Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 1117 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 1117 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 16/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22229/2023 R.G. proposto da :
COGNOME NOME, elettivamente domiciliata in CASTELLAMMARE DI STABIA INDIRIZZO DIGITALE, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME (CODICE_FISCALE che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
ASTARITA COGNOME
ALLIANZ
SPA
-intimate- avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di SALERNO n. 2534/2023 depositata il 08/06/2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/01/2025 dal Consigliere NOME COGNOME
Svolgimento del processo
Con atto di citazione del 15 dicembre 2021, NOME COGNOME proponeva appello avverso la sentenza del 29 novembre 2021 del Giudice di pace di Amalfi esponendo di avere introdotto il giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 20 settembre 2019 in Castellammare di Stabia. Nell’occasione il proprio motociclo era stato tamponato da un’autovettura Smart, a sua volta sospinta dal veicolo Fiat Panda di proprietà di NOME COGNOME ed assicurato con Allianz RAGIONE_SOCIALE A causa dell’impatto il motociclo subiva danni per euro 2500.
Nel giudizio si costituiva la compagnia eccependo preliminarmente l’incompetenza per territorio del Giudice di pace di Amalfi, in favore di quello di Milano, sede della compagnia o di Gragnano, luogo di residenza della convenuta o di quello di Torre Annunziata, riferito al luogo di verificazione del sinistro. Contestava nel resto la dinamica. La conducente del veicolo restava contumace.
Con la sentenza impugnata il primo giudice accoglieva l’eccezione di incompetenza territoriale assegnando tre mesi per la riassunzione del giudizio.
NOME COGNOME impugnava la sentenza rilevando che il Giudice di pace aveva dichiarato la incompetenza sulla base di una eccezione incompleta. Si costituiva la compagnia eccependo la inammissibilità dell’appello e contestando nel merito l’impugnazione. Con ordinanza dell’11 maggio 2022 il Tribunale dichiarava la nullità della notifica dell’atto di appello nei confronti della conducente del veicolo, si procedeva alla rinnovazione ed alla nuova declaratoria di contumacia della Astarita.
Il Tribunale di Salerno con sentenza dell’8 giugno 2023 accoglieva i motivi di impugnazione relativi alla declinatoria della competenza, rilevando che la causa non avrebbe potuto essere rimessa al primo
giudice, ma anche che l’appellante avrebbe dovuto censurare la statuizione di rigetto implicito delle richieste istruttorie. Sulla base di tali elementi, in parziale accoglimento dell’appello, dichiarava la nullità della sentenza per erronea declinatoria della competenza, ma rigettava, nel merito, la domanda formulata dall’appellante, compensando le spese del doppio grado di giudizio.
Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione NOME COGNOME sulla base di un motivo. Le parti intimate non si costituiscono. La ricorrente deposita memoria ex art. 380 bis c.p.c.
Motivi della decisione
Con l’unico motivo di ricorso si deduce, ai sensi dell’articolo 360, n. 4 c.p.c., la nullità della sentenza e del procedimento per violazione degli articoli 342,346 e 359 c.p.c. Secondo l’orientamento della giurisprudenza di legittimità nell’ipotesi di impugnazione avverso una sentenza dichiarativa dell’incompetenza per territorio, non operano i criteri ordinari di specificità dei motivi di appello con conseguente automatica riproposizione delle istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado.
Il motivo è infondato. Secondo un consolidato orientamento di questa Corte ‘in osservanza del principio di specificità dei motivi di appello, anche la riproposizione delle istanze istruttorie, non accolte dal giudice di primo grado, deve essere specifica, sicché è inammissibile il mero rinvio agli atti del giudizio di primo grado. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva dichiarato inammissibili, per tardività, le istanze istruttorie formulate, nel giudizio d’appello, soltanto con la comparsa conclusionale’ (Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 16420 del 09/06/2023, Rv. 668195 – 01). Nella decisione cui si riferisce la massima è stato ribadito che la riproposizione delle istanze istruttorie in appello deve essere ‘specifica’, dovendo la pa rte, laddove non sia necessario uno specifico mezzo di gravame, riprodurre nel suo atto di costituzione in appello le istanze istruttorie non accolte dal giudice di primo grado,
essendo inammissibile una riproposizione generica con rinvio agli atti del procedimento di primo grado.
Anche in quel caso il giudice di pace aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio e il danneggiato aveva proposto appello. Il Tribunale aveva accolto il motivo relativo alla dichiarazione di incompetenza, ma aveva dichiarato decaduto per tardività l’appellante in ordine alla formulazione delle istanze istruttorie. Tale principio, peraltro è presente anche nella decisione richiamata dalla parte ricorrente, secondo cui ‘l’appello, nei limiti dei motivi di impugnazione, è un giudizio sul rapporto controverso e non sulla correttezza della sentenza impugnata, rispetto ad esso non è quindi concepibile alcun rapporto di autosufficienza ma solo di specificità, che presuppone la specificità della motivazione della sentenza impugnata, sicché, ove manchi quest’ultima, non è esigibile dall’appellante, che intenda dolersi del rigetto in primo grado delle sue istanze istruttorie, altro onere se non quello di riproporre l’istanza o la domanda immotivatamente rigettata’ (Sez. 3 – , Ordinanza n. 11197 del 24/04/2019, Rv. 653588 – 01).
Nel caso di specie avverso la decisione del Giudice di pace non è ammesso il regolamento di competenza e la parte appellante non ha riproposto alcuna istanza istruttoria implicitamente rigettata dal primo giudice.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Nulla per le spese poiché le parti intimate non si sono costituite.
Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).
P.T.M.
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.p.r. 115 del 2002, da atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1bis dello stesso articolo 13.
Così deciso nella camera di Consiglio della Terza Sezione della Corte