Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 213 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 213 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 04/01/2024
ORDINANZA
sul ricorso 6697-2018 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE fusa per incorporazione in RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 981/2017 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA, depositata il 14/12/2017 R.G.N. 184/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/11/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Rilevato che:
c on sentenza del 14.12.2017 n. 981, la Corte d’appello di L’Aquila rigettava il gravame proposto dall’Agenzia delle Entrate riscossione avverso la sentenza del Tribunale di
COGNOME
Rep.
Ud. 30/11/2023
CC
Chieti che aveva accolto l’opposizione proposta da COGNOME Alberto avverso l’intimazione di pagamento relativa a contributi Inps, accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti;
l a Corte d’appello confermava la sentenza di primo grado, escludeva l’ipotesi della ‘conversione’ del termine di prescrizione (da cinque a dieci anni), in caso di irretrattabilità del credito contributivo (per mancata opposizione a cartella), ed esclusa, altresì, la sussistenza di atti interruttivi della prescrizione, riteneva il credito previdenziale oramai prescritto;
la Corte del merito escludeva, inoltre, qualunque ipotesi di novazione sia in riferimento al subingresso nel rapporto dell’agente della riscossione , sia in riferimento alla mera consegna del ruolo, da parte dell’ente impositore , al concessionario;
avverso tale sentenza, Agenzia delle Entrate riscossione ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, avverso COGNOME Alberto resiste con controricorso, illustrato da memoria;
il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
c on il primo motivo di ricorso, l’agente della riscossione deduce il vizio di nullità della sentenza impugnata per error in procedendo -violazione delle norme circa la determinazione della giurisdizione e contrasto tra sentenze – e per mancato rilievo della formazione del giudicato interno – art. 59 della legge n. 69/2009 e 362 c.p.c. – in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., assumendo che il T ribunale civile di Chieti e la Corte d’appello non avevano sollevato conflitto negativo di giurisdizione davanti alla
Corte di Cassazione, all’esito della declinatoria della giurisdizione da parte della Commissione tributaria provinciale di Teramo;
c on il secondo motivo di ricorso, l’agente della riscossione deduce il vizio di violazione delle norme sull’integrità del contraddittorio violazione dell’art. 24 del d.lgs. n. 46/99 e degli artt. 102 e 354 c.p.c., in riferimento all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c. -assumendo che, per il debito contributivo previdenziale era stato convenuto in giudizio solo l’agente della riscossione , e non anche l’Inps , da considerarsi, invece, litisconsorte necessario, onde, in primo grado, si sarebbe dovuta disporre l ‘integrazione del contraddittorio e, in secondo grado, la rimessione della causa al primo giudice;
c on il terzo motivo di ricorso, l’agente della riscossione deduce il vizio di violazione di norme di diritto, in particolare delle norme sulla prescrizione – art. 3 commi 9 e 10 della legge n. 335/95 e degli artt. 2948, 2944, 2946 e 2953 c.c. -in riferimento all’art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., per avere la Corte di merito omesso di valutare una precedente intimazione di pagamento (nel 2010), non impugnata, idonea ad interrompere la prescrizione, per cui il termine di prescrizione avrebbe dovuto essere calcolato a decorrere da tale intimazione e non dalla notificazione della cartella;
va preliminarmente rilevata la carenza di jus postulandi in capo alla parte ricorrente;
il Protocollo 22 giugno 2017 tra l’Agenzia delle Entrate Riscossione e l’Avvocatura Generale dello Stato prevede che il patrocinio dell ‘Agenzia davanti alla Corte di Cassazione sia convenzionalmente affidato alla difesa erariale, salvo il caso
di conflitto d’interessi o di dichiarazione d’indisponibilità ad assumerlo, a meno che non intervenga l’apposita motivata delibera dell’Agenzia prevista dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 43, comma 4;
conseguentemente, difettando, nella specie, alcuno dei presupposti sopra richiamati – ed investendo la sussistenza degli stessi la validità della procura ai fini della regolare costituzione del rapporto processuale – il giudice, anche d’ufficio ed anche nel giudizio di legittimità, è tenuto a rilevare l’invalidità del conferimento della procura, da parte dell’Agenzia delle Entrate riscossione, ad un avvocato del libero foro;
sulla scorta di quanto sin qui illustrato (conforme a Cass. nn. 6931/23, 18297/23, 41205/21) il ricorso è dichiarato inammissibile;
il recente consolidamento della dianzi richiamata giurisprudenza di legittimità consiglia la compensazione delle spese;
in considerazione dell’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; spese compensate. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo
unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, nell ‘A dunanza camerale del 30.11.23.