Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 17204 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 17204 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 21/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso n. 30064/2020 r.g. proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al ricorso , dall’AVV_NOTAIO, presso il cui studio elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO.
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE (quale procuratrice, con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE), con sede in Roma, alla INDIRIZZO, in persona del procuratore AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, da ll’ AVV_NOTAIO, con cui elettivamente domicilia in Roma, alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO .
-controricorrente –
avverso la sentenza, n. cron. 1270/2020, della CORTE DI APPELLO DI CATANZARO, pubblicata in data 18/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 31/05/2024 dal AVV_NOTAIO.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME propose opposizione, ex art. 645 cod. proc. civ., avverso il decreto n. 137/2013 con cui il Tribunale di Paola gli aveva ingiunto il pagamento di € 111.899,54 in favore di RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, a titolo di saldo del conto corrente n. 606086580, stipulato il 3.1.2002 ed assistito da apertura di credito poi revocata. Dedusse l’usurarietà dei tassi di interessi applicati dalla banca e l’illegittimità dell’anatocismo da essa pr aticato nella misura in cui, sebbene nel contratto fosse prevista la chiusura delle partite debitorie ogni semestre, di fatto la banca aveva sempre applicato la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal correntista.
1.1. Costituitosi il menzionato istituto di credito, che contestò le avverse pretese chiedendone il rigetto, l’adito tribunale, con sentenza del 17 giugno 2016, n. 372, accolse l’opposizione, revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l’opponente al p agamento, in favore della controparte, della minor somma di € 41.828,05, oltre interessi legali dalla data predetta all’effettivo soddisfo.
Pronunciando sul gravame proposto da RAGIONE_SOCIALE, nella già indicata qualità, contro questa decisione, l’adita Corte di appello di Catanzaro, con sentenza dell’11/18 settembre 2020, n. 127, resa nel contraddittorio con NOME COGNOME, lo accolse per quanto di ragione e, per l’effetto, in parziale riforma della statuizione impugnata, condannò l’appellato al pagamento, in favore dell’appellante, della somma di € 109.997,98, oltre interessi convenzionali del 5,875% annuo, e comunque nei limiti del tasso soglia ex lege n. 108 del 1996, con decorrenza dall’8 dicembre 2012 al saldo.
2.1. Per quanto qui ancora di interesse, quella corte accertò che la banca, violando le pattuite clausole contrattuali, aveva applicato, « ai fini della quantificazione degli interessi, una periodicità trimestrale degli stessi a carico del correntista » e considerò tale condotta non giustificata dall’esercizio dello ius variandi previsto dall’art. 118 Tub, nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto di conto corrente, perché, nella specie, in nessun modo concretamente disciplinato. Osservò, infatti, che « soltanto nelle condizioni economiche allegate alla lettera di apertura di conto corrente è indicato che: ‘in relazione al contratto di conto corrente n. 606086580 vi comunichiamo che lo stesso è regolato, salvo successive variazioni, che vi saranno comunque comunicate con le modalità previste dalle vigenti disposiz ioni relative alla trasparenza, dalle seguenti condizioni economiche…’. Tale dicitura non contiene alcuna disciplina negoziale dello ius variandi , pure attribuito alla Banca dall’art. 118 Tub (nella formulazione all’epoca vigente sopra trascritta), posto che la possibilità per la Banca di modificare le condizioni economiche del contratto, ivi compresi i tassi di interesse e la periodicità della loro capitalizzazione, non risulta ancorata ad alcun dato obiettivo ed obiettivabile. Di