economica per anzianità di servizio, con decorrenza dalla data del primo contratto, ed al pagamento del TFR e RAGIONE_SOCIALE relative differenze retributive.
Secondo la Corte territoriale non si era trattato di occupazione temporanea in lavori socialmente utili, bensì di un rapporto a tempo determinato con durata fissata in 5 anni, situazione che legittimava le pretese dei lavoratori appellanti.
Avverso tale sentenza il Comune di San Fratello ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi.
I lavoratori hanno resistito con controricorso.
Con provvedimento del 26 marzo 2025 il Consigliere delegato ha formulato proposta di definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ. rilevando l’infondatezza/inammissibilità RAGIONE_SOCIALE censure.
Il ricorrente, opponendosi alla proposta, ha presentato istanza di decisione ex art. 380 -bis , comma 2, cod. proc. civ. evidenziando, in particolare, di aver rispettato gli oneri di specificazione e di allegazione imposti dal codice.
È stata, quindi, depositata memoria illustrativa nell’interesse del ricorrente, ai sensi dell’art. 380 -bis .1. cod. proc. civ. con la quale è stato chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere in relazione alle posizioni di NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME.
È stata, altresì, depositata memoria da parte degli altri controricorrenti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 102 cod. proc. civ. in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., relativamente al difetto di contraddittorio.
Sostiene il ricorrente che il processo sia affetto da nullità sin dal primo grado in ragione RAGIONE_SOCIALE assenza del litisconsorte necessario Regione Siciliana, RAGIONE_SOCIALE.
Con il secondo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE L.R. nn. 85/95 e 16/06 in riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. relativamente al disconoscimento RAGIONE_SOCIALE qualifica, in capo agli appellanti, RAGIONE_SOCIALE qualità di occupati temporaneamente in lavori socialmente utili ed alla conseguente nullità del termine apposto ai contratti stipulati con il Comune.
Sostiene il ricorrente che la Corte d’appello abbia erroneamente affermato che l’adibizione ai lavori socialmente utili possa dar luogo a un rapporto di pubblico impiego.
Con il terzo motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 2948 cod. civ. e ss. in riferimento all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ.
Censura il ricorrente la sentenza impugnata per non esservi in essa pronuncia sull’eccezione di prescrizione.
Con il quarto motivo il Comune denuncia la violazione e/o falsa applicazione art. 91 cod. proc. civ. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.
Assume il ricorrente che la sentenza impugnata sia errata in punto di condanna alle spese, proprio alla luce RAGIONE_SOCIALE non soccombenza RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente derivante dall’accoglimento RAGIONE_SOCIALE doglianze di cui al ricorso.
Va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME).
Risulta, infatti, dalla documentazione prodotta dal Comune di San Fratello e relativa alla posizione di NOME COGNOME, che, nelle more del giudizio, la predetta è deceduta ed i suoi eredi hanno accettato la proposta transattiva trasmessa loro dall’Organo Straordinario per l’amministrazione RAGIONE_SOCIALE gestione RAGIONE_SOCIALE liquidazione e dell’indebitamento pregresso nonché per l’adozione per l’adozione di tutti i provvedimenti per l’estinzione dei debiti dell’Ente (prot. 1861 del 24 febbraio 2025), rinunciando ad ogni pretesa conseguente all’azione iniziata dalla de cuius .
Analoga declaratoria va pronunciata nei confronti di NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME i quali hanno sottoscritto verbali di conciliazione in sede sindacale in data 16 luglio 2025.
Per il resto il ricorso va dichiarato inammissibile.
I primi due motivi, infatti, non colgono la ratio decidendi RAGIONE_SOCIALE pronuncia gravata.
Quest’ultima, come condivisibilmente evidenziato nella proposta di definizione accelerata, va evidentemente intesa nel senso che i rapporti, data la corrispondenza di mansioni e qualifiche, oltre che di trattamento economico, si siano svolti, anche in assenza degli elementi propri del regime degli l.s.u., come attività di RAGIONE_SOCIALE subordinato.
Ed allora, sulla base di tale premessa, le doglianze di cui alla prima censura, non contrastano il ragionamento, espresso dalla Corte territoriale, secondo il quale lo svolgimento di fatto in forme subordinate coinvolge la responsabilità dell’ente datore di RAGIONE_SOCIALE che abbia fruito di tali prestazioni e non di altre P.A. che siano giuridicamente interessate da rapporti di l.s.u. regolarmente instaurati e condotti.
Anche la seconda censura, insistendo sull’impossibilità di costituzione di un rapporto di RAGIONE_SOCIALE subordinato, non intercetta il nucleo essenziale RAGIONE_SOCIALE decisione impugnata che è quello, coerente con la giurisprudenza di questa S.C., per cui lo svolgimento di fatto in forme subordinate giustifica l’applicazione RAGIONE_SOCIALE corrispondenti tutele ai sensi dell’art. 2126 cod. civ. (Cass. 3504/2024; Cass. 17101/2017), anche sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE tutele di matrice eurounitaria avverso la reiterazione di contratti a termine (v. Cass. 25672/2017) o di valorizzazione RAGIONE_SOCIALE progressioni economiche per anzianità.
