SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1217 2025 – N. R.G. 00001178 2024 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
,
La Corte d’appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
AVV_NOTAIO
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
C.F.:
, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO,
C.F.:
, pec:
APPELLANTE
contro:
C.F.:
,
rappresentato
e
difeso
dagli
avvocati
Prof.
NOME COGNOME (C.F.:
, pec:
e
NOME COGNOME (C.F.:
pec:
INDIRIZZO INDIRIZZO‘ (C.F.:
), in
persona dell’Amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO
(C.F.:
, pec:
,
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro P.IVA_2
tempore, rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO (C.F.:
, pec:
,
Parte_1
C.F._1
C.F._2
Email_1
Parte_2
C.F._3
C.F._4
Email_2
C.F._5
Email_3
Controparte_1
P.IVA_1
C.F._6
Email_4
Controparte_2
C.F._7
Email_5
APPELLATI
avverso l’ordinanza n. cronol. 2114/2024 del 19.07.2024 del Tribunale di Trani -repertorio n. 1198/2024 del 22/07/2024, resa nel procedimento RGN. NUMERO_DOCUMENTO.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 05.10.2020, il Dr. , proprietario dell’appartamento sito in INDIRIZZO, sottostante l’appartamento del sig. , lamentando l’insorgenza di macchie di umidità localizzate sui solai e lungo le murature perimetrali esterne del proprio appartamento, in particolare nei servizi igieni e nelle stanze con affacci prospicenti il cortile interno dell’edificio, all’esito del ricorso ex art. 696 bis cpc (RGN 2955/2019, nel corso del quale il nominato CTU, Arch. aveva individuato le cause dei fenomeni infiltrativi, descritto le opere indispensabili a porvi fine), risultato vano ogni tentativo di definire bonariamente la questione, adiva il Tribunale di Trani per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del (proprietario esclusivo del lastrico solare di copertura dell’appartamento del ), e del in solido, per aver omesso di rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi in premessa e, per l’effetto, condannar li all’esecuzione dei lavori, come indicati dal C.T.U. nonché a l risarcimento per i danni pari a complessivi € 3.805,33 ed a rimborsare al ricorrente le spese borsuali sostenute per la fase di mediazione e nell’ambito del ricorso ex art. 696 -bis cpc per un totale di € 3.030,50 , oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite. Parte_2 Parte_1 Persona_1 Parte_1 Pt_2 CP_1 Per_
Resistevano il ed il Condominio che contestavano le pretese del ricorrente; il Condominio chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata in causa della per essere manlevato. Pt_1 Controparte_2
Si costituiva la RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva che le cause delle infiltrazioni lamentate dal dr. siano tutte legate ad inadeguatezze costruttive e, pertanto, a termini di polizza assicurativa, non rientrano nel rischio assicurato per la responsabilità civile terzi. Parte_2
Esaurita la fase istruttoria, consistita nell’acquisizione dell a CTU svolta nel procedimento ex art. 696bis c pc, e nell’espletamento di una ulteriore CTU, il Tribunale così statuiva: 1) accoglie la domanda e per l’effetto accerta e dichiara la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei convenuti,
Controparte_3
, in persona dell’amministratore pro
–
tempore e , per i danni subiti da e per l’effetto, li condanna alla immediata esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione peritale depositata in questo giudizio 2) condanna al pagamento in favore di Parte_1 Parte_2 Parte_1 Parte_2
[…]
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 3.805,36, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna
,
Controparte_3
in persona dell’amministratore pro -tempore e a rifondere al ricorrente e per esso ai difensori dichiaratis i antistatari, le spese di lite liquidate per il procedimento di a.t.p. in complessivi € Parte_1
2.337,00 per compenso di avvocato, e per il presente giudizio in € 5.077,00 per compenso di avvocato, il tutto oltre accessori come per legge ed oltre esborsi, ponendo il tutto per due terzi a carico del e per un terzo a carico del ; 4) pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate con separati decreti di pagamento resi nel procedimento per ATP e in questo giudizio, per due terzi a carico del e per un terzo a carico del ; 5) condanna Pt_1 CP_1 Pt_1 CP_1 Controparte_2
[…]
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il
Controparte_3