conseguenza, anche a voler attribuire alla dicitura sopra evidenziata natura di clausola contrattuale (ma così non è), dovrebbe necessariamente rilevarsene la nullità sia perché del tutto indeterminata ed indeterminabile ai sensi degli artt. 1418 e 1419 cod. civ. in relazione all’ art. 1346 cod. civ., sia perché la possibilità per la banca di modificare i tassi di interesse ovvero la periodicità di capitalizzazione degli stessi, con diretta incidenza sul tasso in concreto applicato (TAE), renderebbe nulla detta clausola anche con ri guardo all’art. 1284, comma 3, cod. civ., producendo l’assoluta indeterminatezza del tasso ultralegale che la Banca avrebbe potuto variare in ogni momento (come nel caso di specie è accaduto già immediatamente dopo la conclusione del contratto attraverso la diversa modulazione temporale della periodicità della capitalizzazione direttamente incidente sul tasso in concreto applicato) e senza alcuna possibilità di controllo da parte del correntista . ». Attesa, quindi, la illegittimità
dell’esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole per il cliente da parte della Banca, concluse nel senso che i rapporti di dare/avere tra le parti dovevano « essere regolati in base al criterio validamente pattuito nel contratto di conto corrente e, dunque, con la capitalizzazione semestrale degli interessi convenzionali » e che, alla stregua del condiviso calcolo effettuato dal c.t.u., il debito dello COGNOME doveva quantificarsi in € 109.997,98 alla data di chiusura del conto, importo per il quale pronunciò la condanna al relativo pagamento da parte dell’appellato in favore della controparte.
Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ricorso NOME COGNOME, affidandosi a due motivi. Ha resistito, con controricorso, RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONI DELLA DECISIONE
I formulati motivi di ricorso denunciano, rispettivamente, in sintesi:
I) « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 345 c.p.c. e degli artt. 3 e 24 Cost. », contestandosi alla corte distrettuale di avere « statuito ultra petita rispetto alla richiesta di conferma del decreto ingiuntivo da parte di BCC. Ed invero, al giudice d’appello è stat o chiesto , dall’appellante stesso, che venisse rigettata l’opposizione a decreto ingiuntivo proposta dallo COGNOME e, quindi, confermato il provvedimento monitorio che conteneva la statuizione di condanna al pagamento della somma di € 111.899,54, oltre interessi di mora convenzionali al tasso del 6,55% , ma mai è stato chiesto con il gravame (e neanche in primo grado con il giudizio di opposizione) una condanna al pagamento di somme inferiori a quelle sopra indicate »;
II) « Ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: nullità della sentenza per violazione degli artt. 1346 c.c. e 117 T.U.B. ». Si assume, in particolare, che « la sentenza oggi impugnata in Cassazione correttamente afferma che la clausola contrattuale, relativa alla periodicità della capitalizzazione, stipulata con la BCC è nulla ex art. 1418 e 1419 c.c. perché indeterminata o indeterminabile ai sensi dell’art. 1346 cod. civ., ma, tuttavia, arriva a
conclusioni che violano le conseguenze dettate dall’art. 1418 cod . civ. e 1419 cod. civ., nonché quelle indicate dall’art. 117 T.U.B. ». Quindi « è errata l’affermazione del Secondo Giudice sulla reviviscenza della clausola di capitalizzazione semestrale perché, se nulla, non può essere sostituita da altra prevista dalla legge, se non l’applicazione degli interessi legali o la clausola sostitutiva d i cui all’art. 117 T.U.B. come invece aveva fatto correttamente il Primo Giudice ed il C.T.U. Tra l’altr o, ed in ciò ci si ricollega al primo motivo di ricorso, controparte non ha mai chiesto l’applicazione della clausola semestrale ma unicamente la conferma del decreto ingiuntivo e, quindi, delle somme portate dallo stesso, che sono il risultato dell’applic azione della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ».
Il primo dei suddetti motivi è inammissibile ex art. 360bis .1 cod. proc. civ.
