Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 24531 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 1 Num. 24531 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 12/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso nr.8313/2022 proposto da NOME COGNOME, socio e amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO INDIRIZZO presso lo AVV_NOTAIO(CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME(CODICE_FISCALE);
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo AVV_NOTAIO dell’AVV_NOTAIO, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME (CODICE_FISCALE) e NOME COGNOME (CODICE_FISCALE), giusta procura in atti e BNP RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE elettivamente, domiciliata in Roma alla INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALE) che la rappresenta e difende;
contro
ricorrenti
Procuratore Generale presso la Corte d’Appello di Roma
– intimato- avverso la sentenza nr.1066/2022, depositata 16/2/2022, della Corte d’Appello di Roma ;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 3/7/2024 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. Con sentenza del 16/2/2022 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato il reclamo proposto da NOME COGNOME, socio ed amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE, avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone che aveva dichiarato, in data 12/6/2020, il fallimento della società ad istanza della Banca e a richiesta del P.M. in conseguenza del coevo decreto improcedibilità della domanda prenotativa di concordato con riserva, depositata da RAGIONE_SOCIALE, già pronunciato dallo stesso Tribunale.
La Corte distrettuale osservava: i) nessuna lesione del diritto di difesa poteva predicarsi, tenuto conto che il P.M. aveva partecipato all’udienza e, nell’esercizio delle proprie facoltà, aveva chiesto il fallimento in quella sede; ii) la dichiarazione di fallimento era intervenuta nel corso di una procedura già aperta sulla base di una istanza di fallimento della BNL (successivamente divenuta BNP RAGIONE_SOCIALE S.A.) risalente al 2019, quindi, trattandosi di procedimento pendente, la disciplina emergenziale non si applicava e in ogni caso l’istanza del P .M. era stata espressamente formulata e reiterata all’udienza in camera di consiglio del 10 giugno 2020, a seguito di convocazione delle parti dinanzi al Tribunale per la declaratoria di improcedibilità del concordato, allorchè a tale data la nuova formulazione dell’art. 10 D.L. 23/2020, così come risultante dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata in G.U. in data 6 giugno 2020 (che consentiva l’istanza di fallimento ex art. 162 co. 2), era certamente vigente e cogente, e, quindi, l’istanza
del P.M. era ammissibile e procedibile: iii) andava riconosciuta la legittimazione della Banca a domandare il fallimento della società debitrice, in quanto il credito, derivante da due finanziamenti, era stato accertato da una sentenza di primo grado di parziale accoglimento di opposizione a decreto ingiuntivo, che ne aveva statuito l’ammontare in € 8.353.430,92 (sentenza peraltro confermata in sede di appello, successivamente all’inizio della procedura fallimentare);iv) lo stato di insolvenza della società risultava da plurimi elementi dettagliatamente riportati.
3 NOME COGNOME, nella spiegata qualità, ha proposto ricorso per Cassazione affidandosi a quattro motivi illustrati con memoria. il RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno svolto difese mediante controricorso mentre il Procuratore Generale della Corte d’Appello è rimasto intimato. Il RAGIONE_SOCIALE ha depositato memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1 I mezzi di impugnazione possono così sintetizzarsi:
violazione erronea e/o falsa applicazione dell’art. 10 del d.l. 8.4.2020 n. 23, convertito con modifiche dalla l. 5.6.2020 n. 40 e dell’art. 162, comma 2 l.fall., in relazione all’art. 360 n. 3 c.p.c. : per non avere la Corte rilevato l’improcedibilità della istanza di fallimento del P.M., formulata prima della dichiarazione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo e, quindi, a norma dell’art. 7 comma 1 l.fall. e in un momento in cui tale facoltà doveva ritenersi preclusa in ragione della intervenuta disciplina emergenziale;
violazione e falsa applicazione AVV_NOTAIO artt. 111 Cost., 101 c.p.c. e 6 CEDU: lamenta il ricorrente la lesione del diritto al contraddittorio, asserendo di aver avuto contezza della domanda di fallimento formulata dal P.M. solo in occasione dell’udienza del 10 giugno 2020 e senza aver conseguito -nonostante la formale
richiesta in tal senso -la concessione di un termine per replicare e dedurre in merito alla ammissibilità dell’istanza e alla fondatezza nel merito della stessa;
violazione e/o falsa applicazione AVV_NOTAIO artt. 154 lett. a) e d) del d.l. n. 34/2020, AVV_NOTAIO artt. 67 e 68 del d.l. n. 18/20, del decreto sostegni l. n. 106/21, del decreto fiscale 2022 approvato il 15.10.2021 e dell’art. art. 5 l.fall. , in relazione all’ art. 360 n. 3 c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° co, n.5 c.p.c. : la ricorrente deduce l’inesigibilità dei crediti fiscali che , quindi, non sarebbero dovuti essere apprezzati ai fini della sussistenza dello stato di insolvenza ;
violazione dell’art. 5 l.fall., in relazione all’art . 360 1° comma c.p.c.; omesso esame di un fatto decisivo del giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ex art. 360, 1° co, n.5 c.p.c. per non avere la Corte distrettuale rilevato che il credito di BNL non ammontava ad € 2.800.000, ma solo ad € 884.291,87, come verificato dagli stessi organi fallimentari in sede di ammissione al passivo e documentato nello stato passivo definitivo prodotto in giudizio, con ampia possibilità di onorare tale pendenza con la asserita liquidità ammontante ad € 3.000.000;
