Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 34788 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 34788 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 28/12/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3522/2022 R.G. proposto da
RAGIONE_SOCIALE in liquidazione , in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOME (Pec: EMAIL, come da procura in calce al ricorso, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO presso il suo studio;
– ricorrente –
contro
Oggetto:
Contratto di
fornitura
–
Inadempimento –
Risarcimento.
CC 21.10.2024
Ric. n. 3522/2022
Pres L.A.COGNOME
Est. I. COGNOME
NOME COGNOME titolare e legale rappresentante dell’omonima RAGIONE_SOCIALE;
–
intimata – avverso la sentenza n. 416/2022 pubblicata il 21 giugno 2021 dalla CORTE D’APPELLO di POTENZA; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 ottobre 2024
dalla Consigliera Dott.ssa NOME COGNOME
Ritenuto che
il Tribunale di Matera rigettò la domanda di RAGIONE_SOCIALE volta ad ottenere la condanna della convenuta NOME COGNOME alla restituzione della somma di Euro 48.861,71 in relazione al contratto di fornitura di 4.000,00 quintali di Kiwi (per aver asseritamente fornito, rispetto ad un acconto versato di Euro 80.000,00, merce del valore di Euro 3.1138,29, corrispondente a 1646,98 quintali e non della qualità pattuita); lo stesso Tribunale accolse la domanda riconvenzionale proposta da NOME Galileo, condannando la RAGIONE_SOCIALE al pagamento in suo favore della somma di Euro 22.722,55, quale residuo dovutole per la fornitura dei suddetti quintali, con compensazione della metà delle spese;
COGNOME ha proposto appello dinanzi la Corte d’appello di Potenza avverso la sentenza di prime cure; NOME COGNOME ha resistito, chiedendone il rigetto; la Corte d’ appello di Potenza, con la sentenza qui impugnata ha rigettato l’appello , con condanna della società appellante alla rifusione delle spese di lite del grado;
avverso la sentenza d’appello, ha proposto ricorso per cassazione sulla base di cinque motivi la società RAGIONE_SOCIALE sebbene intimata, NOME COGNOME non ha ritenuto di svolgere difese nel presente giudizio di legittimità;
la trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380 -bis 1 c.p.c.;
Considerato che
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Est. I. COGNOME
con il primo motivo di ricorso, la società ricorrente censura la ‘ Violazione e falsa applicazione degli artt. 183, 187, 188 e 189 c.p.c. ‘in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c. ‘ ; in particolare, assume che la Corte d’appello , valutando le richieste istruttorie dell’appellante come inammissibili, in quanto non reiterate in primo grado in sede di precisazione delle conclusioni, non si sarebbe avveduta, invece, che all’udienza del 24.10.2014, fissata per la precisazione delle conclusioni in primo grado, RAGIONE_SOCIALE aveva precisato le conclusioni, riportandosi il difensore a ‘quelle già rassegnate in atti che qui si hanno per trascritte e riportate’, omettendo di reiterare espressamente le richieste istruttorie, il cui accoglimento, però, era già stato formulato nella comparsa conclusionale, a pagina 19, ove espressamente si insisteva ‘per l’accoglimento delle proprie istanze istruttorie’;
con il secondo motivo di ricorso lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 116 c.p.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 1366 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 ‘; in particolare, a parere della ricorrente , la Corte territoriale avrebbe compiuto una ‘valutazione imprudente’ della prova che, risolvendosi in un’interpretazione logicamente insostenibile, avrebbe determinato un’errata ricostruzione del fatto e quindi una erronea applicazione della norma di diritto; tale profilo viene evidenziato in quanto la Corte d’appello ha ritenuto priva di rilievo la sottoscrizione da parte di NOME COGNOME oltre che del capitolato di fornitura, anche di ciascuna pagina del Regolamento Interno della Cooperativa;
con il terzo motivo di ricorso, formulato in via subordinata rispetto al precedente, lamenta l’ ‘ Omessa valutazione di un fatto storico decisivo risultante dagli atti di causa ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘ per non avere la Corte d’appello valutato l’accettazione da parte della NOME COGNOME del Regolamento Interno della
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RAGIONE_SOCIALE manifestata attraverso la sottoscrizione di ogni singola pagina;
