Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 16049 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 16049 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 10/06/2024
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza della Corte di appello di Roma n. 1330/2020, pubblicata in data 20 febbraio 2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 09 aprile 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
Oggetto:
RAGIONE_SOCIALE risoluzione
AC – 09/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 29105/2020 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE , in persona del l.r.p.t., elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
-ricorrente –
Contro
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi illustrati anche con memoria, avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il locale Tribunale aveva respinto la sua domanda avente a oggetto la risoluzione del contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE, stipulato in data 19 ottobre 2010 con RAGIONE_SOCIALE, per grave inadempimento della predetta RAGIONE_SOCIALE, associante, che in nessun modo aveva svolto l’attività oggetto dell ‘a ssociazione, omettendo di restituire a essa RAGIONE_SOCIALE, associata, la somma di euro 120.000,00 regolarmente versata a titolo di apporto associativo.
RAGIONE_SOCIALE è rimasta intimata.
La Corte territoriale, per quanto in questa sede ancora rileva, ha osservato: a) che la sentenza di primo grado, dopo aver dichiarato inammissibile una produzione documentale eseguita dall’odierna ricorrente all’udienza di precisazione delle conclusioni, aveva ritenuto inutilizzabile il documento prodotto e descritto come ‘delega di firma per il contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE‘, atteso che la sottoscrizione ivi apposta, apparentemente riferibile a tale NOME COGNOME quale rappresentante della NOME, era stata disconosciuta e non ne era stata chiesta la verificazione; che tale circostanza aveva indotto il primo giudice a ritenere, correttamente, che il contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE non fosse efficace nei confronti di NOME, atteso che la stessa risultava ivi rappresentata da un soggetto privo del relativo potere, posto che il legale rappresentante di quest’ultima all’epoca dei fatti era tale COGNOME NOME e che era risultato accertato che il COGNOME NOME aveva direttamente incamerato il denaro versato da RAGIONE_SOCIALE, iniziando successivamente una parziale restituzione a NOME, laddove nessuna evidenza vi era che NOME avesse ratificato l’operato del NOME;
b) che la motivazione del Tribunale era assolutamente condivisibile in ogni suo aspetto e segnatamente: b1) in relazione alla pronunciata inammissibilità dell’istanza di assegnazione del termine per la produzione dei documenti, in quanto formulata in sede diversa da quella propria, identificata nell’udienza di comparizione delle parti e di trattazione; b2) in relazione alla reiezione del deferimento del giuramento suppletorio, non risultando raggiunta alcuna semiplena probatio in ordine alla qualità di rappresentante di NOME in capo al COGNOME NOME, siccome le due fonti probatorie offerte da RAGIONE_SOCIALE a sostegno di tale semi-prova erano del tutto inidonee allo scopo: la non meglio definita ‘scheda contabile’, in quanto proveniente dalla stessa attrice; la scrittura privata tra essa RAGIONE_SOCIALE e COGNOME NOME, in quanto priva di alcun valore probatorio per lo scopo assegnato, ma semmai comprovante viepiù che l’eventuale vincolo obbligatorio sarebbe sorto esclusivamente tra la RAGIONE_SOCIALE ed COGNOME NOME, laddove nessuna prova era stata fornita in relazione alla pretesa ratifica dal parte di NOME dell’operato del presunto falsus procurator ; b3) in relazione alla reiezione del deferimento del giuramento decisorio, atteso che l’ articolazione formulata, da un canto conteneva l’ammissione di fatti favorevoli per il giurante e, dall’altro, era priva di alternatività nella risposta; c) che la richiesta di accoglimento in appello delle istanze istruttorie formulate in primo grado con l’atto di citazione era inammissibile, siccome sulle istanze l’odierna ricorrente non aveva insistito in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado.