2 Il primo motivo è inammissibile ai sensi dell’art . 360 bis nr. 1 c.p.c.
2.1 Contrariamente a quanto assunto dal ricorrente, la richiesta di fallimento avanzata dal P.M. in occasione dell’udienza camerale, svoltasi il 10 giugno 2020, ai sensi AVV_NOTAIO artt. 161 comma 6° L.F. e 162 comma 2° L.F., è conseguita alla fissazione della camera di consiglio per la trattazione dell’improcedibilità della domanda prenotativa di concordato preventivo cd. in bianco ex art. 161 comma 6° L.F. e, per l’assunzione dei relativi e conseguenti provvedimenti, in pendenza dell’istanza di fallimento presentata da BNP.
2.2 Al riguardo, secondo il costante orientamento di questa Corte, che resiste alle argomentazioni poste a sostegno del ricorso, «alla richiesta di fallimento formulata dal P.M. ai sensi dell’art. 162, comma 2, l.fall., quale conseguenza dell’inammissibilità della proposta di concordato preventivo, non si applica il disposto dell’art. 7 l.fall., alla cui ‘ratio’, peraltro, anche la specifica disciplina della richiesta in questione si conforma. Invero, il P.M., informato della proposta di concordato preventivo (art. 161, comma 5, l.fall.), partecipa ordinariamente al procedimento, nel rispetto del contraddittorio e del diritto di difesa delle altre parti, mediante la presenza in udienza, ivi compresa quella fissata dal tribunale ai fini della declaratoria di inammissibilità della domanda, rassegnando le proprie conclusioni orali, che comprendono, oltre alla valutazione negativa sulla proposta concordataria, anche l’eventuale richiesta di fallimento in ragione della ritenuta insolvenza dell’imprenditore, di cui è venuto a conoscenza a seguito della partecipazione alla procedura, senza che vi sia la necessità che tali conclusioni si traducano in un formale ricorso da notificare al debitore in vista di un’udienza ex art. 15 l.fall., affatto necessaria» (cfr. Cass. 9574/2017 e 12010/2018).
Il sistema prevede, infatti, che mentre nel quadro di applicazione della l.fall., art. 7, il potere di iniziativa del Pubblico Ministero è innescato, per quanto qui interessa, dalla segnalazione del giudice civile, nel contesto del concordato preventivo, al cui procedimento il Pubblico Ministero come si è visto partecipa, il suo potere di richiedere il fallimento non è condizionato ad una qualche segnalazione del tribunale, ma è direttamente ed espressamente contemplato dalla legge, ogni qual volta il procedimento non attinga il suo esito fisiologico con l’omologazione.
2.3 La richiesta di fallimento del P.M. è stata avanzata in occasione dell’udienza in camera di consiglio svoltasi il 10 giugno 2020, a seguito di convocazione delle parti dinanzi al Tribunale per la
declaratoria di improcedibilità del concordato, dunque, come correttamente affermato dalla Corte, era certamente vigente e cogente, la nuova formulazione dell’art. 10 D.L. 23/2020, così come risultante dalla legge di conversione 5 giugno 2020, n. 40 pubblicata in G.U. in data 6 giugno 2020, che prevede l’inapplicabilità del regime di improcedibilità « all’istanza di fallimento da chiunque formulata ai sensi AVV_NOTAIO artt. 162 , secondo comma, 173 , secondo e terzo comma e 180 settimo comma, del regio decreto 16/3/1942 nr 267 ».