2.1. Invero, per pacifica e qui condivisa giurisprudenza di questa Corte ( cfr., ex aliis , anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 33174 del 2023; Cass. n. 13530 del 2019; Cass. n. 14486 del 2019; Cass. n. 22281 del 2013; Cass. n. 20603 del 2011; Cass. n. 9021 del 2005), l’opposizione a decreto ingiuntivo instaura un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice non deve limitarsi ad esaminare se l’ingiunzione sia stata legittimamente emessa ma deve procedere ad un’autonoma valutazione di tutte gli elementi offerti sia dal creditore, per dimostrare la fondatezza della pretesa fatta valere con il ricorso, sia dell’opponente per contestarla ( cfr. sostanzialmente in tal senso anche Cass., SU, n. 927 del 2022, a tenore della quale, « l’opposizione prevista dall’art. 645 c.p.c. non è un’ actio nullitatis o un’azione di impugnativa nei confronti dell’emessa ingiunzione, ma è un ordinario giudizio sulla domanda del creditore che si svolge in prosecuzione del procedimento monitorio, non quale giudizio autonomo, ma come fase ulteriore -anche se eventuale -del procedimento iniziato con il ricorso per ottenere il decreto ingiuntivo »); a tal fine, non è necessario che la parte che chiede l’ingiunzione formuli una specifica ed espressa domanda per ottenere una pronuncia sul
merito della propria pretesa creditoria, essendo, invece, sufficiente che resista alla proposta opposizione e chieda la conferma del decreto opposto.
2.1.1. Cass. n. 14486 del 2019, inoltre, ha precisato, affatto opportunamente, che, « con la notificazione del ricorso per decreto ingiuntivo, il creditore propone domanda di condanna per l’intero importo ingiunto (cfr. articolo 643 cod. proc. civ.); tale essendo l’oggetto del giudizio, il giudice della opposizione, ove ritenga il credito solo parzialmente fondato, deve revocare il decreto ingiuntivo ed emettere condanna per il minor importo, come si evince anche dal comma due dell’articolo 653 cod. proc. civ. ».
Il secondo motivo di ricorso si rivela inammissibile perché mostra di non aver colto interamente la ratio decidendi della sentenza impugnata.
3.1. In proposito, infatti, è sufficiente evidenziare che la corte distrettuale: i ) ha rimarcato che « Il contratto di conto corrente è stato concluso in data 3.1.2002, successivamente all’entrata in vigore della delibera CICR del 9.2.2000. Esso prevede una clausola di capitalizzazione semestrale degli interessi dovuti dal correntista alla Banca sui saldi negativi del conto corrente ed analoga capitalizzazione per gli interessi dovuti dalla Banca al correntista sui saldi positivi del conto, in tal modo risultando osservata la condizione di reciproca periodicità richiesta dalla citata delibera CICR. Specificatamente indicato per iscritto è inoltre il tasso nominale degli interessi ed il TAE, ossia il tasso effettivo, rapportato su base annua, tenendo conto degli effetti della pattuita capitalizzazione semestrale. Le clausole relative alla capitalizzazione degli interessi sono, inoltre, specificatamente approvate per iscritto dal correntista ai sensi dell’art. 1341, comma 2, cod. civ. all’atto della conclusione del contratto di conto corrente del 3.1.2002. Risulta inoltre sottoscritto dal correntista anche il prospetto delle condizioni economiche allegato al conto corrente col quale, oltre alla specifica determinazione dei tassi nominali e del TAE, è ribadita la reciproca periodicità della capitalizzazione semestrale. Ciò posto, ritiene questa Corte che non sia ravvisabile alcuna nullità delle clausole di determinazione dei tassi di interesse contenute nel contratto di conto corrente, in quanto risultano
