Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 30773 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 30773 Anno 2025
Presidente: TRICOMI IRENE
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 23/11/2025
ORDINANZA
sul ricorso 22046-2022 proposto da:
Oggetto
LAVORO CARCERARIO
ADEGUAMENTO
RAGIONE_SOCIALE MERCEDE
IUS
POSTULANDI
DEL
FUNZIONARIO
EX ART. 417
bis c.p.c.
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 09/09/2025
CC
COGNOME NOME, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore
– intimato – avverso la sentenza n. 2229/2022 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 23/05/2022 R.G.N. 3737/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 09/09/2025 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
FATTI DI CAUSA
Il Tribunale di Roma, previo rigetto della eccezione di prescrizione, accoglieva integralmente la domanda proposta da
NOME COGNOME, detenuta presso il carcere di Latina, volta al riconoscimento dell’adeguamento della mercede corrispostole per il lavoro svolto dal Giugno 2010 fino al Giugno 2016.
La Corte di Appello di Roma riformava la sentenza, accogliendo l’eccezione sollevata dal Ministero dinanzi al Tribunale ritenendola correttamente sollevata dal funzionario costituitosi ai sensi dell’art. 417 -bis c. p. c..
Avverso tale sentenza proponeva ricorso per cassazione la COGNOME con sette motivi illustrato da memoria.
Il Ministero rimaneva intimato.
MOTIVI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 115, 416, 82, 132 n. 4, 417 bis c. p. c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3, 4 e 5 c. p. c. per difetto di ius postulandi in capo al funzionario del Ministero, costituitosi nel giudizio di primo grado, con conseguente impossibilità di tenere conto dell’eccezione di prescrizione dallo stesso sollevata.
Con il secondo motivo si eccepisce la la violazione dell’art. 19 n. 4 del D.L.vo n. 81/2015. Violazione dell’art. 132 n. 4 c.p.c., art. 118 disp. att. c.p.c. e dell’art. 65 dell’O.G. di cui al R.D. 30 gennaio 1941, degli artt. 15, 20, 22 legge 354/1975, art. 27, comma 3 Cost. art. 50 DPR n. 230/2000, art. 2697 c.c., art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360, n. 3 c.p.c..
Addebita alla Corte territoriale di aver erroneamente ritenuto esistenti plurimi contratti a termine con conseguente rilevanza della prescrizione.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’art. 112, 115, 132 n. 4 c.p.c. e del principio di ragionevolezza, in relazione all’art. 360, comma 1, nn 3 e 4 c.p.c..
Contesta alla Corte di appello di aver dichiarato la prescrizione di ogni credito maturato fino al dicembre 2015 sebbene l’eccezione fosse limitata ad un periodo precedente (fino ad ottobre 2015 escluso).
Con il quarto motivo si denuncia la contraddittorietà della motivazione rispetto al provvedimento adottato con violazione dell’art. 115, 132 n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
Addebita alla Corte di aver erroneamente motivato nel senso di aver determinato la maturazione della prescrizione al dicembre 2015 dovendo viceversa conteggiarsi il termine quinquennale a ritroso dal mese di novembre 2020.
Con il quinto motivo si contesta la violazione dell’art. 2941 n. 6 c.c., 2942 n. 1 c.c. e art. 32 c.p. con riferimento all’art. 360, comma 1 , n. 3 c.p.c..
Rileva che durante la detenzione il termine di prescrizione è sospeso in considerazione della dirimente circostanza che all’amministrazione dei beni provvede l’Amministrazione Penitenziaria.
Con il sesto motivo si deduce la violazione dell’art. 2935 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c..
La Corte di Appello, nell’individuare il dies a quo del termine della prescrizione a far tempo dal novembre 2020 a ritroso, avrebbe erroneamente trascurato quanto dedotto dal ricorrente sin dal primo grado in ordine all’impedimento giuridico all’azione
de qua, stante la disciplina dell’art. 22 legge 354/1975 che operava sino al 2018, secondo la quale la mercede doveva essere stabilita da una apposita Commissione che provvedeva con un atto amministrativo che però non si è più riunita dal 1993.