di quanto questi sia tenuto a corrispondere a in base alla presente sentenza, detratta la franchigia’. […] Parte_2
Censurava l’Ordinanza il per Violazione dell’art. 113 cpc Errata applicazione delle norme di diritto -Radicale difetto di presupposto e di motivazione -Travisamento -Contraddittorietà, e concludeva per sentir disporre: ‘ a- La condanna del ang. Pt_1 Controparte_4
INDIRIZZO alla esecuzione di lavori di ricostruzione del lastrico solare (terrazza a livello di proprietà esclusiva dell’appellante) b- La condanna in via esclusiva del Controparte_4
ang. INDIRIZZO al risarcimento dei danni patiti dall’appellato -c- La condanna del ang. INDIRIZZO al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio atteso che l’accoglimento dell’appello e la riforma del provvedimento di primo grado dovrà comportare anche la modifica dello stesso nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. d- In via subordinata porre a carico del […] Parte_2 […] Controparte_4 […]
ang. INDIRIZZO e dell’appellante la ricostruzione del pavimento del lastrico solare con la ripartizione di cui all’art. 1126 cod. civ. e – In via ancora subordinata accogliere l’appello per quanto di ragione con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ‘ . Controparte_4 Parte_1
Si costituivano gli appellati che contestavano i motivi d’appello e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese; la RAGIONE_SOCIALE anche per sentir riformare l’impugnata ordinanza limitatamente all’asserita sussistenza della copertura assicurativa in favore del . La causa, all’udienza collegiale del 25.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che è pacifico e non contestato che il AVV_NOTAIO (odierno appellante) è proprietario esclusivo di tutto il lastrico solare sovrastante l’appartamento del Dr. e che è indubbio che nella proprietà del Dr. (odierno appellato) si sono verificate delle Parte_1 Parte_2 Parte_2
infiltrazioni di acque meteoriche, così come non sono state oggetto di censura le valutazioni del CTU in ordine alla causa delle infiltrazioni, le modalità per la eliminazione delle stesse e la quantificazione dei danni.
L ‘appellante si duole sostanzialmente dell’erronea ripartizione degli ‘obblighi di fare’ disposti dal Giudice del primo grado in danno delle parti convenute, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto porre l’obbligo dell’esecuzione dei lavori , così come il risarcimento del danno, unicamente a carico del , o in subordine con la diversa ripartizione di cui all’art. 1126 cod. civ. ; con la conseguenza che anche le spese di lite avrebbero dovuto subire una diversa distribuzione fra i convenuti. NUMERO_DOCUMENTO
Le censure non convincono.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata c on motivazione ampia e circostanziata e puntuale richiamo al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza N. 9449/2016 secondo la quale: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c., co 1, n. 4) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 )’, e rilevato che ‘la causa dei danni fosse imputabile non alla omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetustà, ipotesi cui torna applicabile l’art. 1126 с.с., quanto riconducibile a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilità del solo medesimo proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 с.c., е non anche – sia pure in via concorrenziale – del , il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari (si vedano Cass. Sez. 2, 21/11/2016, n. 23680; Cass. Sez. 3, 19/06/2013, n. 15300; Cass. Sez. 2, 15/04/2010, n. 9084; Cass. Sez. 3, 18/06/1998, n. 6060, da ultimo Cass. 19556/2021), ha posto l’onere di eseguire le lavorazioni ritenute necessarie per eliminare i fenomeni infiltrativi a carico sia del Condominio che del secondo la ripartizione di cui al computo metrico redatto dal CTU il quale ha distinto le opere inerenti specificamente il lastrico solare (a carico del da quelle riguardanti la muratura e le tubazioni (a carico del , ciò in ragione delle croniche problematiche infiltrative riscontrate da tempo dal CTU e del regolamento condominiale di tipo contrattuale (che CP_1 Pt_1 Pt_1 CP_1
all’art. 8 così recita : ‘In deroga ai disposti dell’art. 1126 cod. civ., quando si renda necessaria la riparazione di terrazze a livello, per infiltrazione di acqua o altri motivi, la spesa di pavimentazione e impermeabilizzazione (manto) è a carico del proprietario della terrazza a livello… ).
