Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 7277 Anno 2026
Civile Ord. Sez. 2 Num. 7277 Anno 2026
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/03/2026
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10407/2022 R.G. proposto da: COGNOME NOME, difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO .
-ricorrente-
contro
COMUNE RAGIONE_SOCIALE COLLI DEL TRONTO, difeso dagli avvocati NOME COGNOME, e NOME COGNOME.
-controricorrente-
nonché COGNOME ERCOLE, COGNOME ROSALBA, COGNOME NOME.
-intimati- avverso la SENTENZA di CORTE D’APPELLO ANCONA n. 1169/2021, depositata il 22/10/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 04/03/2026 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
NOME COGNOME conveniva NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME -quest’ultima quale erede di NOME COGNOME -dinanzi al Tribunale di Ascoli Piceno, per l’accertamento della natura
familiare (gentilizia) del sepolcro denominato «NOME. COGNOME», sito nel cimitero comunale di Colli del Tronto e realizzato dal nonno dell’attore, NOME COGNOME, in forza di concessione del 1926; per la declaratoria di nullità o inefficacia della scrittura privata del 15 dicembre 1951, con la quale NOME COGNOME (figlio del fondatore) aveva ceduto cinque loculi della cappella a NOME COGNOME per lire 50.000 e una porzione di maiale; per la rimozione delle salme dei COGNOME dal sepolcro. L’attore deduceva di aver appreso soltanto nel febbraio 2011, in occasione dei funerali della zia NOME COGNOME, che nei loculi della cappella era stata altresì inumata la salma di NOME COGNOME, deceduto nel settembre 2004.
Si costituivano NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, contestando la domanda e ottenendo l’autorizzazione alla chiamata in causa del Comune di Colli del Tronto, quale ente concedente. Il Comune eccepiva il difetto di giurisdizione del giudice ordinario e chiedeva nel merito il rigetto. Rimaneva contumace NOME COGNOME.
Il Tribunale, con sentenza n. 959 del 2016, rigettava l’eccezione di difetto di giurisdizione e nel merito respingeva integralmente la domanda.
La Corte d’appello di Ancona, con la sentenza in epigrafe, ha confermato la decisione di primo grado. Richiamati i principi in tema di ius sepulchri e la distinzione tra sepolcro gentilizio ed ereditario -anche alla luce di Cass., sez. un., n. 17122 del 2018 -la Corte territoriale ha osservato che dalla delibera podestarile del 1926, la quale assegnava l’area cimiteriale «al COGNOME RAGIONE_SOCIALE ed ad altri soggetti» per la costruzione di cappelle, non emergeva prova della volontà del fondatore di destinare il sepolcro alla sola famiglia; che la cessione dei loculi del 1951 confermava l’assenza di siffatta volontà; che l’inerzia pluridecennale degli altri discendenti COGNOME, i quali non avevano mai contestato la presenza dei COGNOME nella cappella -ove la salma di NOME COGNOME risultava tumulata sin dal 1945 -corroborava ulteriormente la conclusione.
Ricorre per cassazione NOME COGNOME sulla base di tre motivi. Resiste con controricorso e memoria il Comune di Colli del Tronto. Rimangono intimati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Il primo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 822, 823, 824 c.c., degli artt. 74 e ss. c.c. e dell’art. 71 r.d. n. 1880 del 1942, con la seguente argomentazione. La Corte territoriale ha omesso di applicare la presunzione di carattere gentilizio del sepolcro (operante in caso di dubbio) ed ha trascurato che la denominazione «RAGIONE_SOCIALE» e la concessione individuale del 1926 costituivano indici convergenti della destinazione familiare.
Il Comune controricorrente oppone che la volontà di ricomprendere i COGNOME tra i destinatari del sepolcro risulterebbe dalla scrittura del 1951, dall’inumazione di NOME COGNOME sin dal 1945 e dalla gestione della cappella da parte dei COGNOME per decenni.
Il motivo è fondato.