3 Il secondo motivo è, parimenti, inammissibile.
3.1 E’ invero consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex multis Cass.n.6330/2014; n.26831/2014; n.26419/2020) il principio secondo cui l’art.360 comma primo n.4 c.p.c., nel consentire la denuncia di vizi di attività del giudice, non tutela l’interesse alla astratta regolarità dell’attività giudiziaria ma garantisce solo la eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in dipendenza della denunciata violazione; in altri termini, è necessario postulare che la sentenza stessa, in assenza del vizio denunciato, non sarebbe stata resa nel senso in cui lo è stata (Cass. 22978/2015); con la conseguenza che è inammissibile la impugnazione con la quale si lamenti un mero vizio del processo, senza prospettare le ragioni per le quali ne sia derivato quel pregiudizio alla parte denunciante.
3.2 Ora, nella illustrazione del motivo, allorché la ricorrente lamenta che a seguito della richiesta di fallimento da parte del P.M. in occasione dell’udienza del 10.6.2020 non le è stato concesso un termine a difesa, non appare minimamente indicato il concreto nocumento asseritamente sofferto in conseguenza della contestata omissione; va peraltro evidenziato che una istanza di fallimento era già stata proposta dalla BNL nel 2019 ed era pendente al momento della richiesta di fallimento avanzata dal P.M.
4 Anche il terzo motivo è inammissibile, in ogni sua articolazione, in quanto non si confronta con la ratio decidendi dell’impugnata sentenza.
4.1 La Corte, infatti, con riferimento ad uno AVV_NOTAIO elementi posti a fondamento della sussistenza dello stato di insolvenza costituito dall’ingente esposizione debitoria verso l’Erario e gli enti previdenziali , ha evidenziato che l’accesso del debitore alle procedure delle definizioni agevolate che si sono succedute poteva solo incidere sulle sanzioni e gli interessi ma non sul capitale dovuto.
5 Neanche il quarto motivo supera il vaglio di ammissibilità.
5.1 La circostanza che il credito della Banca sarebbe stato ammesso al passivo del fallimento «solo» per il minore importo di «€ 884.291,87 come verificato dagli stessi organi fallimentari in sede di ammissione al passivo e documentato nello stato passivo definitivo prodotto in giudizio », non è dirimente ai fini dell’esclusione dello stato di insolvenza , desunto dal tribunale da plurimi elementi tra i quali la relazione prodotta dal curatore.
5.2 In detta relazione, le cui conclusioni sono integralmente recepite nella sentenza impugnata, si legge testualmente: « dall’analisi economica, finanziaria e patrimoniale della Società fallita emerge un quadro drammatico. La Società, da almeno 15 anni non è in grado di produrre utili, gli indicatori economici sono fortemente negativi, ed in alcuni casi così negativi da essere classificati come non significativi. Tutti gli indici di liquidità, finanziari e patrimoniali dimostravano uno squilibrio irreversibile. Il patrimonio netto è negativo da almeno 15 anni. I debiti di bilancio ammontavano a € 21.503.640, tutti scaduti e, per la stragrande maggioranza, scaduti da tanti anni, addirittura i debiti delle insinuazioni al passivo sono superiori di oltre 9 milioni di euro (per il momento) rispetto a quelli contabili. A fronte di oltre 20 milioni di euro di debiti certi e scaduti (che potrebbero arrivare ad oltre 30
milioni di euro), l’attivo immediatamente disponibile è pari a poco più di 3 milioni di euro. Tra crediti da recuperare e disponibilità di magazzino si raggiungono, nominalmente 3,4 milioni di euro. Le immobilizzazioni a valore contabile sono poco più di 11 milioni di euro. Anche in un’ottica liquidatoria, con le migliori e più rosee aspettative, il patrimonio sociale risulterà sicuramente inferiore ai debiti accumulati negli anni e non pagati; tale situazione risale almeno al 2006, ossia a ben 15 anni prima della dichiarazione di falli-mento, anche prima del grave incidente mortale del 2007 » (cfr. pagina 15 della sentenza)
6 In conclusione il ricorso è inammissibile.
7 Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento, in favore di ciascuna parte costituita, delle spese del presente giudizio che si liquidano complessivamente in € 10.200, di cui € 200 per esborsi, Iva, Cap e rimborso forfettario al 15% ; dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 3 luglio 2024