osservate tutte le prescrizioni imposte dagli artt. 117 e ss. Tub e dalla delibera CICR del 9.2.2000 con specifico riguardo alla determinazione dei tassi di interesse ultralegale applicati, alla reciproca periodicità della capitalizzazione ed alla specifica approvazione per iscritto di tali clausole contrattuali. Dalla validità di dette clausole deriva che i tassi di interesse applicabili al rapporto di conto corrente sono quelli contrattualmente stabiliti al momento della conclusione del contratto »; ii ) ha precisato, poi, che « va negato che le clausole del contratto di conto corrente possano reputarsi nulle perché, nella fase di esecuzione del contratto, di fatto, la Banca ha applicato, a sfavore del correntista, una capitalizzazione trimestrale degli interessi, in difformità da quanto contrattualmente previsto. Questo perché tale condotta della Banca, , dà luogo ad un mero inadempimento successivo alla conclusione del contratto, che non incide né sulla sua validità, né sulla sua efficacia e che non produce, ex post, alcun vizio genetico di nullità delle clausole che regolamentano gli interessi »; iii ) ha ritenuto la medesima condotta non giustificata dall’esercizio dello ius variandi previsto dall’art. 118 Tub, nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto di conto corrente, perché, nella specie, in nessun modo concretamente disciplinato ( cfr . il passo motivazionale della sentenza impugnata già ampiamente riportato nel § 2.1. dei ‘ Fatti di causa ‘). Ha opinato, pertanto, che « le variazioni sfavorevoli al cliente operate dalla banca, con specifico riguardo alla capitalizzazione trimestrale degli interessi, devono reputarsi inefficaci, ai sensi dell’art. 118, comma 2, Tub, poiché poste in essere in assenza di una valida clausola contrattuale che possa giustificarle ed in difetto di un’adeguata comunicazione della variazione contrattuale al correntista »; iv ) infine, ha concluso nel senso che, attesa la illegittimità dell’esercizio dello ius variandi in senso sfavorevole per il cliente da parte della Banca, i rapporti di dare/avere tra le parti dovevano « essere regolati in base al criterio validamente pattuito nel contratto di conto corrente e, dunque, con la capitalizzazione semestrale degli interessi convenzionali ». Pertanto, alla stregua del condiviso calcolo effettuato dal c.t.u., ha quantificato il debito
dello COGNOME in € 109.997,98 alla data di chiusura del conto, importo per il quale pronunciò la condanna al relativo pagamento da parte dell’appellato in favore della controparte.
3.2. È palese, dunque, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, la corte distrettuale mai ha dichiarato nulla la clausola contrattuale relativa alla periodicità della capitalizzazione periodica degli interessi inserita nel contratto di conto corrente intercorso tra le parti. Essa, infatti, ha soltanto ritenuto inefficace, perché avvenuta senza il rispetto di quanto sancito dall’art. 118 del d.lgs. n. 385 del 1993 (nel testo vigente all’epoca della conclusione del contratto di conto corrente, prima delle modifiche introdotte dall’art. 10 del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 248 del 2006) la variazione, in senso peggiorativo per il cliente, di detta periodicità riguardanti gli interessi passivi da semestrale a trimestrale.
3.2.1. Pertanto, l’inefficacia esclusivamente di detta variazione ha reso applicabile l’originaria pattuizione contrattuale già ritenuta pienamente valida dalla corte a quo , sicché le odierne argomentazioni del ricorrente in tema di ‘ reviviscenza di una clausola nulla ‘ o di ‘ rilievo di ufficio di conversione di clausola nulla ‘, si rivelano affatto eccentriche rispetto alla effettiva, descritta ratio decidendi della sentenza impugnata.
In conclusione, dunque, l’odierno ricorso di NOME COGNOME deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalla costituitasi controricorrente, altresì dandosi atto, -in assenza di ogni discrezionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 -che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte del medesimo ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all’amministrazione
giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento ».
PER QUESTI MOTIVI
La Corte dichiara inammissibile il ricorso di NOME COGNOME e lo condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute da RAGIONE_SOCIALE, quale procuratrice con rappresentanza del RAGIONE_SOCIALE, liquidate in complessivi € 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera del medesimo ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, giusta il comma 1bis dello stesso articolo 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Prima sezione civile