8. Il terzo motivo, poi, pone un tema, quello RAGIONE_SOCIALE prescrizione, di cui non vi è traccia nella sentenza impugnata, sicché la formulazione è inammissibile, valendo il consolidato principio per cui, qualora con il ricorso per cassazione siano prospettate questioni di cui non vi sia cenno nella sentenza impugnata, è onere RAGIONE_SOCIALE parte ricorrente, al fine di evitarne una statuizione di inammissibilità per novità RAGIONE_SOCIALE censura, non solo di allegare l’avvenuta loro deduzione innanzi al giudice di merito, ma anche, in ossequio al principio di specificità del ricorso stesso, di
indicare in quale specifico atto del giudizio precedente ciò si avvenuto (Cass. 20694/2018; Cass. 15430/2018; Cass. 23675/2013).
Si aggiunga che il ricorrente avrebbe dovuto al più denunciare il vizio di omessa pronuncia nelle forme indicate da Cass., Sez. Un., n. 17931/2013 (‘Il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativamente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed inequivocabile ad una RAGIONE_SOCIALE cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacramentali o l’esatta indicazione numerica di una RAGIONE_SOCIALE predette ipotesi. Pertanto, nel caso in cui il ricorrente lamenti l’omessa pronuncia, da parte dell’impugnata sentenza, in ordine ad una RAGIONE_SOCIALE domande o eccezioni proposte, non è indispensabile che faccia esplicita menzione RAGIONE_SOCIALE ravvisabilità RAGIONE_SOCIALE fattispecie di cui al n. 4 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ., con riguardo all’art. 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità RAGIONE_SOCIALE decisione derivante dalla relativa omissione, dovendosi, invece, dichiarare inammissibile il gravame allorché sostenga che la motivazione sia mancante o insufficiente o si limiti ad argomentare sulla violazione di legge’).
Infine, la condanna alle spese del Comune tra l’altro solo parziale – è stata conseguenza RAGIONE_SOCIALE soccombenza di esso, sicché il quarto motivo, formulato sul presupposto dell’accoglimento RAGIONE_SOCIALE censure contenute nel ricorso per cassazione, non individuando un vizio RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata, quanto un effetto dell’eventuale fondatezza dell’impugnazione, è inammissibile, oltre che destinato a restare assorbito dal fatto che vengono disattese le altre e pregiudiziali censure.
Quanto, poi, al le deduzioni che si leggono nella memoria difensiva sulla avvenuta stabilizzazione (contrastate dai controricorrenti), le stesse sono inammissibili alla luce del principio di diritto enunciato da Cass. n. 21355/2013 (‘In tema di contratti a
termine e di somministrazione nel pubblico impiego contrattualizzato, è inammissibile l’eccezione -contenuta nelle memorie ex artt. 378 o 380 -bis. 1, cod. proc. civ. -di avvenuta stabilizzazione del dipendente in epoca successiva alla notifica del ricorso per cassazione, perché nel giudizio di legittimità le predette memorie hanno solo la funzione di illustrare e chiarire le ragioni svolte in ricorso o in controricorso e di confutare le tesi avversarie, non di dedurre nuove eccezioni -implicanti necessariamente accertamenti di fatto -, o sollevare nuove questioni di dibattito, le quali non possono riferirsi neppure a fatti sopravvenuti, insuscettibili di essere provati mediante produzioni documentali, consentite soltanto nei differenti casi di cui all’art. 372, comma 1, cod. proc. civ.’).
11. Da tanto consegue che va dichiarata cessata la materia del contendere quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME) nonché quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, con compensazione RAGIONE_SOCIALE relative spese processuali.
Il ricorso va, per il resto, dichiarato inammissibile ed il ricorrente va condannato al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del giudizio di legittimità.
12. Poiché all’esito dell’opposizione alla proposta di definizione anticipata o accelerata del giudizio, ai sensi dell’art. 380 -bis , ultimo comma, cod. proc. civ., il giudizio, quanto ai suddetti controricorrenti, è stato definito in conformità alla proposta, deve essere applicato l’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ., con la conseguente condanna ulteriore del ricorrente soccombente al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE controparti, di una somma equitativamente determinata nonché, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, di una somma di denaro non inferiore ad euro 500,00 e non superiore ad euro 5.000,00, somme che si liquidano direttamente in dispositivo.
Occorre dare atto, ai fini e per gli effetti indicati da Cass., S.U., n. 4315/2020, RAGIONE_SOCIALE sussistenza RAGIONE_SOCIALE condizioni processuali richieste dall’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte:
-dichiara cessata la materia del contendere quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME (quali eredi di NOME COGNOME) nonché quanto a NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME con compensazione RAGIONE_SOCIALE relative spese processuali;
-dichiara, per il resto, il ricorso inammissibile; condanna il ricorrente al pagamento, in favore degli altri controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi euro 200,00 per esborsi ed euro 6.000,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario al 15%; condanna altresì il ricorrente al pagamento, in favore di detti controricorrenti, RAGIONE_SOCIALE somma equitativamente determinata in euro 3.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 3, cod. proc. civ., e al pagamento, in favore RAGIONE_SOCIALE cassa RAGIONE_SOCIALE ammende, RAGIONE_SOCIALE ulteriore somma di euro 2.000,00, ai sensi dell’art. 96, comma 4, cod. proc. civ.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto RAGIONE_SOCIALE sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis , dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE Corte Suprema di cassazione, del 14 ottobre 2025.
La Presidente NOME COGNOME