4. c on il quarto motivo di ricorso lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 115 c.p.c., 61 c.p.c., 1474 c.c. e 116 c.p.c. per travisamento della prova, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3. ‘; contesta quanto ritenuto dal Giudice d’appello sia in ordine alla non intelligibilità delle «varie cifre trasposte in atti dalla s.c.a.r.l. attrice» sia per aver affermato che « l’appellante non ha spiegato come è arrivato a valutare il prodotto fornitogli per un importo pari a € 31.138,29. A riguardo, ha richiamato gli artt. 11, 12, 13 del Regolamento (come abbiamo visto non applicabile ai non soci) e l’art. 5 del contratto. Questi articoli, comunque, non permettono di rendere più intelligibili i calcoli effettuati dalla cooperativa»; la Corte territoriale avrebbe violato gli articoli 115 e 61 c.p.c. perché, per un verso, non avrebbe utilizzato per decidere la prova fornita dalla Cooperativa, limitandosi a dichiarare la non intelligibilità dei dati forniti e, per l ‘altro, avrebbe omesso di avvalersi di una consulenza tecnica d’ufficio così come richiesto, data la ritenuta inintellegibilità dei dati da parte dei Giudici di merito;
5. con il quinto motivo di ricorso, la società lamenta la ‘ Violazione e/o falsa applicazione di norma di diritto e in particolare dell’art. 214 e 216 c.p.c., in relazione all’art. 360, comma 1 n. 3 c.p.c. ed omessa valutazione di un fatto decisivo, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. ‘; contesta che il Giudice d’appello abbia ritenuto che non potessero essere tratti elementi valutativi dalla sottoscrizione per accettazione della Galileo Assunta della fattura n.1 del 16.07.2010 predisposta dalla RAGIONE_SOCIALE e contenente l’importo della liquidazione eseguita dagli agronomi; difatti, in primo grado, in sede di terza memoria ex art. 183, comma 6, c.p.c. NOME COGNOME aveva disconosciuto la fattura e in appello, la Corte territoriale aveva
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ritenuto che l’odierna società ricorrente aveva omesso di chiedere la verificazione;
il primo motivo di ricorso è fondato nei sensi e nei limiti di seguito precisati;
6.1. secondo il più recente orientamento della giurisprudenza di questa Corte, che questo Collegio richiama integralmente e fa proprio, al fine di assicurarne continuità, le istanze istruttorie rigettate dal giudice del merito devono essere riproposte con la precisazione delle conclusioni in modo specifico e non soltanto con il generico richiamo agli atti difensivi precedenti, dovendosi, in difetto, ritenere abbandonate e non riproponibili con l’impugnazione; tale presunzione può, tuttavia, ritenersi superata qualora emerga una volontà inequivoca di insistere nella richiesta istruttoria in base ad una valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione tra la richiesta probatoria non esplicitamente riproposta con le conclusioni e la linea difensiva adottata nel processo; della valutazione compiuta il giudice è tenuto a dar conto, sia pure sinteticamente, nella motivazione (da ultimo: Cass. 04/04/2022 n. 10767; Cass. 27/02/2019 n. 5741; v. anche Cass. 10/11/2021, n. 33103, Cass. 31/05/2019 n. 15029, Cass. 03/08/2017 n. 19352; Cass. Sez. 6 – 3, 05/02/2019 n. 3229);
si è al riguardo sottolineata la necessità, «per ragioni di coerenza sistematica e nell’ottica di una interpretazione costituzionalmente orientata sull’effettività del diritto di difesa (art. 24 e 111 Cost.)», di «coordinare tale principio con gli altri principi, pure rinvenibili nella giurisprudenza di legittimità in tema di interpretazione del contegno processuale del difensore in sede di precisazione delle conclusioni, quali:
il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione senza che il giudice istruttore si sia pronunciato espressamente sulle istanze istruttorie avanzate dalle parti, il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le
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dette istanze istruttorie, non consente al decidente di ritenerle abbandonate, ove la volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 4487 del 19/02/2021 Rv. 660569);
