Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 224 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 3 Num. 224 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2023
sul ricorso 13340/2018 proposto da:
NOME COGNOME, rappresentata e difesa dall’avvocato NOME COGNOME ed elettivamente domiciliata in INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME,
PEC: EMAIL
-ricorrente – contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Sindaco, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME AVV_NOTAIO e domiciliato ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione,
pec: EMAIL
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 2601/2017 del TRIBUNALE di NOLA, depositata il 20/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/10/2022 dal Cons. NOME COGNOME;
Rilevato che:
NOME COGNOME convenne in giudizio, davanti al Giudice di Pace di Noia, il RAGIONE_SOCIALE di Palma Campania per sentirne accertare la responsabilità, ai sensi dell’art. 2051 c.c. o dell’art. 2043 c.c., p danni conseguenti ad una caduta da una sedia -utilizzata per assistere ad uno spettacolo pubblico organizzato dal RAGIONE_SOCIALE -c:he aveva ceduto sotto il suo peso, facendola cadere a terra;
RAGIONE_SOCIALE convenuto si costituì in giudizio con il patrocinio del praticante avvocato NOME COGNOME e contestò l’insussistenza dei presupposti per la condanna ex art. 2051 c.c. e 2043 c.c.;
ii Giudice di Pace, istruita la causa con prove testimoniali e CTU, accolse la domanda e condannò il RAGIONE_SOCIALE a risarcire all’attrice la somma di C 5000 per le lesioni e le spese legali;
il Tribunale di Noia, pronunciando sull’appello del RAGIONE_SOCIALE, lo accolse ritenendo che la caduta fosse stata provocata dalla disattenzione della danneggiata che si era addormentata sulla sedia perdendo l’equilibrio, sicchè la responsabilità del RAGIONE_SOCIALE ex art. 2051 c.c. era da escludersi per la presenza del fortuito;
avverso la sentenza NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi;
ha resistito il RAGIONE_SOCIALE di Palma Campania con controricorso;
Considerato che:
con il primo motivo – difetto assoluto di ius postulandi -nullità del procedimento in relazione all’art. 360, co. 1 n. 4 c.p.c., violazion dell’art. 7 legge 479 del 1999, dell’art. 8 R.D. n. 1578 del 1933 e dell’art. 82 c.p.c.- la ricorrente prospetta che il giudizio d’appe sarebbe irrimediabilmente inficiato da nullità conseguente al difetto di ius postulandi del difensore del RAGIONE_SOCIALE;
il difensore NOME COGNOME COGNOME proposto appello avverso la sentenza del Giudice di Pace quando non era stata ancora perfezionata la sua iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE così violando sia le specifich norme che limitano il patrocinio dei praticanti RAGIONE_SOCIALE, si l’interpretazione restrittiva delle stesse svolta da questa Corte la qual ha espressamente statuito che “il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanz al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace, poiché tali cause non sono ricomprese nell’elenco di cui all’art. 7 della legge n. 479 del 1999, norma di stret interpretazione” (Cass., 2, n. 3917 del 2016);
vi sarebbe pertanto una causa insanabile di nullità del procedimento, rilevabile d’ufficio per la prima volta anche nel giudizio di legittimità, a condizione che la relativa prova risulti dagli atti e documenti ritualmente acquisiti nelle fasi di merito (Cass. n. 6439 del 2009);
parte resistente eccepisce che, al momento della proposizione dell’appello (28/2/2014), il difensore aveva superato l’esame di abilitazione (16/1/2014) ed aveva chiesto l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE, iscrizion perfezionatasi in data 15/5/2018, e cioè in data anteriore alla prima udienza di trattazione sicché doveva ritenersi che la COGNOME fosse in
possesso dello ius postulandi ancorché l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE non si fosse perfezionata al momento della notifica dell’atto di appello;
motivo è fondato; 1
la stessa parte resistente riconosce che, al momento della notifica dell’appello, il legale non aveva perfezionato la procedura di iscrizione nell’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, avvenuta in una data successiva, sicché se ne deve dedurre sia che il praticante avvocato non poteva raccogliere né autenticare la procura alle liti per il grado di appello si che non poteva procedere alla notifica del gravame;
il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio nel giudizio di appello che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione monocratica nelle cause civili di competenza del Giudice di Pace in quanto le norme che abilitano il praticante avvocato ad esercitare in alcune materie lo ius postulandi sono norme di stretta interpretazione in quanto derogano ai principi generali che collegano tale potere all’esito della regolare iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (Cass., 2, 26898 del 19/12/2014; Cass., 2, n. 3917 del 2016);
la costituzione in giudizio in una causa tramite patrocinatore legale non ancora iscritto nell’RAGIONE_SOCIALE ed abilitato a svolgere l’attività nei limiti indicati nell’art. 8 del r novembre 1933, n. 1578 – ossia nelle cause già di competenza del pretore di valore non superiore a lire 50 milioni – è affetta da nulli assoluta ed insanabile, rilevabile anche d’ufficio in qualsiasi stato e grado del processo, riguardando la violazione di norme di ordine pubblico, attinenti alla regolare costituzione del rapporto processuale (Cass., 3, n. 26898 del 19/12/2014);
tale indirizzo è stato anche recentemente confermato da altra pronuncia, Cass., 3, n. 7754 del 2020, secondo la quale “il praticante avvocato non è legittimato ad esercitare il patrocinio davanti al
tribunale in sede di appello neppure a seguito dell’entrata in vigore della I. n. 247 del 2012 che, all’art. 41, comma 12, ne ammette l’attività difensiva solo in sostituzione e sotto la responsabilità d “COGNOME” avvocato”;
conclusivamente il ricorso va accolto e va dichiarata la nullità del giudizio di appello.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa senza rinvio l’impugnata sentenza e liquida in favore di NOME le spese del primo grado del giudizio in C 800, le spese del grado d’appello in C 1200 e quelle di cassazione in C 2000 per compensi, C 200 per esborsi, oltre accessori e spese forfetarie al 15%.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Terza Sezione Civile del 12 ottobre 2022