SENTENZA CORTE DI APPELLO DI BARI N. 1217 2025 – N. R.G. 00001178 2024 DEPOSITO MINUTA 06 08 2025 PUBBLICAZIONE 06 08 2025
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D’APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
,
La Corte d’appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati:
dott. NOME COGNOME
Presidente
dott. NOME COGNOME
Consigliere
dott. NOME COGNOME
Consigliere NOME Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al RGN 1178/2024 promossa da:
C.F.:
, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
C.F.:
, pec:
APPELLANTE
contro
:
C.F.:
,
rappresentato
e
difeso
dagli
avvocati
Prof.
NOME COGNOME (C.F.:
, pec:
e
NOME COGNOME (C.F.:
pec:
Trani INDIRIZZO angolo INDIRIZZO (C.F.:
), in
persona dell’Amministratore pro – tempore, rappresentato e difeso dall’Avv. NOME COGNOME
(C.F.:
, pec:
,
(P.I.: , in persona del legale rappresentante pro P.
tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. NOME COGNOMEC.F.:
, pec:
,
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
C.F.
P.
C.F.
C.F.
APPELLATI
avverso l’ordinanza n. cronol. 2114/2024 del 19.07.2024 del Tribunale di Trani -repertorio n. 1198/2024 del 22/07/2024, resa nel procedimento RGN. 4329/2020.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato il 05.10.2020, il Dr. , proprietario dell’appartamento sito in INDIRIZZO, piano INDIRIZZO, interno INDIRIZZO, sottostante l’appartamento del sig. , lamentando l’insorgenza di macchie di umidità localizzate sui solai e lungo le murature perimetrali esterne del proprio appartamento, in particolare nei servizi igieni e nelle stanze con affacci prospicenti il cortile interno dell’edificio, all’esito del ricorso ex art. 696 bis cpc (RGN 2955/2019, nel corso del quale il nominato CTU, Arch. aveva individuato le cause dei fenomeni infiltrativi, descritto le opere indispensabili a porvi fine), risultato vano ogni tentativo di definire bonariamente la questione, adiva il Tribunale di Trani per sentir accertare e dichiarare la responsabilità del (proprietario esclusivo del lastrico solare di copertura dell’appartamento del ), e del in solido, per aver omesso di rimuovere le cause dei fenomeni infiltrativi in premessa e, per l’effetto, condannar li all’esecuzione dei lavori, come indicati dal C.T.U. nonché a l risarcimento per i danni pari a complessivi € 3.805,33 ed a rimborsare al ricorrente le spese borsuali sostenute per la fase di mediazione e nell’ambito del ricorso ex art. 696 -bis cpc per un totale di € 3.030,50 , oltre che al pagamento delle spese e competenze di lite.
Resistevano il ed il Condominio che contestavano le pretese del ricorrente; il Condominio chiedeva e veniva autorizzato alla chiamata in causa della per essere manlevato.
Si costituiva la Compagnia RAGIONE_SOCIALE, la quale eccepiva che le cause delle infiltrazioni lamentate dal dr. siano tutte legate ad inadeguatezze costruttive e, pertanto, a termini di polizza assicurativa, non rientrano nel rischio assicurato per la responsabilità civile terzi.
Esaurita la fase istruttoria, consistita nell’acquisizione dell a CTU svolta nel procedimento ex art. 696bis c pc, e nell’espletamento di una ulteriore CTU, il Tribunale così statuiva: 1) accoglie la domanda e per l’effetto accerta e dichiara la responsabilità ai sensi dell’art. 2051 c.c. dei convenuti,
, in persona dell’amministratore pro
–
tempore e , per i danni subiti da e per l’effetto, li condanna alla immediata esecuzione dei lavori indicati dal c.t.u. nel computo metrico allegato alla relazione peritale depositata in questo giudizio 2) condanna al pagamento in favore di
a titolo di risarcimento del danno, della complessiva somma di € 3.805,36, oltre interessi come in motivazione; 3) condanna
,
in persona dell’amministratore pro -tempore e a rifondere al ricorrente e per esso ai difensori dichiaratis i antistatari, le spese di lite liquidate per il procedimento di a.t.p. in complessivi €
2.337,00 per compenso di avvocato, e per il presente giudizio in € 5.077,00 per compenso di avvocato, il tutto oltre accessori come per legge ed oltre esborsi, ponendo il tutto per due terzi a carico del e per un terzo a carico del ; 4) pone in via definitiva le spese di ctu, liquidate con separati decreti di pagamento resi nel procedimento per ATP e in questo giudizio, per due terzi a carico del e per un terzo a carico del ; 5) condanna
in persona del legale rappresentante p.t., a tenere indenne il
di quanto questi sia tenuto a corrispondere a in base alla presente sentenza, detratta la franchigia’.