CONSIDERATO CHE
1. Il ricorso lamenta:
Primo motivo: «1. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 132 e 115 c.p.c.», deducendosi la nullità
della sentenza impugnata per aver omesso ogni valutazione circa la mancata contestazione in giudizio da parte di NOME di aver effettivamente ricevuto i pagamenti da RAGIONE_SOCIALE, e ciò a prescindere dall’efficacia del contratto di RAGIONE_SOCIALE in RAGIONE_SOCIALE. Più in dettaglio, s i censura l’omessa valutazione della non contestazione, da parte della convenuta RAGIONE_SOCIALE, di aver ricevuto la somma complessiva di 120.000 euro, attraverso pagamenti che sarebbero stati puntualmente allegati dall’attrice RAGIONE_SOCIALE: l’ odierna intimata, osserva la ricorrente, aveva infatti eccepito la mancanza di prova di tali pagamenti, che è cosa diversa dal contestare che fossero avvenuti.
Il motivo è inammissibile perché l’accertamento della sussistenza di una contestazione, ovvero di una non contestazione, rientrando nel l’in terpretazione del contenuto e dell’ampiezza dell’atto della parte, è funzione che spetta in via esclusiva al giudice di merito, ed è sindacabile in questa fase solo per vizio di motivazione (Cass. n. 10182/2007, id. n. 3680/2019, id. n. 27490/2019), ai sensi del l’art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., e non configura un error in procedendo , ai sensi del n. 4) della medesima disposizione, come invece dedotto dalla ricorrente.
b. Secondo motivo: «2. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 162, 183, 188, 350, 354 e 356 c.p.c. nonché dell’art. 6 C.E.D.U. (diritto ad un processo equo), art. 24 Cost. (diritto di difesa), art. 111 Cost. (diritto ad un giusto processo e alla ragionevole durata del processo), art. 12 delle c.d. Preleggi», deducendosi la nullità della sentenza impugnata per aver affermato il principio per cui sarebbe inefficace l’istanza di concessione dei termini ex art. 183, comma sesto, cod. proc. civ. ove formulata negli atti
introduttivi e comunque prima dell’udienza di comparizione ex art. 183 cod. proc. civ.
Il motivo è infondato, sebbene la motivazione resa sul punto dalla Corte territoriale necessiti di un chiarimento. È certamente condivisibile l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata che la richiesta di concessione dei termini di cui all’art . 183 cod. proc. civ. deve essere formulata nell’apposita udienza di trattazione ; questo, tuttavia, non preclude che, già nell’atto di citazione , l’attore possa per così dire, ‘tuzioristicamente anticipare ‘ la propria facoltà di chiedere l’assegnazione dei termini all’ udienza di comparizione delle parti. Una tale riserva, quindi, non sarebbe in sé inammissibile (in tal senso va corretta la troppo lata affermazione, contenuta a pag. 5 della sentenza impugnata, secondo cui sarebbe inammissibile la formulazione dell’ istanza di concessione dei termini formulata in ogni sede diversa da ll’ udienza ). Tuttavia, tale ‘anticipazione’, proprio perché confinata in un momento processuale in cui l’ attore non è in grado di sapere se sorgerà o meno per lui la necessità di formulare la richiesta di concessione dei termini per la modificazione della domanda (giacché questa potrebbe sorgere in dipendenza delle difese del convenuto che egli, a quel momento ancora, non conosce) non esime l’attore dal dover formalmente domandare la concessione dei termini all’udienza di trattazione. Il preannuncio di richiesta di concessione di termini ex art. 183 cod. proc. civ. contenuto nell’atto introduttivo del giudizio non vale a sollevare la parte da ll’ onere di chiedere espressamente la concessione di detti termini nell’udienza di trattazione. E ciò perché, come efficacemente argomenta la sentenza impugnata, è proprio e solo l’udienza di trattazione la sede individuata dal legislatore per consentire alle parti di chiedere un termine per la modificazione delle domande ed eccezioni hinc et inde
proposte con gli atti introduttivi del giudizio, la cui modificazione si renda necessaria per effetto del pieno contraddittorio formatosi all’esito dell’udienza medesima .
