Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 21512 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 21512 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 31/07/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10884/2019 R.G. proposto da: COGNOME NOME, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE);
– ricorrente –
contro
NOME DI RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliata in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la SENTENZA della CORTE D’APPELLO FIRENZE n. 2388/2018, depositata il 17/10/2018;
udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 20/03/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE:
NOME COGNOME citava innanzi al Tribunale di Grosseto la RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE (‘RAGIONE_SOCIALE‘), chiedendo la risoluzione – per grave inadempimento della società convenuta – del contratto di compravendita di un’autovettura, modello TARGA_VEICOLO, intercorso tra le parti; nonché la condanna della RAGIONE_SOCIALE alla restituzione all’attore della somma di € . 35.000,00.
A sostegno della sua pretesa, il COGNOME asseriva di aver concordato con la concessionaria RAGIONE_SOCIALE l’acquisto dell’auto Berlina richiamata in contratto; di aver accettato la temporanea consegna di un modello diverso, TARGA_VEICOLO Station Wagon, in data 28.01.2008; di aver espressamente richiesto di determinare l’IVA secondo l’aliquota agevolata del 4% in ragione della sua disabilità; di aver concordato il ritiro (effettivamente avvenuto qualche giorno prima della vendita, stipulata il 21.12.2007) per la rottamazione dell’auto Fiat Panda di proprietà dell’attore: condizione, questa, di legge ai fini dell’accesso alla fiscalità agevolata; di aver acquisito contezza che la concessionaria non aveva provveduto alla concordata rottamazione; di aver, perciò, restituito alla concessionaria RAGIONE_SOCIALE la Mercedes C TARGA_VEICOLO, in data 20.02.2008.
Il Tribunale adìto, accertata la condotta inadempiente e sleale della venditrice, in quanto pur di concludere la vendita aveva falsamente dichiarato che la Fiat Panda era stata rottamata, riteneva tale inadempimento tanto grave da comportare la risoluzione del contratto e, per l’effetto, con sentenza del 28.04.2014 condannava la RAGIONE_SOCIALE alla restituzione del prezzo corrisposto dall’attore.
L’esecutività della sentenza impugnata veniva sospesa con provvedimento dell’08.07.2014.
RAGIONE_SOCIALE impugnava la sentenza innanzi alla Corte d’Appello di Firenze, che accoglieva il gravame. A sostegno della sua decisione, sosteneva la Corte che, in forza delle ampie lacune probatorie in atti, non è possibile avere alcuna contezza in merito alla sussistenza di obbligazioni in capo alla RAGIONE_SOCIALE differenti da quelle obiettivamente assunte e adempiute nel contratto di vendita (consegna della Mercedes); inoltre, aggiungeva la Corte distrettuale, il COGNOME aveva tacitamente rinunciato alla domanda di risoluzione poiché aveva ripreso possesso dell’auto oggetto di contestazione.
La suddetta pronuncia veniva impugnata da NOME COGNOME per la cassazione, e il ricorso affidato a quattro motivi.
Si difendeva NOME NOME di RAGIONE_SOCIALE depositando controricorso, illustrato da memoria.
CONSIDERATO CHE:
Con il primo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 113 cod. proc. civ., 1453 cod. civ. e art. 1, comma 2 legge 97/1986), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura le conclusioni cui è giunta la Corte d’Appello di Firenze in violazione ed erronea applicazione della norma di riferimento in merito agli acquisiti con IVA agevolata da parte di disabili: non essendo stata rottamata la Fiat Panda prima dell’acquisto della nuova auto, non poteva applicarsi all’acquisto della Mercedes l’IV A agevolata.
