Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5502 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 5502 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 02/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10891/2024 R.G. proposto da :
NOME, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’ AVV_NOTAIO, che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall’RAGIONE_SOCIALE , presso i cui Uffici in Roma, INDIRIZZO domicilia
-controricorrente- avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE C orte d’appello di Roma n. 4785/2023 depositata il 03/01/2024.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La Corte d’appello di Roma ha accolto l’appello principale proposto dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e disatteso quello incidentale condizionato avanzato da NOME COGNOME, detenuto che aveva svolto attività lavorativa all’interno di diverse Case circondariali , così riducendo da 5.651,66 euro a 734,44 euro l’ammontare RAGIONE_SOCIALE condanna del l’amministrazione al
pagamento dovuto per il lavoro carcerario svolto in virtù dell ‘ eccezione di prescrizione, ritenuta correttamente sollevata in primo grado dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417 -bis cod. proc. civ.
Avverso tale pronuncia propone ricorso per cassazione NOME COGNOME articolando due motivi, cui resiste il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con controricorso.
Il ricorrente ha depositato memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo il ricorrente denuncia la violazione degli artt. 417, 417bis , 112, 115 e 132 n. 4, 82, secondo e terzo comma, cod. proc. civ., nonché degli artt. 2697, secondo comma, cod. civ., 118 disp. att. cod. proc. c iv., in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., per difetto di ius postulandi da parte del funzionario del RAGIONE_SOCIALE, costituitosi in primo grado, con conseguente impossibilità di tenere conto dell’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 2697 cod. civ., degli artt. 115, 112, 132, n. 4, cod. proc. civ., dell’art. 19, n. 4, d.lgs. n. 81 del 2015, nonché degli artt. 2246, 2729 cod. civ., 118 disp. att. cod. proc. civ., 111 Cost. e 6 CEDU, in relazione all’art. 360, comma primo, n. 3 e n. 4, cod. proc. civ., in ordine alla asserita esistenza di rapporti a termine fra le parti, con conseguente cessazione dei singoli rapporti e decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione.
Il primo motivo è fondato.
Il Collegio ritiene di dare continuità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 19/01/2024, n. 2092; Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27372), alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art. 417 -bis cod. proc. civ., di portata derogatoria ed insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413 », fra i quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui sono piuttosto applicabili i criteri previsti dall ‘ art. 413, comma 2, cod. proc. civ.
3.1. Né, come pure ritenuto nei citati precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, n. 27372/2024, cit.), può ritenersi applicabile alla fattispecie per cui è causa l’art. 182 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede a carico del giudice l’obbligo di verificare d’ ufficio la regolarità RAGIONE_SOCIALE costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorra, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (comma 1). Infatti, l’art. 182 , comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all ‘ art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis , non consente di ‘sanare’ l’ inesistenza o la mancanza in atti RAGIONE_SOCIALE procura alla lite (Cass. Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434), che incide sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria. Nel caso di specie, pertanto, non ricorre l’ipotesi RAGIONE_SOCIALE costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno RAGIONE_SOCIALE partecipazione al giudizio attraverso un dipendente dell’Amministrazione al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda non già la radicale inesistenza RAGIONE_SOCIALE difesa tecnica bensì l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa.
L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento RAGIONE_SOCIALE seconda censura relativa alla decorrenza RAGIONE_SOCIALE prescrizione, in quanto la stessa eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello del RAGIONE_SOCIALE, doveva essere disattesa per essere irrituale la costituzione a mezzo del funzionario in primo grado, con conseguente conferma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di condanna resa dal Tribunale.
La sentenza impugnata va, quindi, cassata in relazione al motivo accolto e non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 cod. proc. civ. con la condanna del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 5.651,66 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo.
La regolamentazione delle spese di tutti i gradi di giudizio segue la soccombenza, con distrazione in favore del difensore che ha reso la prescritta dichiarazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, condanna il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, RAGIONE_SOCIALE somma di euro 5.651,66 oltre al maggior importo tra interessi legali e rivalutazione dalla maturazione al saldo; condanna, altresì, il RAGIONE_SOCIALE al pagamento, in favore del ricorrente, delle spese del giudizio di primo grado, che liquida in euro 2.500,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di secondo grado che liquida in euro 3.000,00 oltre accessori di legge; delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro 2.500,00 per competenze professionali, oltre spese generali in misura del 15% e accessori di legge; spese tutte da attribuire all’ AVV_NOTAIO, antistatario.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Sezione Lavoro