Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 32362 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 32362 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 21/11/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 131/2022 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
– ricorrente principale –
contro
NOME COGNOME, difeso in proprio;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza non definitiva n. 536/2020 e la sentenza definitiva n. 955/2021, entrambe emesse dalla CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositate, rispettivamente, il 25/03/2020 e il 18/05/2021;
udita la relazione svolta in camera di consiglio dal AVV_NOTAIO. COGNOME;
NOME
ritenuto che,
con due sentenze (non definitiva e definitiva) rispettivamente emesse in data 25/03/2020 e 18/05/2021, la Corte d’appello di Venezia, in accoglimento per quanto di ragione dell’appello proposto dalla RAGIONE_SOCIALE e in parziale riforma della decisione di primo grado, ha annullato due ingiunzioni di pagamento promosse, nei confronti di NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, per il pagamento, da parte del COGNOME, di somme concernenti il pagamento della tariffa di igiene ambientale (c.d. T.I.A.) e, previa compensazione delle rispettive poste creditorie, ha determinato il residuo credito in favore della RAGIONE_SOCIALE;
a fondamento della decisione assunta, il giudice d’appello ha evidenziato come il COGNOME avesse corrisposto, in favore di RAGIONE_SOCIALE, somme indebite a titolo di Iva, avendo quest’ultima società preteso il pagamento dell’Iva, non solo in relazione alle somme dovute per la corresponsione della c.d. TIA2 (per la quale il pagamento dell’Iva doveva ritenersi effettivamente dovuto), bensì anche in relazione alle somme dovute per la corresponsione della c.d. TIA1, per la quale, al contrario, doveva ritenersi esclusa l’imposizione del pagamento dell’Iva in ragione della natura tributaria della tariffa; e ciò, nonostante il COGNOME avesse concretamente ottenuto, dall’amministrazione finanziaria, la detrazione delle somme corrisposte alla RAGIONE_SOCIALE a titolo di Iva per le somme relative alla corresponsione della c.d. TIA1;
a vverso la sentenza d’appello, la RAGIONE_SOCIALE propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo d’impugnazione;
NOME COGNOME resiste con controricorso, proponendo, a sua volta, ricorso incidentale sulla base di due motivi d’impugnazione;
la RAGIONE_SOCIALE ha depositato controricorso per resistere al ricorso incidentale;
RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria;
considerato che ,
con l’unico motivo l’impugnazione proposto, la società ricorrente principale censura la sentenza impugnata per violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2033 c.c. e 19 del d.P.R. 633 del 1972 e comunque della normativa concernente la detrazione dell’IVA (in relazione all’art. 360, c. 1, n. 3, c.p.c.), per avere la sentenza impugnata erroneamente escluso che la detrazione dell’IVA pagata sulla tariffa di igiene ambientale di cui all’art. 49 del d.lgs. n. 22/1997 (detrazione effettuata e non esclusa dall’Amministrazione) : 1) faccia venir meno la natura di pagamento rilevante ai sensi dell’art. 2033 c.c. del pagamento di tale IVA e/o comunque 2) precluda la ripetibilità della stessa IVA e/o comunque 3) determini, nel caso di restituzione dell’IVA alla controparte, un indebito e/ ingiustificato arricchimento in capo ad essa;
il motivo è inammissibile;
osserva il Collegio come, ai sensi dell’art. 360bis n. 1 c.p.c., il ricorso è inammissibile quando il provvedimento impugnato ha deciso le questioni di diritto in modo conforme alla giurisprudenza della Corte e l’esame dei motivi non offre elementi per confermare o mutare l’orientamento della stessa;
in particolare, in tema di giudizio di legittimità, anche un solo precedente, se univoco, chiaro e condivisibile, integra l’orientamento della giurisprudenza della Suprema Corte di cui all’art. 360bis , n. 1, c.p.c., con conseguente dichiarazione di inammissibilità del relativo ricorso
per cassazione che non ne contenga valide critiche (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 4366 del 22/02/2018, Rv. 648036 – 02);