1.1. Il motivo è infondato. La normativa recante disposizioni per l’assoggettamento all’imposta sul valore aggiunto con aliquota ridotta dei veicoli adattati ad invalidi, legge 9 aprile 1986, n. 97 prevede -nel testo vigente ratione temporis , ossia alla data del 21.12.2007 –
la cessione agevolata di veicoli (di cilindrata fino a 2.000 centimetri cubici, se con motore a benzina, e a 2.500 centimetri cubici, se con motore Diesel, adattati ad invalidi) a favore di soggetti con ridotte o impedite capacità motorie. L’aliquota agevolata, ai sensi del comma 2 della stessa norma, si applica anche agli acquisti e alle importazioni successivi di un veicolo del medesimo tipo di quello acquistato o importato in precedenza con l’aliquota ridotta, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data dell’acquisto o della importazione precedente. La condizione non opera nel caso in cui dal Pubblico registro automobilistico risulti che il veicolo acquistato o importato con l’aliquota ridotta entro il periodo suindicato è stato cancellato da detto registro a norma dell’art. 61 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393. Alternativamente, dunque, la legge chiede -ai fini dell’applicazione dell’aliquota fiscale agevolata un acquisto di veicolo dello stesso tipo oltre i quattro anni dall’acquisto di veicolo del medesimo tipo ipotesi che non sembrerebbe attenere al caso di specie, non appartenendo i veicoli in questione (Fiata Panda e Mercedes modello C200) al medesimo tipo; ovvero la rottamazione e cancellazione dal PRA alla data dell’acquisto del nuovo veicolo ipotesi rilevante nel caso in questione.
Ora: a differenza dell’obbligazione di pagamento del prezzo e delle altre eventuali voci di costo che discendono dalla sinallagmaticità e dalla onerosità del contratto di compravendita e che, quindi, devono formare oggetto di libera determinazione ad opera delle parti contrattuali, l’applicazione dell’IVA in base alle aliquote previste (agevolate, nel caso di specie, ricorrendone le condizioni) a cura del venditore, quale soggetto sostituto d’imposta , e il meccanismo della rivalsa sul consumatore finale del bene
integrano previsioni normative inderogabili ed imposte dalla legge (D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 18). Non altrettanto, tuttavia, può dirsi in ordine alla sussistenza delle condizioni di applicabilità dei benefici fiscali, sintetizzabili, per quel che qui rileva, innanzitutto nel fatto che siano rivolti ai soggetti che abbiano un grado di invalidità normativamente previsto, nonché nella cancellazione del precedente veicolo al PRA: operazione, quest ‘ultima , che può essere liberamente effettuata dall’acquirente o, invece, essere demandata al venditore.
1.2. Non si condivide, pertanto, la tesi del ricorrente riguardo l ‘obbligatorietà della previa rottamazione della vecchia auto a cura del venditore al fine di rendere possibile l’ applicazione del regime dell’IVA agevolata .
Con il secondo motivo si deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (artt. 116 e 115 cod. proc. civ., 1453 cod. civ.), in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura le affermazioni rese dalla Corte d’Appello di Firenze nella sentenza impugnata in merito alla sussistenza de ll’obbligo assunto da RAGIONE_SOCIALE di avviare la Fiat Panda alla rottamazione, in quanto esse rappresentano erronea ed inappropriata valutazione delle prove acquisite.
Con il terzo motivo si deduce omessa valutazione di fatti storici decisivi risultanti dagli atti di causa (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 5) cod. proc. civ.). In tesi, l’accordo contrattuale non avrebbe mai riguardato il modello TARGA_VEICOLO berlina, bensì il modello TARGA_VEICOLO Elegance Automatico TARGA_VEICOLO, tuttavia non più disponibile al momento della consegna; sì che il COGNOME , nell’attesa, avrebbe accettato la temporanea consegna della berlina modello TARGA_VEICOLO, poi restituita alla concessionaria.
Con il quarto motivo si deduce nullità della sentenza per violazione dell’art. 132, comma 2, n. 4) cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3) cod. proc. civ. Il ricorrente censura l’irriducibile contraddittorietà delle affermazioni della Corte d’Appello relative: i. all’oggetto del contratto originario, ritenendolo mutato da TARGA_VEICOLO a TARGA_VEICOLO; ii. alla non sussistenza dell’inadempimento della concessionaria per omessa rottamazione della Fiat Panda; iii. alla non certa restituzione definitiva, da parte del COGNOME, della TARGA_VEICOLO.
Per ragioni logiche sarà esaminato dapprima il quarto motivo, inammissibile in quanto tutte le doglianze si traducono in un’istanza di revisione delle valutazioni e del convincimento del giudice di merito, tesa all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, certamente estranea alla natura ed ai fini del giudizio di cassazione (Cass. sez. 2, n. 19717 del 17.06.2022; Cass. Sez. 2, n. 21127 dell’08.08.2019).