Censurava l’Ordinanza il per Violazione dell’art. 113 cpc Errata applicazione delle norme di diritto -Radicale difetto di presupposto e di motivazione -Travisamento -Contraddittorietà, e concludeva per sentir disporre: ‘ a- La condanna del ang.
INDIRIZZO alla esecuzione di lavori di ricostruzione del lastrico solare (terrazza a livello di proprietà esclusiva dell’appellante) b- La condanna in via esclusiva del
ang. INDIRIZZO al risarcimento dei danni patiti dall’appellato -c- La condanna del ang. INDIRIZZO al pagamento delle spese del doppio grado del giudizio atteso che l’accoglimento dell’appello e la riforma del provvedimento di primo grado dovrà comportare anche la modifica dello stesso nella parte relativa alla condanna alle spese di lite. d- In via subordinata porre a carico del
ang. INDIRIZZO e dell’appellante la ricostruzione del pavimento del lastrico solare con la ripartizione di cui all’art. 1126 cod. civ. e – In via ancora subordinata accogliere l’appello per quanto di ragione con compensazione delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio ‘ .
Si costituivano gli appellati che contestavano i motivi d’appello e concludevano per il rigetto del gravame con vittoria di spese; la Compagnia di assicurazione anche per sentir riformare l’impugnata ordinanza limitatamente all’asserita sussistenza della copertura assicurativa in favore del . La causa, all’udienza collegiale del 25.06.2025, svoltasi telematicamente, veniva riservata per la decisione, sulle conclusioni rassegnate dai procuratori nelle note di trattazione scritta, da intendersi qui per richiamate e trascritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Giova premettere che è pacifico e non contestato che il Dott. (odierno appellante) è proprietario esclusivo di tutto il lastrico solare sovrastante l’appartamento del Dr. e che è indubbio che nella proprietà del Dr. (odierno appellato) si sono verificate delle
infiltrazioni di acque meteoriche, così come non sono state oggetto di censura le valutazioni del CTU in ordine alla causa delle infiltrazioni, le modalità per la eliminazione delle stesse e la quantificazione dei danni.
L ‘appellante si duole sostanzialmente dell’erronea ripartizione degli ‘obblighi di fare’ disposti dal Giudice del primo grado in danno delle parti convenute, ritenendo che il primo giudice avrebbe dovuto porre l’obbligo dell’esecuzione dei lavori , così come il risarcimento del danno, unicamente a carico del , o in subordine con la diversa ripartizione di cui all’art. 1126 cod. civ. ; con la conseguenza che anche le spese di lite avrebbero dovuto subire una diversa distribuzione fra i convenuti.
Le censure non convincono.
Il Tribunale, nell’ordinanza impugnata c on motivazione ampia e circostanziata e puntuale richiamo al principio di diritto enunciato dalla Suprema Corte di Cassazione a Sezioni Unite con la sentenza N. 9449/2016 secondo la quale: “in tema di condominio negli edifici, allorquando l’uso del lastrico solare non sia comune a tutti i condomini, dei danni che derivino da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario o l’usuario esclusivo del lastrico solare (o della terrazza a livello), in quanto custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c. , sia il condominio, in quanto la funzione di copertura dell’intero edificio, o di parte di esso, propria del lastrico solare (o della terrazza a livello), ancorchè di proprietà esclusiva o in uso esclusivo, impone all’amministratore l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni ( art. 1130 c.c., co 1, n. 4) e all’assemblea dei condomini di provvedere alle opere di manutenzione straordinaria ( art. 1135 c.c., comma 1, n. 4 )’, e rilevato che ‘la causa dei danni fosse imputabile non alla omissione di riparazioni del lastrico dovute a vetustà, ipotesi cui torna applicabile l’art. 1126 с.с., quanto riconducibile a difetti originari di progettazione o di esecuzione dell’opera, indebitamente tollerati dal singolo proprietario, con conseguente responsabilità del solo medesimo proprietario del lastrico solare, ex art. 2051 с.c., е non anche – sia pure in via concorrenziale – del , il quale è obbligato ad eseguire le attività di conservazione e di manutenzione straordinaria del bene, ma non ad eliminarne i vizi costruttivi originari (si vedano Cass. Sez. 2, 21/11/2016, n. 23680; Cass. Sez. 3, 19/06/2013, n. 15300; Cass. Sez. 2, 15/04/2010, n. 9084; Cass. Sez. 3, 18/06/1998, n. 6060, da ultimo Cass. 19556/2021), ha posto l’onere di eseguire le lavorazioni ritenute necessarie per eliminare i fenomeni infiltrativi a carico sia del Condominio che del secondo la ripartizione di cui al computo metrico redatto dal CTU il quale ha distinto le opere inerenti specificamente il lastrico solare (a carico del da quelle riguardanti la muratura e le tubazioni (a carico del , ciò in ragione delle croniche problematiche infiltrative riscontrate da tempo dal CTU e del regolamento condominiale di tipo contrattuale (che
all’art. 8 così recita : ‘In deroga ai disposti dell’art. 1126 cod. civ., quando si renda necessaria la riparazione di terrazze a livello, per infiltrazione di acqua o altri motivi, la spesa di pavimentazione e impermeabilizzazione (manto) è a carico del proprietario della terrazza a livello… ).
