Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 32456 Anno 2023
Civile Sent. Sez. 2 Num. 32456 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 22/11/2023
SENTENZA
sul ricorso iscritto al R.G.N. 26445-2018 proposto da:
COGNOME NOME , elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO COGNOME, giusta procura speciale in atti;
– ricorrente- contro
PORTA RAGIONE_SOCIALE ;
– intimata –
avverso la sentenza n. 189/2018 della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il 06/02/2018; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 24/01/2023 dal Consigliere AVV_NOTAIO. AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale AVV_NOTAIO COGNOME;
udito per il ricorrente l’AVV_NOTAIO, per delega dell’AVV_NOTAIO, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME, in proprio e in qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, chiedeva al Tribunale di Savona di pronunciare sentenza ex art. 2932 c.c., in relazione a due contratti preliminari di compravendita relativi ad un appartamento e a un box stipulati nell’anno 2006 con la promittente venditrice RAGIONE_SOCIALE.
Nella contumacia della società convenuta, il Tribunale di Savona, con sentenza n. 260/2013, accoglieva la domanda attorea, trasferendo a RAGIONE_SOCIALE la proprietà degli immobili promessi in vendita.
A fronte della richiesta di pagamento del residuo prezzo per un immobile già liberato dalla venditrice da ipoteche e altri gravami (e in subordine, in caso di inottemperanza della venditrice, della richiesta di autorizzare l’attrice alla liberazione dell’i mmobile, con decurtazione del prezzo nei limiti dello stesso), il Tribunale esonerava la venditrice dal provvedere alla cancellazione dei pesi gravanti sull’immobile, ponendo tale onere sull’attrice sia pure con decurtazione dei costi del prezzo e subordinava l’effetto traslativo non al pagamento del residuo
prezzo ma alla cancellazione dei gravami da parte dell’acquirente.
NOME COGNOME, pur in presenza dell’accoglimento della sua domanda, proponeva appello avverso la sentenza sul punto della regolazione dei rapporti tra il pagamento del prezzo residuo, la cancellazione delle trascrizioni pregiudizievoli e l’efficacia traslativa del pagamento come sopra disposta.
In atto di appello COGNOME chiedeva la dichiarazione di risoluzione del contratto preliminare di vendita del box per asserite irregolarità urbanistico-edilizie; in sede di precisazione delle conclusioni, rilevata l’avvenuta vendita all’asta degli immobili promessi in vendita, chiedeva la risoluzione anche del contratto preliminare di compravendita dell’appartamento e la condanna della controparte alla restituzione del prezzo versato, oltre al risarcimento dei danni. Nella comparsa conclusionale, ad ulteriore modifica delle proprie conclusioni, chiedeva la dichiarazione della cessazione della materia del contendere.
Con sentenza n. 189/2018 , la Corte d’Appello di Genova, pronunciando nella contumacia della parte appellata, dichiarava abbandonate le domande attoree formulate nell’atto di appello e inammissibili quelle formulate ex novo in sede di precisazioni delle conclusioni e nella comparsa conclusionale.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione, sulla scorta di tre motivi, NOME COGNOME, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE.
RAGIONE_SOCIALE non ha svolto difese in questa sede.
All’udienza fissata in camera di consiglio del 12 settembre 2019, il Collegio -alla luce dei documenti depositati dal ricorrente a seguito della proposta di inammissibilità del
ricorso per mancato deposito dell’avviso di ricevimento della notificazione -ha riscontrato il perfezionamento della notificazione e ha ri levato l’insussistenza de i presupposti per la pronuncia in camera di consiglio ai sensi dell’art. 375, comma 1, nn. 1 e 5 c.p.c., rimettendo di conseguenza la causa alla pubblica udienza della Seconda Sezione.
Il Pubblico Ministero ha depositato note scritte, concludendo per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Con il primo motivo il ricorrente, con riferimento all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per avere la stessa dichiarato l’ inammissibilità per novità delle domande formulate in sede di precisazione delle conclusioni, con conseguente violazione dell’art. 1453, secondo comma, c.c., posto che lo ius variandi posto da questa norma sussiste anche in grado di appello ed altresì in sede di precisazione delle conclusioni in fase di gravame.
2.Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi de ll’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., l’erroneità della decisione della Corte territoriale per aver dichiarato inammissibili in quanto nuove le conclusioni formulate nella comparsa conclusionale in appello e riferite alla cessazione della materia del contendere e per avere affermato che ‘una eventuale pronuncia in questo senso comporterebbe il coprire con il giudicato anche gli aspetti di eventuali future domande di risarcimento del danno’.
3.Con il terzo motivo, riferito all’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., il ricorso denuncia l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per avere la Corte d’appello ritenuto abbandonate
le domande inizialmente formulate dalla RAGIONE_SOCIALE.
4.Il ricorso è fondato.
5.L’affermazione che si legge nella sentenza impugnata, secondo la quale le domande di risoluzione dei due contratti preliminari di compravendita e di risarcimento dei danni formulate all’udienza di precisazione sono inammissibili in quanto domande nuove è errata.
Da tempo la giurisprudenza di questo Giudice ha riconosciuto che l’art. 1453, comma 2° c.c. ‘ contiene un principio di ordine processuale in base al quale nei contratti con prestazioni corrispettive è consentito alla parte, in deroga alle norme che vietano la ‘ mutatio libelli ‘ nel corso del processo, sostituire alla domanda originaria di adempimento coattivo del contratto quella di risoluzione per inadempimento, non solo per tutto il corso del giudizio di primo grado, ma anche in appello e nel giudizio di rinvio ‘ (Cass. n. 2715/1996) e ha affermato che tale facoltà si estende anche alla conseguente domanda accessoria di restituzione del prezzo, nonchè a quella di risarcimento del danno (Cass. n. 26325/2008).