Con il settimo ed ultimo motivo si eccepisce la violazione dell’art. 269 7 , comma 2, c.c., dell’art. 115 c.p.c. e dell’art. 118 disp. att. c.p.c. in relazione all’art. 360, comma 1 nn. 3 e 4 c.p.c..
La Corte di appello avrebbe erroneamente accollato al lavoratore l’onere della prova in ordine alle ferie non fruite affrancando, viceversa, dal predetto onere il datore di lavoro in ordine alla circostanza di aver posto il lavoratore in grado di poter fruire delle ferie o dell’indennizzo economico di tale diritto. 8. Il primo motivo è fondato.
8.1 Il Collegio ritiene di dare continuità a precedenti in termini di questa Corte (Cass. Sez. L, 19/01/2024, n. 2092; Cass. Sez. L, 22/10/2024, n. 27372; Cass. 10/01/2025), ed alla cui motivazione si rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ., nel senso che l’art. 417 -bis cod. proc. civ., di portata derogatoria ed insuscettibile di applicazioni analogiche, è perimetrato sulle «controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui al quinto comma dell’articolo 413», fra i quali non è annoverabile il lavoro carcerario, cui sono piuttosto appli cabili i criteri previsti dall’art. 413, comma 2, cod. proc. civ..
8.2 Né, come pure ritenuto in alcuni precedenti (in particolare, Cass. Sez. L, n. 27372/2024), può ritenersi applicabile alla
fattispecie per cui è causa l’art. 182 cod. proc. civ. nella parte in cui prevede a carico del giudice l’obbligo di verificare d’ufficio la regolarità della costituzione delle parti al fine di invitarle, quando occorra, a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi (comma 1).
Infatti, l’art. 182, comma secondo, cod. proc. civ., nella formulazione anteriore alle modifiche di cui all’art. 3, comma 13, lett. a), del d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 149, applicabile ratione temporis, non consente di ‘sanare’ l’inesistenza o la mancanza in atti della procura alla lite (Cass. Sez. U, 21 dicembre 2022, n. 37434), che incide sulla validità dell’instaurazione del rapporto processuale, impedendo ab origine la produzione di qualsiasi effetto giuridico, senza alcuna possibilità di sanatoria.
8.3 Nel caso di specie, pertanto, non ricorre l’ipotesi della costituzione di un difensore privo di procura o con procura nulla, in quanto si è verificato il diverso fenomeno della partecipazione al giudizio attraverso un dipendente dell’Amministrazione al di fuori dei casi in cui ciò è consentito, fattispecie non soggetta alla disciplina di cui all’art. 182 cod. proc. civ., che riguarda non già la radicale inesistenza della difesa tecnica bensì l’integrazione dei poteri di un avvocato abilitato alla difesa.
8.4. L’accoglimento del primo motivo comporta l’assorbimento delle restanti censure, relative alla eccezione di prescrizione, su cui si incentrava l’appello del Ministero, che avrebbe dovuto essere disattesa per essere irrituale la costituzione a mezzo del funzionario in primo grado.
Va dichiarato inammissibile il settimo motivo.
Va, al riguardo, premesso che qualora una questione giuridica implicante un accertamento di fatto – non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell’inammissibilità per novità della censura, ha l’onere non solo di allegare l’avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, per consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa. (Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 3473 del 11/02/2025)
Ciò posto, attesa la novità della questione sottoposta a questa Corte non rinvenibile nella sentenza impugnata il motivo non deduce specificamente in quale atto processuale del ricorrente e sede processuale tale questione sia stata sottoposta in sede di merito.
Pertanto, il ricorso va accolto nei limiti di cui in motivazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione. Cassa la sentenza impugnata e rinvia anche per le spese del presente giudizio di legittimità alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte di cassazione il 9 settembre 2025.
Il Presidente NOME COGNOME