Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 3186 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 3186 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17169/2018 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE , domiciliato ex lege in Roma, INDIRIZZO presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente ricorrente incidentale-
avverso sentenza di Corte d’appello di Cagliari Sezione Distaccata di Sassari n. 469/2017 depositata il 7.12.2017; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16.1.2024 dal Consigliere AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Con atto di citazione notificato il 24.4.2007 la RAGIONE_SOCIALE in liquidazione (di seguito: RAGIONE_SOCIALE) ha convenuto in giudizio il RAGIONE_SOCIALE dinanzi al Tribunale di Tempio Pausania, chiedendone la condanna al pagamento in suo favore della somma di € 13.347.145,36, oltre accessori, previa, ove occorresse, disapplicazione dei provvedimenti amministrativi adottati dal RAGIONE_SOCIALEpoi RAGIONE_SOCIALE), in principalità previa risoluzione del contratto del 23.5.1990 per l’esecuzione chiavi in mano, in regime di concessione, dei RAGIONE_SOCIALE di costruzione dei lotti I e II del centro servizi dell’agglomerato industriale di RAGIONE_SOCIALE, ai sensi dell’art.1454 cod. civ. a far data dal 17.12.1993; in subordine, previa risoluzione del contratto de quo ai sensi dell’art.1453 cod.civ.; in ulteriore subordine, previa declaratoria di inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE alle obbligazioni assunte con il contratto in questione.
Si è costituito in giudizio il RAGIONE_SOCIALE, resistendo alla domanda avversaria.
Il Tribunale di Tempio Pausania con sentenza n.310 del 2015, ha accolto solo molto parzialmente la domanda proposta da RAGIONE_SOCIALE 90 e ha condannato il RAGIONE_SOCIALE al pagamento di € 195.985,24, oltre interessi legali, anche anatocistici, e spese processuali rapportate al valore della domanda accolta.
Il Tribunale: a) ha escluso la formazione di un giudicato amministrativo in ordine alla legittimità del provvedimento n.50/95
emesso dal RAGIONE_SOCIALE in sede di autotutela e ha respinto l’eccezione di improcedibilità della domanda; b) ha negato l’applicabilità alla fattispecie dell’art.19 della legge n.55 del 1990 in difetto di aggiudicazione anteriore alla formalizzazione del rapporto contrattuale; c) ha escluso che scaturissero effetti preclusivi dalla sentenza del Tribunale di Roma, confermata nei gradi successivi, che aveva affermato l’obbligo del garante Banco di RAGIONE_SOCIALE di pagare l’importo garantito a semplice richiesta; d) ha affermato di non poter stabilire se il ritardo nell’esecuzione dell’opera fosse dipeso dalla peculiarità del rapporto contrattuale, nel quale adeguamenti progettuali e relative approvazioni erano a carico del concessionario, oppure dalla facoltà del concedente di disporre delle varianti e/o dall’assenza di un progetto esecutivo definitivo «cantierabile»; e) ne ha desunto che l’andamento anomalo del rapporto non poteva essere addebitato al concedente; f) ha quindi respinto le domande di risoluzione e risarcimento dei danni in difetto di prova dei fatti costitutivi dell’inadempimento del RAGIONE_SOCIALE e segnatamente delle gravi carenze progettuali; g) ha accolto la domanda di pagamento dei RAGIONE_SOCIALE effettivamente eseguiti risultanti dallo stato di consistenza redatto dall’ingegnere capo.
Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello RAGIONE_SOCIALE 90, a cui ha resistito l’appellato, divenuto nel frattempo RAGIONE_SOCIALE, che ha proposto appello incidentale in punto improponibilità della domanda attorea.
La Corte di appello di Cagliari -Sezione Distaccata di Sassari con sentenza del 7.12.2017 ha respinto entrambe le impugnazioni, a spese compensate.