In tema di contratto preliminare è stato poi specificato che la possibilità, ex art. 1453, secondo comma, cod. civ., ‘ di poter mutare nel corso del giudizio di primo grado, nonché in appello, e persino in sede di rinvio la domanda di adempimento in quella di risoluzione in deroga al divieto di ‘ mutatio libelli ‘ sancito dagli artt. 183, 184 e 345 cod. proc. civ., sempreché si resti nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre un nuovo tema di indagine, comporta che, in tema di contratto preliminare di compravendita, qualora sia sostituita la domanda di
adempimento con quella di risoluzione, possa essere chiesta la restituzione della somma versata a titolo di prezzo, quale domanda consequenziale a quella di risoluzione, implicando l’accoglimento di questa, per l’effetto retroattivo espressamente previsto dall’art. 1458 cod. civ., l’obbligo di restituzione della prestazione ricevuta, onde di tale domanda il giudice può decidere anche se su di essa non vi sia stata accettazione del contraddittorio ‘ (Cass. n. 13003/2010).
Tale orientamento ha ricevuto il successivo avallo delle Sezioni Unite ( ‘ La parte che, ai sensi dell’art. 1453, secondo comma, cod. civ., chieda la risoluzione del contratto per inadempimento nel corso del giudizio dalla stessa promosso per ottenere l’adempimento, può domandare, contestualmente all’esercizio dello ‘ ius variandi ‘ , oltre alla restituzione della prestazione eseguita, anche il risarcimento dei danni derivanti dalla cessazione degli effetti del regolamento negoziale ‘ : SS.UU. 8510/2014).
Nella specie, la ricorrente aveva agit o per l’esecuzione in forma specifica del mancato obbligo di stipulare il contratto definitivo di vendita e quindi ben poteva esercitare lo jus variandi chiedendo la risoluzione del contratto, comprensiva della domanda di restituzione del prezzo versato e del risarcimento del danno, fino alla precisazione delle conclusioni nel giudizio di appello. La successiva domanda di risoluzione, per la quale non operavano le preclusioni dell’art. 345 c.p.c., era infatti rimasta nell’ambito dei fatti posti a base della inadempienza originariamente dedotta, senza introdurre in giudizio nuovi temi di indagine (Cass. n. 28912/2022).
6.La Corte territoriale non ha tenuto conto di questi consolidati precedenti, così come non ha considerato -quanto
alla ritenuta domanda nuova di cessazione della materia del contendere contenuta in comparsa conclusionale, oggetto specifico del secondo motivo di ricorso -di quanto al riguardo statuito da questa Corte. La quale ha precisato che la cessazione della materia del contendere , la quale ‘ si verifica quando viene totalmente a mancare la posizione di contrasto fra le rispettive conclusioni delle parti, per essere nel corso del giudizio sopravvenute determinate circostanze, le quali, incidendo sulla posizione sostanziale dedotta in causa, vengano ad incidere anche sul processo, eliminando le ragioni stesse del contendere delle parti e facendo venir meno la necessita della pronunzia del giudice in precedenza richiesta, ovvero quando sono intervenute situazioni sostanziali che abbiano privato la parte di un interesse giuridicamente rilevante alla decisione ‘ (Cass. n. 1257/2023; Cass. n. 16891/2021; n. 19845/2019; n. 22446/2016; n. 6909/2009) può essere rilevata d’ufficio (Cass. n. 1257/2023; 15309/2020; 10728/2017; 8903/2016), senza la necessità di una specifica domanda o eccezione di parte.
Non ha dunque ragione d’essere l’affermazione di novità della domanda che si legge nella decisione impugnata, come pure il passaggio argomentativo in base al quale ‘ una eventuale pronuncia in questo senso comporterebbe il coprire con il giudicato anche gli aspetti di eventuali future domande di risarcimento dei danni ‘. E d infatti, la pronunzia che dichiara la cessazione della materia del contendere ha carattere meramente processuale ed è inidonea a costituire giudicato sostanziale sulla pretesa fatta valere in giudizio (cfr. Cass. n. 1695/2018), con la conseguenza che il merito delle questioni oggetto della controversia può essere riproposto in diverso giudizio (Cass. n. 17312/2015).
7.Quanto al terzo motivo di ricorso, non è dato comprendere se lo stesso sia stato proposto in via subordinata rispetto ai due precedenti, come pare di desumere dall’affermazione contenuta a pag. 22 del ricorso ( ‘ si ritrascrivono in appresso i motivi specifici indicati nell’atto di citazione in appello in ordine ai quali dovrà essere emessa una decisione nella denegata ipotesi in cui non vengano accolte in primis la domanda di cessazione della materia del contendere ed in subordine la richiesta di risoluzione dei contratti preliminari ‘ ). Comunque, nel caso concreto, essendosi il giudice a quo limitato a dichiarare che ‘ non resta che prendere atto dell’abbandono delle domande inizialmente formulate ‘ , in ragione della diversa formulazione delle conclusioni in corso di giudizio, non ha trovato applicazione l’insegnamento dell a decisione resa a Sezioni Unire (n. 1785/2018), per la quale ‘ affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali ‘.
8.In conclusione, la sentenza della Corte di Appello di Genova deve essere cassata e la causa deve essere rinviata per un nuovo esame, da condursi alla stregua delle affermazioni sopra svolte e dei principi posti, alla medesima Corte distrettuale in diversa composizione, alla quale viene demandata anche la statuizione sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
la Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di Appello di Genova, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della