nel caso di specie, il giudice a quo ha annullato le due ingiunzioni di pagamento promosse, nei confronti di NOME COGNOME, dalla RAGIONE_SOCIALE nell’interesse della RAGIONE_SOCIALE, uniformandosi all’orientamento già fatto proprio dalla giurisprudenza di questa Corte, ai sensi del quale il pagamento dell’IVA sulla tariffa di igiene ambientale ex art. 49 del d.lgs. n. 22 del 1997 (c.d. TIA1), attesa la natura tributaria di detta tariffa e la sua non assoggettabilità ad imposta, integra un’ipotesi di indebito oggettivo e legittima l ‘ azione di ripetizione promossa nei confronti del cedente, non assumendo rilevanza l ‘ eventuale detrazione, comunque non consentita, del relativo importo ad opera del cessionario (cfr., ex plurimis , Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 6149 del 05/03/2020, Rv. 657290 – 01);
rispetto a tale arresto della giurisprudenza di legittimità, l’odiern a ricorrente principale ha sostanzialmente omesso di confrontarsi in termini diretti, limitandosi ad esprimere unicamente il proprio dissenso attraverso il richiamo di precedenti giudiziari o di articolazioni argomentative da ritenersi non decisivi o pertinenti;
con il primo motivo di ricorso incidentale, il COGNOME censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 238, comma 6 d.lgs. n. 152/2006 e del Regolamento Comunale approvato con delibera del Consiglio Comunale della Città di Venezia n. 54 del 23.06.2014 e successive integrazioni e modificazioni in relazione all’art. 360 nn. 3) e 5) c.p.c., per avere il tribunale erroneamente ritenuto applicabile l’Iva sulla TIA2 pure in difetto del regolamento attuativo previsto dalla legge istitutiva della tariffa, omettendo di esaminare
le corrispondenti deduzioni tempestivamente svolte dall’odierno istante;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come, secondo l’insegnamento delle Sezioni Unite di questa Corte (in questa sede condiviso e riproposto, nell’interezza delle sue argomentazioni, al fine di assicurarne continuità), la tariffa integrata ambientale (cd. TIA2) di cui all’art. 238 del d.lgs. n. 152 del 2006, come interpretata dall’art. 14, comma 33, del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla l. n. 122 del 2010, ha natura privatistica ed è, pertanto, soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 1, 3, 4, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 633 del 1972′ (Sez. U, Sentenza n. 8631 del 07/05/2020, Rv. 657620 – 01);
nel ribadire tale principio, dev’essere evidenziata la correttezza della decisione impugnata (emessa in conformità all’insegnamento sancito dalla giurisprudenza delle Sezioni Unite) con il conseguente rilievo dell’infondatezza dell’odierna censura;
con il secondo motivo, il ricorrente incidentale censura la sentenza impugnata per violazione falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. (in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c.), avendo il giudice d’appello erroneamente disposto l’integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio, in difetto di reciproca soccombenza o di novità, se non parziale, delle questioni trattate;
il motivo è infondato;
osserva il Collegio come la corte d’appello abbia correttamente valorizzato, ai fini della decisione relativa alla regolazione delle spese del giudizio, la complessità delle questioni giuridiche trattate e l’obiettiva circostanza costituita dall’intercorsa formazione nel tempo di orientamenti non univoci nella giurisprudenza;
ciò posto, rilevato che ai sensi dell’art. 92, co. 2, c.p.c. vigente al tempo dell’emanazione della sentenza impugnata, ‘ se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti, il giudice può compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero ‘ , del tutto correttamente il giudice a quo ha provveduto alla compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio, peraltro in ogni caso giustificata dalla reciprocità della soccombenza, atteso l’avvenuto accoglimento solo parziale dell’opposizione alle ingiunzioni originariamente proposta dall’odierno ricorrente incidentale;
sulla base di tali premesse, dev’essere dichiarata l’inammissibilità del ricorso principale e, in ragione della complessiva infondatezza delle censure in esso argomentate, pronunciato il rigetto del ricorso incidentale;
la reciprocità della soccombenza anche in questa fase di legittimità vale a giustificare l’integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio;
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso principale; rigetta il ricorso incidentale.
Dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso principale e per il ricorso incidentale, a norma del comma 1quater , dell’art. 13 del d.p.r. n. 115/2002.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Terza Sezione