Alla luce di ciò, avendo nella specie la Corte territoriale incontestatamente accertato che RAGIONE_SOCIALE non aveva formulato alcuna istanza di concessione dei termini alla prima udienza di trattazione, ma solo tardivamente quando essa era stata già celebrata, del tutto correttamente ha valutato maturata la relativa decadenza processuale, non potendo certo la riserva contenuta nell’atto di citazione valere a superare l’impedimento derivante dall’omessa formulazione della concessione del termine nella sede processuale individuata in maniera tassativa dalla norma in esame. Può, quindi, essere sul punto affermato il seguente principio di diritto: l’istanza di assegnazione dei termini previsti al quinto e al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ. deve essere formulata nel corso dell ‘ udienza di trattazione , non potendosi ritenere all’uopo idonea una richiesta contenuta negli atti introduttivi del giudizio.
Terzo motivo: «3. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. e violazione degli artt. 2710 e 2736 ss. c.c. e degli artt. 116, 183, comma settimo c.p.c.», deducendo si l’erroneità della sentenza impugnata per aver ritenuto che i due documenti prodotti dalla ricorrente non integrassero semiplena probatio , valevole ai fini del deferimento d’ufficio di un giuramento suppletorio, sotto due distinti profili: c1) perché la “scheda contabile’, ancorché proveniente da essa attrice, doveva comunque essere presa in considerazione come prova, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ.; c2) perché la scrittura privata del 22 ottobre 2010, proveniente da NOME COGNOME, in quanto documento proveniente da un terzo, era comunque valutabile come prova atipica.
Il motivo è inammissibile in entrambe le sue articolazioni.
La prospettazione sub c1 ) è inammissibile perché, ai sensi dell’art. 2710 cod. civ., soltanto i libri bollati, vidimati e regolarmente tenuti, possono fare prova a favore dell’imprenditore nei suoi rapporti con altri imprenditori; nella specie, invece, si discute soltanto di una non meglio specificata ‘scheda contabile’ , della cui sussumibilità nel precitato articolo non v’è alcun accenno nella censura .
La prospettazione sub c2) è inammissibile, perché implica una valutazione della prova, diversa da quella ritenuta dal giudice di merito, il che non è consentito al giudice di legittimità.
Quarto motivo: «4. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. e violazione degli artt. 178 e 189 c.p.c.». Si deduce la nullità della sentenza impugnata per aver respinto la domanda senza svolgere attività istruttoria, avendo la corte dichiarato l’inammissibilità di tutte le istanze istruttorie formulate in appello da RAGIONE_SOCIALE, sul l’erroneo rilievo della mancata reiterazione delle dette istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni in primo grado, circostanza che sarebbe smentita dalle risultanze dei verbali di causa; del resto la ritenuta necessità della reiterazione corrisponderebbe a un orientamento consolidato della giurisprudenza per nulla condivisibile.
Il motivo è fondato, nei limiti e per le considerazioni che seguono.
In via generale, va ribadita, in difetto di persuasive argomentazioni contrarie, la correttezza dell’ orientamento di questa Corte, secondo cui la mancata riproposizione a opera della parte, in sede di precisazione delle conclusioni, delle istanze istruttorie ritualmente richieste nel processo, e per qualsivoglia motivo non ammesse dal giudice, fa presumere che essa abbia inteso rinunciarvi (da ultimo, Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 10767 del 04/04/2022).
Ciò detto in via generale, nel caso di specie va rilevato che la Corte di appello ha dichiarato inammissibile il quarto motivo di appello, con cui l’odierna ricorrente insisteva per l’ ammissione dei mezzi istruttori articolati in primo grado e mai ammessi, con la seguente motivazione (pag. 6): ‘ Poiché all’udienza di precisazione delle conclusioni in primo grado l’ odierna appellante non ha insistito per l’ammissione dei me zzi di prova la sua istanza è inammissibile nel presente grado ‘.