La Corte di appello: a) ha ritenuto che la sentenza del Consiglio di Stato di rigetto dell’impugnazione proposta da RAGIONE_SOCIALE 90 avverso l’annullamento della delibera 50/1995 sul presupposto che la successiva delibera 50 bis /95 fosse divenuta inoppugnabile, avesse
rilevanza meramente processuale e non precludesse l’esame delle domande relative alla pretese risarcitorie collegate ad anteriori inadempimenti; b) ha sottolineato il carattere aperto della previsione di cui all’art 3 della convenzione inter partes che prevedeva la consegna di un progetto di massima da parte del concedente che si era riservato la facoltà di apportare modifiche in corso d’opera; c) ha ritenuto che al concedente non fosse addebitabile una esecuzione del contratto contraria a buona fede, poiché aveva esercitato la facoltà secondo il titolo, né un indebito dilatamento dei tempi, poiché la sospensione era dipesa da cause ad esso estranee; d) ha conseguentemente escluso una RAGIONE_SOCIALE da inadempimento in capo al RAGIONE_SOCIALE; e) ha esaminato il provvedimento emesso dal RAGIONE_SOCIALE in data 19.5.1993 per negare approvazione al progetto costruttivo generale proposto da RAGIONE_SOCIALE 90 in data 10.9.1992, basato su una ravvisata novazione dell’originario contenuto della concessione; f) ha ritenuto che le parti fossero addivenute a una nuova regolamentazione del rapporto, più favorevole al concessionario, sostitutiva della concessione originaria finanziata dall’RAGIONE_SOCIALE e mai approvata dal RAGIONE_SOCIALE; g) ha disatteso infine la domanda relativa alla restituzione degli importi incamerati con escussione della garanzia, in forza del giudicato scaturente dalla sentenza del Tribunale di Roma che aveva accertato la definitività della delibera 50 bis /95 e il verificarsi della irregolare esecuzione del contratto, presupposto dell’avvenuta escussione.
Avverso la predetta sentenza, non notificata, ha proposto ricorso per cassazione, con atto notificato il 5.6.2018, RAGIONE_SOCIALE 90, svolgendo tre motivi.
Con atto notificato il 12.7.2018 ha proposto controricorso e ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità
o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando, a loro volta, con il supporto di due motivi, per la cassazione della sentenza di secondo grado.
Con controricorso notificato il 4.9.2018 RAGIONE_SOCIALE 90 ha resistito al ricorso incidentale avversario.
RAGIONE_SOCIALE 90 ha presentato memoria illustrativa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod. proc. civ., RAGIONE_SOCIALE 90 denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.13 del d.p.r. 16.7.1962 n.1063 e degli artt.1362 e seguenti cod. civ. con riferimento agli artt.3 e 22 della convenzione di concessione del 23.5.1990, rep. 106582.
La sentenza impugnata – secondo la ricorrente -aveva ragionato in modo astratto per affermare che, in presenza di una previsione contrattuale che contemplava la variazione del progetto dell’opera pubblica, dovesse restare sempre esclusa la RAGIONE_SOCIALE del concedente e che l’appaltatore concessionario, edotto di questa eventualità, se ne assumesse integralmente il rischio.
Al contrario, la consapevolezza del concessionario in ordine alla portata del progetto originario non poteva sopperire a ogni esigenza di revisione derivante anche da mutate esigenze del committente.
La Corte sassarese avrebbe quindi errato non scendendo sul terreno concreto, non vagliando misura e incidenza delle variazioni nell’economia del contratto e quindi non verificando come fosse stato fatto uso RAGIONE_SOCIALE ius variandi, che presupponeva il divieto di un mutamento essenziale della natura delle opere comprese nell’appalto.
Il motivo appare inammissibile perché non si confronta in modo puntuale e specifico con la ratio decidendi della sentenza
impugnata e prospetta una violazione di legge, laddove invece la censura svolta mira a ribaltare l’accertamento e la valutazione dei fatti compiuta dal giudice del merito.
È ben noto, infatti, che è inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito (Sez. U, n. 34476 del 27.12.2019).
La Corte territoriale non ha affatto affermato che in presenza di una previsione contrattuale che contemplava la variazione del progetto dell’opera pubblica, dovesse restare sempre esclusa la RAGIONE_SOCIALE del concedente e che l’appaltatore concessionario, edotto di questa eventualità, se ne assumesse integralmente il rischio, come sostiene la ricorrente.
Parimenti la Corte sarda non si è affatto rifiutata di scendere sul concreto terreno della fattispecie a giudizio, come pure recrimina la ricorrente, ma ha confermato la valutazione del Tribunale secondo cui non era ragionevolmente accertabile la causa dell’anomalo andamento dei RAGIONE_SOCIALE, anche in considerazione della mancata produzione del progetto di massima e della variante; ha ritenuto le censure della ricorrente, allora appellante, del tutto generiche nel loro richiamo alle consulenze tecniche esperite; ha escluso che il RAGIONE_SOCIALE avesse eseguito il contratto non secondo buona fede perché si era limitato a esercitare la facoltà secondo il titolo e a consegnare come previsto il progetto di base o fosse responsabile della dilatazione dei tempi, poiché la sospensione dei RAGIONE_SOCIALE era stata determinata da causa estranea.
In buona sostanza, con giudizio di fatto non sindacabile in sede di legittimità (nella specie neppur per omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti, in presenza di doppia pronuncia conforme dei giudici del merito sulle stesse questioni di fatto ex art.348 -ter ,
comma 5, cod.proc.civ.) la Corte di appello ha escluso che vi fosse la prova del prospettato abuso RAGIONE_SOCIALE ius variandi lamentato da RAGIONE_SOCIALE 90.
Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.3, cod.proc.civ., RAGIONE_SOCIALE 90 denuncia violazione o falsa applicazione degli artt. 1230 e 1321 c.c. con riferimento al perfezionamento dell’atto aggiuntivo.
Secondo la ricorrente, la volontà delle parti di novare il rapporto originario, ravvisata dalla Corte territoriale, non era mai stata espressa in modo valido ed efficace, poiché il RAGIONE_SOCIALE si era espresso con riferimento a un mero schema di atto aggiuntivo (doc.14 prodotto dal RAGIONE_SOCIALE in primo grado).
Anche questo motivo si riversa nel merito per sovvertire la qualificazione giuridica di un atto negoziale, e appare peraltro proposto in termini assolutamente generici, basati sulla definizione formale di atto aggiuntivo, senza neppure affrontare e confutare le ragioni per le quali prima il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e poi la Corte di appello hanno ritenuto sussistente nel caso concreto la natura novativa dell’accordo in questione.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, inoltre, l’accertamento degli elementi dell’ animus e della causa novandi costituisce compito proprio del giudice di merito, insindacabile in sede di legittimità se logicamente e correttamente motivato (Sez. 3, n. 14620 del 13.6.2017; Sez. 3, n. 20906 del 28.10.2004).
Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, comma 1, n.4, cod.proc.civ., RAGIONE_SOCIALE 90 denuncia violazione o falsa applicazione dell’art.112 cod.proc.civ. con riferimento alla domanda restitutoria da essa proposta.
La ricorrente si lamenta che la Corte territoriale non abbia considerato e risposto alla censura svolta con il terzo motivo di appello (secondo profilo di denuncia di errore) che si fondava sulla mancata proposizione da parte del RAGIONE_SOCIALE della domanda
risarcitoria nel giudizio di merito e collegata al presunto inadempimento da parte di RAGIONE_SOCIALE 90 e al conseguente mancato accertamento del danno oggetto dell’escussione della garanzia.
Il motivo è infondato perché l’omissione di pronuncia denunciata non sussiste.
La Corte di appello ha chiarito quali erano le ragioni che non consentivano la richiesta restituzione, ossia la formazione del giudicato nella parte in cui il Tribunale di Roma aveva ravvisato la definitività della delibera n.50bis /95 e la irregolare esecuzione del contratto, superando le contestazioni circa la escussione della garanzia e l’insussistenza di un inadempimento del concedente.
Con il primo motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ.
Il ricorrente incidentale lamenta il mancato esame da parte della Corte di appello della sua eccezione di inammissibilità della domanda avversaria per carenza della qualità di appaltatore per aver la società concessionaria affidato i RAGIONE_SOCIALE in appalto alla RAGIONE_SOCIALE come previsto dall’art.4 del contratto.
Effettivamente nulla ha detto al proposito la Corte di appello ed anzi neppure ha registrato il motivo allorché ha riassunto il contenuto del gravame incidentale del RAGIONE_SOCIALE.
Tuttavia non è stato adeguatamente chiarit o quale sia l’interesse del ricorrente incidentale alla proposizione del mezzo in via autonoma rispetto al rigetto del ricorso principale, in difetto di una specifica argomentazione volta a evidenziare siffatto interesse con riferimento alla porzione RAGIONE_SOCIALE di domanda accolta in primo grado relativa al pagamento di RAGIONE_SOCIALE effettivamente eseguiti, risultanti dallo stato di consistenza redatto dall’Ingegnere capo e accertati dal Consulente d’ufficio.
Per altro verso, il motivo non spiega neppure perché RAGIONE_SOCIALE 90, controparte contrattuale, non sarebbe legittimata a far valere le
pretese ex contractu, sol per aver subappaltato i RAGIONE_SOCIALE ad altra impresa, nel pieno rispetto delle clausole negoziali.
Con il secondo motivo di ricorso incidentale il RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione all’art.112 cod.proc.civ. e lamenta il mancato esame da parte della Corte di appello della sua eccezione di violazione del principio ne bis in idem.
15. Il motivo è infondato.
La Corte di appello si è pronunciata al riguardo a pag.8, osservando che le pronunce dei giudici amministrativi erano state rese in rito e sostenendo che la intangibilità della delibera 50bis/95 di decadenza ex nunc non comportava la perdita del diritto di agire a tutela di pretese risarcitorie collegate a precedenti inadempimenti.
Per le ragioni esposte debbono venir rigettati entrambi i ricorsi, principale e incidentale.
La soccombenza reciproca giustifica la compensazione integrale delle spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale e compensa le spese di lite.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte
della ricorrente principale e del ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1bis , RAGIONE_SOCIALE stesso articolo 13, ove dovuto.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Prima Sezione