Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 6 Num. 1224 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 6 Num. 1224 Anno 2023
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 17/01/2023
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 9235/2022 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, domiciliato ex lege in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE)
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato-
avverso SENTENZA di CORTE D’APPELLO SALERNO n. 1368/2021 depositata il 23/09/2021.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09/12/2022 dal AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
Rilevato:
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d’appello di Salerno che aveva respinto il suo gravame nei confronti della decisione del Tribunale di Salerno. Quest’ultimo aveva accolto la domanda di cui al decreto ingiuntivo proposto da RAGIONE_SOCIALE (nel frattempo dichiarata fallita, con successiva costituzione del curatore), volta ad ottenere il pagamento di una fornitura di merce;
che la Corte territoriale -in riferimento alle istanze istruttorie non ammesse -aveva affermato che le prove orali avrebbero dovuto espressamente essere riproposte al momento della precisazione delle conclusioni, non essendo sufficiente un mero rinvio agli atti;
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo;
che RAGIONE_SOCIALE assume la violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 183, 184, 187, 189 e 281 sexies c.p.c. nonché 24 e 111 Cost., in riferimento all’art. 360 nn. 3 e 4 c.p.c., giacché la richiesta era stata formulata all’atto della precisazione delle conclusioni, ma poi era stata specificata, mediante le note riepilogative, con la esatta trascrizione dei capitoli di prova. La Corte distrettuale non avrebbe tenuto conto della peculiarità del giudizio ex art. 281 sexies c.p.c.;
che RAGIONE_SOCIALE è rimasto contumace; che il predetto motivo è fondato;
che, secondo la più recente giurisprudenza, nel caso in cui il giudice di primo grado non accolga alcune richieste istruttorie, la parte che le ha formulate ha l’onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, in modo specifico, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché,
diversamente, devono ritenersi abbandonate e non più riproponibili in sede di impugnazione; tale presunzione può essere ritenuta, tuttavia, superata dal giudice di merito, qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi (Sez. 2, n. 33103 del 10 novembre 2021; Sez. 3, n. 10767 del 4 aprile 2022);
che, nella specie, la Corte territoriale ha mancato di svolgere la predetta ulteriore indagine;
che, pertanto, la sentenza impugnata deve essere cassata ed al giudice del rinvio spetterà di valutare se la condotta processuale della parte possa aver complessivamente inteso non rinunciare alle prove invocate e non ammesse;
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione alla censura accolta e rinvia all a Corte d’appello di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta-2