Tale affermazione è erronea.
Invero, dall’esame diretto degli atti processuali, cui questa Corte è nella specie legittimata, essendo stato dedotto un error in procedendo ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 4), cod. proc. civ., si ricava che l’ odierna ricorrente all’udienza di precisazione delle conclusioni del giudizio di primo grado, svoltasi in data 3 ottobre 2017, si era ‘riportata’ alle proprie conclusioni contenute nell’atto introduttivo del giudizio, come risulta dal relativo verbale di udienza e come del resto il motivo di ricorso puntualmente deduce trascrivendone il relativo contenuto ai fini della sua autosufficienza.
Nelle conclusioni dell’ atto di citazione di primo grado, come parimenti il motivo specifica attraverso un’integrale trascrizione, vi erano anche le istanze istruttorie.
Quinto motivo: «5. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 4 c.p.c. per violazione degli artt. 2736 ss. c.c. e art. 233 ss. c.p.c.», deducendosi la nullità della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la formulazione del giuramento decisorio, che in realtà conteneva l’alternativa tra giurare che fosse vero o meno che il COGNOME NOME fosse rappresentante di NOME e, come tale, conteneva l’alternativa della risposta e il carattere decisorio ai fini della definizione della lite.
Il motivo è assorbito dall’ accoglimento del quarto motivo con la conseguente riapertura della fase di valutazione in appello delle altre, preliminari istanze istruttorie.
Sesto motivo: «6. Motivo di ricorso ex art. 360, n.ro 5 c.p.c. sull ‘ omesso accertamento dei pagamenti intercorsi tra la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE a seguito dell’omessa ammissione dell’interrogatorio formale, del giuramento decisorio e del giuramento suppletorio del legale rappresentante della RAGIONE_SOCIALE, nonché delle prove testimoniali ritualmente richieste da RAGIONE_SOCIALE nel proprio atto di citazione. Omesso accertamento della ratifica tacita dell’operato del falsus procurator».
Il motivo è inammissibile perché, ben lungi che contenere i requisiti previsti per il vizio di motivazione secondo la giurisprudenza di questa Corte (a far data da Cass. Sez. U, Sentenza n. 8053 del 07/04/2014; si vedano ex multis Cass. Sez. 5, Ordinanza n. 24035 del 03/10/2018; id. sez. 6-1, Ordinanza n. 22397 del 06/09/2019; id. Sez. 2, Ordinanza n. 20610 del 09/07/2021), contiene in effetti una non consentita riproposizione in questa fase della richiesta di valutazione della ammissibilità e della rilevanza dei mezzi istruttori formulati nella fase di merito. Inoltre, quanto alla prova del pagamento dei 97.000,00 euro di cui trattasi, il Tribunale aveva dichiarato inammissibile, in quanto tardivo essendo avvenuto soltanto all’udienza di precisazione delle conclusioni, il deposito dei documenti che avrebbero comprovato il pagamento. Tale statuizione della sentenza di primo grado era stata impugnata con l’appello a quanto risulta dalla sentenza qui impugnata, non smentita sul punto dal ricorso -soltanto censurando la mancata concessione dei termini di cui al sesto comma dell’art. 183 cod. proc. civ. , censura vanamente proposta, come si è visto, con il primo motivo di ricorso per
cassazione. Dunque non è esatto che la Corte di merito abbia omesso l’esame della questione del pagamento dei 97.000 ,00 euro: essa ha, invece, esaminato tale questione nei limiti in cui era stata riproposta dall’appellante.
La sentenza impugnata va in conclusione cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche a regolare le spese della presente fase di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il quarto motivo di ricorso, rigetta il secondo, dichiara inammissibili il primo, il terzo e il sesto e assorbito il quinto; cassa la sentenza impugnata e rinvia le parti innanzi alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, che provvederà anche a