il principio secondo cui, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata della parte, non è sufficiente che essa non venga riproposta nella precisazione delle conclusioni, costituendo tale omissione una mera presunzione di abbandono, in quanto invece è necessario accertare se, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla stretta connessione della domanda non riproposta con quelle esplicitamente reiterate, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla domanda pretermessa (Sez. 3, Sentenza n. 1603 del 03/02/2012 Rv.621711 Sez. 1, Sentenza n. 15860 del 10/07/2014 Rv. 632116; Sez. 2 -Sentenza n. 17582 del 14/07/2017 Rv. 644854; Sez. 1 -, Ordinanza n.31571 del 03/12/2019 Rv. 656277);
il principio secondo cui nell’ipotesi in cui il procuratore della parte non si presenti all’udienza di precisazione delle conclusioni o, presentandosi, non precisi le conclusioni o le precisi in modo generico, vale la presunzione che la parte abbia voluto tenere ferme le conclusioni precedentemente formulate (Sez. 6 – 1, Ordinanza n. 22360 del 30/09/2013 Rv. 627928; Sez. 3, Sentenza n. 10027 del 09/10/1998 (Rv. 519576; nello stesso senso, Sez. 3 Sentenza n. 26523 del 20/11/2020 Rv. 659790 secondo cui in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione);
il principio secondo cui quando la causa viene trattenuta in decisione perché sia decisa immediatamente una questione pregiudiziale di rito o preliminare di merito, ai sensi dell’art. 187 cod.
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proc. civ., il solo fatto che la parte non abbia, nel precisare le conclusioni, reiterato le istanze istruttorie già formulate non consente al giudice di ritenerle abbandonate, se una volontà in tal senso non risulti in modo inequivoco (Sez. 3, Sentenza n. 8576 del 29/05/2012 Rv. 622631)» (così testualmente, Cass. 04/04/2022 n. 10767);
alla luce degli enunciati principi, va evidenziato che il tema della presunzione di rinuncia/abbandono delle domande o eccezioni non riproposte in sede di precisazione delle conclusioni viene prevalentemente risolto dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso di una ricerca ricostruttiva dell’effettiva volontà della parte.
nello specifico, «quanto all’assenza del difensore della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, si è precisato che essa non implica alcuna volontà di rinuncia alle domande e alle eccezioni in precedenza proposte, dovendosi invece presumere che la parte stessa abbia inteso tenere ferme, senza variarle le conclusioni formulate in precedenza formulate negli atti tipici a ciò destinati e, quindi, nell’atto introduttivo del giudizio o nella comparsa di risposta, come anche nell’udienza o nei termini ex art. 183 cod. proc. civ (così Sez. 3, Sentenza n. 5018 del 2014 non massimata)» (v. Cass. 10033 del 2021, così in motivazione, pagg. 7 – 9);
sulla base dell’orientamento giurisprudenziale appena ricordato, la presunzione di abbandono delle istanze istruttorie in sede di precisazione delle conclusioni non può prescindere da un ‘ indagine volta a ll’ accertamento se, in base alla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o alla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l’esame degli scritti difensivi quali la comparsa di costituzione, le memorie di cui all’art. 183 cpc (o 184 cpc nella formulazione ratione temporis applicabile), e poi con la comparsa
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conclusionale di cui all’art. 190 cpc, la cui funzione tipica – è bene rimarcarlo – è proprio quella di illustrare le domande e le questioni già proposte e che la parte intende sottoporre al giudice;
nella fattispecie in esame, la corte territoriale, nel decidere sull’appello, si è invero limitata al mero riscontro della mancata specifica riproposizione, in sede conclusionale, da parte dell’istante, delle istanze istruttorie precedentemente avanzate nel corso del giudizio di primo grado, senza tuttavia accompagnare, al riscontro della presunzione di rinuncia/abbandono dei mezzi istruttori richiesti, la valutazione complessiva della condotta processuale della parte al fine di accertare l’eventuale emergenza della inequivoca volontà di insistere sulla richiesta pretermessa.
Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo consegue, assorbiti gli altri motivi, l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d’Appello di Potenza, che in diversa composizione procederà a nuovo esame facendo del suindicato disatteso principio applicazione, e provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.
Per questi motivi
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione, dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’Appello di Potenza, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della