Deduce l’appellante che ” il Giudice di prime cure ha erroneamente interpretato l’art. 8 del regolamento condominiale atteso che ha incolpevolmente travisato e confuso il termine ‘riparazione’ con quello di ‘ricostruzione’ . È evidente, infatti, che con la ‘riparazione’ si intende l’intervento rivolto a riparare ciò che è logoro e/o in cattivo stato a causa di incuria nella sua manutenzione, mentre con la ‘ricostruzione’ si intende la nuova costruzione di una struttura deteriorata e/o difettosa ab origine ”.
Anche tale assunto non appare convincente, in quanto come emerge dal computo metrico sopra richiamato il C.T.U. ha analiticamente previsto quali siano i lavori che interessano le parti comuni del fabbricato e le parti di esclusiva proprietà dell’appellante .
L’appello principale viene quindi rigettato.
È necessario infine rilevare che la nei propri scritti difensivi ha lamenta to l’ingiusto riconoscimento dell’operatività della polizza assicurativa; tale doglianza non risulta essere stata esplicitamente proposta in modo chiaro e inequivocabile nelle forme dell’appello incidentale , all’interno della comparsa di risposta.
Giova premettere che la Corte di Cassazione, Sez. 3, Ordinanza n. 1469 del 21/01/2025, ha stabilito che ‘ La deduzione che un determinato evento, pur astrattamente rientrante nella previsione generale di un contratto di assicurazione, non sia indennizzabile in virtù di una specifica clausola negoziale (cd. rischio non compreso), integra un’eccezione in senso stretto, introducendo un fatto impeditivo della domanda di indennizzo, espressione di un diritto potestativo il cui esercizio è rimesso esclusivamente alla volontà dell’assicuratore che ne è titolare ‘. In tema di impugnazioni, qualora una eccezione di merito sia stata ritenuta infondata nella motivazione della sentenza del giudice di primo grado, ai fini della devoluzione al giudice di appello della sua cognizione ad opera del convenuto vittorioso relativamente all’esito finale della lite, è necessaria la proposizione dell’appello incidentale, non essendo sufficiente la mera riproposizione di cui all’art. 346 c.p.c. (Cass. civ., sez. VI 3, ord., 7 settembre 2021, n. 24062). L’appello incidentale deve contenere anch’esso i ‘motivi specifici dell’impugnazione’ e le censure specifiche contro il provvedimento di primo grado, e non può essere generico o meramente assertivo, con la formulazione di una generica richiesta di riforma, come nella fattispecie in esame, in cui la Compagnia si è limitata ‘ a ribadire, anche in questa sede d’appello, quanto già portato all’attenzione del Tribunale di Trani ‘ (pag. 3 comparsa costituzione).
4.
La censura viene, quindi, dichiarata inammissibile.
Le spese legali del presente grado seguono la soccombenza per cui e la Compagnia di Assicurazione dovranno rimborsare al le spese legali della presente fase che vengono liquidate ex DM 147/2022, scaglione fino ad € 26.000,00, esclusa istruttoria trattazione non svoltasi nella presente fase, valore minimo come da dispositivo; ritiene la Corte di compensare le spese del presente grado nei confronti del sig. contro il quale né l’appellante é la Compagnia di Assicurazione hanno svolto domande.
Alla presente impugnazione, proposta dopo il 30.01.2013, si applica il comma 1 quater dell’art. 13 del D.P.R. 115/2002.
P.Q.M.
La Corte d’Appello di Bari, III sezione civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di II Grado iscritta al RGN. 1178/2024, proposta da contro il
e la
per la riforma del l’ordinanza n. cronol. 2114/2024 del 19.07.2024 del Tribunale di Trani -repertorio n. 1198/2024 del 22/07/2024, resa nel procedimento RGN. 4329/2020, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così decide:
rigetta l’appello principale proposto da
2.
dichiara inammissibile l’appello incidentale proposto dalla
condanna
e la in solido tra loro, al pagamento
delle spese legali del presente grado di giudizio in favore del
, che liquida in € 1.984,00, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA come
per legge e compensa le spese di lite con ;
dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di e della
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, a norma del comma 1 – bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio telematica della terza sezione civile, in data 16.07.2025.
Il Consigliere COGNOME relatore Avv. NOME COGNOME
Il Presidente Dott. NOME COGNOME