Deduce l’appellante che ” il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato l’art. 8 del regolamento condominiale atteso che ha incolpevolmente travisato e confuso il termine ‘riparazione’ con quello di ‘ricostruzione’ . È evidente, infatti, che con la ‘riparazione’ si intende l’intervento rivolto a riparare ciò che è logoro e/o in cattivo stato a causa di incuria nella sua manutenzione, mentre con la ‘ricostruzione’ si intende la nuova costruzione di una struttura deteriorata e/o difettosa ab origine ”.
Anche tale assunto non appare convincente, in quanto come emerge dal computo metrico sopra richiamato il C.T.U. ha analiticamente previsto quali siano i lavori che interessano le parti comuni del fabbricato e le parti di esclusiva proprietà dell’appellante .
L’appello principale viene quindi rigettato.
È necessario infine rilevare che la nei propri scritti difensivi ha lamenta to l’ingiusto riconoscimento dell’operatività della polizza assicurativa; tale doglianza non risulta essere stata esplicitamente proposta in modo chiaro e inequivocabile nelle forme dell’appello incidentale , all’interno della comparsa di risposta. NUMERO_DOCUMENTO
Giova premettere che la Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025, ha stabilito che ‘ La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di RAGIONE_SOCIALE, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un’eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell’assicuratore che ne è titolare ‘. In tema di impugnazioni, qualora una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all’esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell’appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI 3, ord., 7 settembre 2021, n. 24062). L’appello incidentale deve contenere anch’esso i ‘motivi specifici dell’impugnazione’ e le censure specifiche contro il provvedimento di primo grado, e non può essere generico o meramente assertivo, con la formulazione di una generica richiesta di riforma, come nella fattispecie in esame, in cui la RAGIONE_SOCIALE si è limitata ‘ a ribadire, anche in questa sede d’appello, quanto già portato all’attenzione del Tribunale di Trani ‘ (pag. 3 comparsa costituzione).
4.
La censura viene, quindi, dichiarata inammissibile.
Le spese legali del presente grado seguono la soccombenza per cui e la RAGIONE_SOCIALE dovranno rimborsare al le spese legali della presente fase che vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, valore minimo come da dispositivo; ritiene la Corte di compensare le spese del presente grado nei confronti del sig. contro il quale né l’appellante é la RAGIONE_SOCIALE hanno svolto domande. Parte_1 CP_1 Parte_2 Pt_1
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1178/2024, proposta da contro il Parte_1 Parte_2
Controparte_1
e la
CP_3
CP_3
Controparte_3
Controparte_2
per la riforma del l’ordinanza n. cronol. 2114/2024 del 19.07.2024 del Tribunale di Trani -repertorio n. 1198/2024 del 22/07/2024, resa nel procedimento NUMERO_DOCUMENTO, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide: […]
rigetta l’appello principale proposto da Parte_1
2.
dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dalla Controparte_2
condanna
e la in solido tra loro, al pagamento
Parte_1
Controparte_2
delle spese legali del presente grado di giudizio in favore del Controparte_3
, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come […] CP_3
per legge e compensa le spese di lite con ; Parte_2
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e della Parte_1
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13. Controparte_2
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere Ausiliario relatore AVV_NOTAIO
Il AVV_NOTAIO NOME COGNOME