Quanto alla prima doglianza , attinente all’oggetto del contratto: la Corte distrettuale, nel ricapitolare i fatti non contestati risultanti dalle prove documentali, afferma che « …il COGNOME, in data 27 dicembre 2007, si recò presso la RAGIONE_SOCIALE e ivi concluse e sottoscrisse un contratto d’acquisto di un autoveicolo, tipo ‘Mercede s TARGA_VEICOLO color Argento con cambio automatico’… ». Mezzo -prosegue il giudice di seconde cure – opportunamente modificato dalla concessionaria al fine di adeguarlo alle condizioni di disabilità del COGNOME. Non vi è stata , dunque, modificazione dell’oggetto del contratto da parte della venditrice: in motivazione resta accertato che al COGNOME fu consegnata una TARGA_VEICOLO modello TARGA_VEICOLO in sostituzione del modello contrattualmente concordato, restituita dal l’acquirente in data 20.02.2008 sulla base delle asserite
problematiche legate alla mancata rottamazione della precedente auto Fiat Panda. Né -precisa la stessa Corte distrettuale -la restituzione del veicolo da parte del COGNOME può di per sé assurgere ad elemento di prova in ordine alla sua volontà di risolvere il contratto: al contrario, l’aver ripreso l’auto (questa volta il modello Berlina) lascia presumere che egli abbia inteso tacitamente rinunciare a qualsivoglia domanda di risoluzione (v. sentenza p. 7, ultimo capoverso).
ii. Quanto all’obbligo assunto da NOME di rottamare la Fiat Panda ai fini d ell’applicazione dell’ agevolazione fiscale all’acquisto , la Corte d’Appello ha escluso -sulla base delle prove documentali in atti, ritenendo le prove testimoniali lacunose – che la concessionaria avesse mai assunto detta obbligazione (v. sentenza p. 6, 5° capoverso; p. 7, 2° e ultimo capoverso; p. 8, 6° capoverso). Del resto, come sopra affermato (punto 1.1.), il fatto che potesse ritenersi « … del tutto provata la circostanza per la quale il COGNOME chiese alla concessi onaria l’applicazione del regime fiscale agevolato » (v. sentenza p. 5, penultimo capoverso; p. 6, 2° capoverso) -circostanza provata dal prezzo convenuto tra le parti (€ . 35.000,00) comprensivo di aliquota IVA al 4% – nulla aggiunge rispetto all ‘assunzione dell’obbligo di rottamazione della Fiat Panda ; ché oltretutto, precisa la Corte territoriale, anche se fosse stato assunto da NOME e rimasto inadempiuto, non avrebbe comunque potuto assurgere a causa di risoluzione travolgendo l’intero impianto contrattuale non essendo un inadempimento grave, ma eventualmente si sarebbe dovuto ridurre al risarcimento del danno, dato dalla differenza tra il regime IVA ordinario e quello agevolato applicabile in ragione della disabilità del COGNOME (v. sentenza p. 7, 2° capoverso).
iii. Infine, quanto all ‘avvenuta restituzione definitiva da parte del COGNOME della Mercedes modello TARGA_VEICOLO consegnatagli nei mesi successivi, la Corte d’Appello ritiene «non contestato» il nuovo ritiro del mezzo acquistato TARGA_VEICOLO Berlina (v. sentenza p. 7, 6° capoverso), mentre accusa «ampie lacune probatorie» tali da dedurre la tacita rinuncia del COGNOME alla domanda di risoluzione, ritenendo probabile che detto veicolo sia ancora nella sua disponibilità (v. sentenza p. 7, ultimo capoverso).
5.1. In definitiva, la motivazione resa dalla Corte fiorentina supera il controllo di legalità e logicità, così non consentendo a questo giudice di riesaminare e di valutare autonomamente il merito della causa.
Avendo il Collegio dichiarato inammissibile il quarto mezzo di gravame, il secondo e il terzo motivo si dichiarano assorbiti.
Il Collegio rigetta il ricorso.
Le spese seguono la soccombenza come da dispositivo.
Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013, stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione rigetta il ricorso;
condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, in favore della parte controricorrente, che liquida in € . 3.0 00,00 per compensi, oltre ad € . 200,00 per esborsi e agli accessori di legge nella misura del 15%.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1quater D.P.R. n. 115 del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 -bis, del D.P.R. n. 115 del 2002, se dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Seconda