Le Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 17122 del 2018, hanno chiarito che ciò che determina la natura -gentilizia o ereditaria -del sepolcro è la volontà del fondatore, da accertare con riferimento al momento della fondazione, e che in caso di dubbio il sepolcro si presume gentilizio, con la conseguenza che lo ius sepulchri si acquista iure sanguinis sin dalla nascita e si rivela intrasmissibile per atto inter vivos o mortis causa . In conformità, questa Corte ha affermato che, per distinguere lo ius sepulchri iure sanguinis da quello iure successionis , occorre interpretare la volontà del fondatore del sepolcro al momento della fondazione, poiché sono indifferenti le successive vicende della proprietà dell’edificio nella sua materialità e si deve ritenere, salva disposizione contraria, che la volontà di destinazione sia sibi familaeque suae . Pertanto, il familiare acquista iure proprio il diritto al sepolcro -imprescrittibile e irrinunciabile -fin dal momento della nascita, senza poterlo trasmettere né per atto inter vivos , né mortis causa , cosicché si costituisce tra i contitolari una comunione
destinata a durare sino al venir meno degli aventi diritto (Cass. n. 12957 del 2000; in senso conforme, Cass. n. 2709 del 1975; Cass. n. 714 del 1974).
La Corte territoriale, pur avendo richiamato il principio delle Sezioni Unite, non lo ha applicato correttamente. Ha individuato tre circostanze da cui ha desunto la volontà del fondatore di non riservare la cappella alla propria discendenza: la delibera p odestarile del 1926, che assegnava l’area «al COGNOME NOME ed ad altri soggetti»; la scrittura privata del 1951, con la quale il figlio del fondatore cedeva cinque loculi a NOME COGNOME; l’inerzia protrattasi per oltre sessant’anni da parte degli altri discendenti COGNOME. Sennonché, nessuna di tali circostanze è idonea a superare la presunzione di gentilizietà. La delibera podestarile del 1926 è un atto amministrativo di concessione dell’area cimiteriale e la locuzione «ed ad altri soggetti» non esprime la volontà privata del fondatore in ordine alla destinazione del sepolcro, ma si riferisce ai termini della concessione amministrativa. La denominazione «RAGIONE_SOCIALE» impressa al sepolcro depone, al contrario, per la destinazione familiare. Il silenzio del titolo concessorio circa il carattere non familiare della sepoltura opera a favore della presunzione. Quanto alla scrittura privata del 1951, essa è un atto dispositivo compiuto non dal fondatore, bensì dal figlio NOME COGNOME a venticinque anni dalla fondazione del sepolcro: non esprime pertanto la volontà del fondatore al momento della fondazione, che è l’unico parametro rilevante ai fini della qualificazione (Cass. n. 12957 del 2000). L’inerzia dei discendenti, infine, attiene a vicende successive alla fondazione e non è idonea a mutare la natura del diritto, che si acquisisce iure sanguinis sin dalla nascita e resta imprescrittibile (Cass., sez. un., n. 17122 del 2018). La sentenza impugnata, ove afferma che «manca ogni e qualunque prova» della volontà del fondatore di erigere un sepolcro familiare, ha nella sostanza invertito la presunzione enunciata dalle Sezioni Unite, ponendo a carico del ricorrente l’onere di dimostrare il carattere gentilizio anziché
valorizzare la regola per cui, in caso di dubbio, il sepolcro si presume gentilizio.
L’accoglimento del primo motivo determina l’assorbimento degli altri due motivi: del secondo, con cui si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. poiché la Corte di Appello di Ancona non ha pronunciato su tutta la domanda, senza che l’omissione possa ritenersi legittima sulla base del criterio della ragione più liquida; del terzo, con cui si ritorna a denunciare l’erronea qualificazione del diritto azionato da NOME COGNOME come ius sepulchri ereditario.
– In conclusione, è accolto il primo motivo di ricorso; sono assorbiti gli altri motivi; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto; la causa è rinviata alla Corte di appello di Ancona, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri motivi, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Ancona in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 04/03/2026, nella camera di consiglio della Seconda sezione civile.
Il Presidente
NOME