Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 34223 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 34223 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 26/12/2025
Oggetto: Compensi difensore
ORDINANZA
sul ricorso per revocazione iscritto al n. 28398/2022 R.G. proposto da COGNOME NOME, rappresentato e difeso dagli AVV_NOTAIOti NOME COGNOME e NOME COGNOME ed elettivamente domiciliato in Padova, INDIRIZZO;
-ricorrente –
contro
COGNOME NOME, rappresentato e difeso dall’AVV_NOTAIO ed elettivamente domiciliato in Roma, INDIRIZZO, presso lo studio dell’AVV_NOTAIO.
-controricorrente –
Per la cassazione dell’ordinanza del Tribunale di Padova, rep. n. 1822/2022, emessa il 20/5/2022, depositata il 24/5/2022 e non notificata;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/12/2025 dalla AVV_NOTAIO.AVV_NOTAIO NOME COGNOME;
Rilevato che:
Con decreto ingiuntivo n. 83/2022, il Tribunale di Padova ingiunse a NOME COGNOME il pagamento, in favore dell’AVV_NOTAIO, dell’importo di euro 8.398,11, a titolo di corrispettivo per l’attività da questi prestata in
due distinti giudizi, uno nel procedimento di separazione giudiziale, per le prestazioni rese dal 31/12/2005, dopo la comparizione delle parti davanti al Presidente del Tribunale di Venezia ex art. 708 c.p.c. per euro 7.862,79 e l’altro nel procedimento per espropriazione presso terzi davanti al Tribunale di Padova concluso nel 2009, per euro 535,32.
NOME COGNOME propose opposizione con ricorso ex artt. 702-bis c.p.c. e 14 d.lgs. n. 150 del 2011, eccependo, in primo luogo, la prescrizione presuntiva triennale ex art. 2956 c.c. e deducendo di aver corrisposto, per l’attività oggetto di causa, la somma di euro 9.824,00, in varie tranches in contanti, e di non aver mai ricevuto solleciti di pagamento se non dal 2020; eccepì, in subordine, la prescrizione estintiva del credito per decorso del termine decennale dal 14/07/2010 (per la pratica relativa alla separazione) e dal 15/06/2009 (per l’espropriazione presso terzi), date indicate in sede monitoria per la decorrenza degli interessi; eccepì, in ogni caso, l’incompetenza funzionale del Tribunale adito per i compensi relativi all’attività prestata nel giudizio di separazione giudiziale, siccome di competenza del Tribunale di Venezia, e chiese la revoca del decreto ingiuntivo opposto, nonché la condanna del legale al risarcimento del danno ex art. 96 c.p.c.
Costituitosi in giudizio, l’AVV_NOTAIO chiese il rigetto dell’opposizione, contestando di aver ricevuto il pagamento di euro 9.824,00 e di non avere inviato solleciti di pagamento; rilevò l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione presuntiva, considerati i contratti stipulati in forma scritta con l’opponente, nonché la loro inammissibilità, avendo il ricorrente implicitamente ammesso di non aver estinto il debito; eccepì l’infondatezza delle eccezioni di prescrizione estintiva, stanti le ripetute intimazioni di pagamento consegnate e notificate all’opponente, della deAVV_NOTAIOa incompetenza funzionale del Tribunale di Padova, trovando applicazione l’art. 637, terzo comma, c.p.c.
All’udienza del 20/05/2022, l’opponente disconobbe la sottoscrizione apposta ai documenti nn. 6 e 7, proAVV_NOTAIOi dalla controparte, e chiese la concessione di termini sia per articolare mezzi di prova circa l’avvenuto pagamento dell’importo di euro 9.824,00, sia per la proposizione della querela di falso in relazione alle attestazioni degli ufficiali postali sui pieghi e sugli avvisi di ricevimento depositati dall’opponente, secondo quanto risultante anche dal certificato di residenza depositato telematicamente, non avendo mai ricevuto le relative diffide.
L’opposto contestò, invece, l’ammissibilità della concessione di termini e chiese, a sua volta, termine per il deposito degli originali dei documenti disconosciuti e la proposizione dell’istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c., insistendo, inoltre, per la concessione della provvisoria esecuzione.
Con ordinanza n. 1822/2022, del 24/05/2022, il Tribunale di Padova, in composizione collegiale, accolse l’opposizione proposta da NOME COGNOME, ritenendo il credito prescritto ai sensi dell’art. 2956 c.c., revocò il decreto ingiuntivo opposto e condannò l’AVV_NOTAIO al pagamento delle spese di lite.
Avverso quest’ordinanza, propone ricorso per cassazione NOME COGNOME, affidandolo a quattro motivi; resiste con controricorso NOME COGNOME.
Entrambe le parti hanno depositato memorie.
Considerato che:
1 Con il primo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 214, 215 c.p.c., 2956 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per avere i giudici di merito dichiarato sussistenti i presupposti per il riconoscimento dell’eccepita prescrizione presuntiva dei crediti vantati dal ricorrente, senza considerare i documenti nn. 6 e 7 comprovanti che l’incarico professionale era avvenuto in forma scritta, erroneamente ritenuti tempestivamente disconosciuti.
Ad avviso del ricorrente, i giudici non avevano considerato che l’opponente aveva disconosciuto le predette scritture soltanto alla prima udienza del 20/5/2022 e, dunque, tardivamente, in quanto non ne aveva fatto menzione nella nota di deposito documenti, versata nel fascicolo telematico il giorno prima, ossia il 19/5/2022, in violazione del principio secondo cui la scrittura privata si ha per riconosciuta se la parte a cui è attribuita non la disconosce nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione.
Il motivo è infondato.
Vanno, innanzitutto, respinte le eccezioni di inammissibilità di ciascuno dei motivi per difetto di specificità, atteso che, secondo il più recente orientamento nomofilattico il requisito dell’autosufficienza, corollario del requisito di specificità dei motivi, deve essere interpretato in maniera elastica (Cass. 11325/2023), in conformità all’evoluzione della giurisprudenza di questa Corte -oggi recepita dal nuovo testo dell’art. 366, comma 1, n. 6 c.p.c., come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022 -e alla luce dei principi stabiliti nella sentenza CEDU del 28 ottobre 2021 ( RAGIONE_SOCIALE e altri c. Italia ), che lo ha ritenuto compatibile con il principio di cui all’art. 6, par. 1, della CEDU, a condizione che, in ossequio al criterio di proporzionalità, non trasmodi in un eccessivo formalismo, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa (Cass. 12481/2022); tra l’altro, esso non può tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, ove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito (Cass. Sez. U, 8950/2022; Cass., Sez. 1, 7/11/2023, n. 30917).
Nella specie, il ricorrente ha articolato i motivi in modo chiaro ed esaustivo, facendo riferimento all’ordinanza impugnata e specificando le ragioni della sua deAVV_NOTAIOa erroneità.
Venendo al motivo, l’art. 215, primo comma, n. 2, c.p.c., sottopone il disconoscimento della scrittura privata a termine decadenziale, non prorogabile dal giudice (Cass., Sez. 3, 16/07/2002, n. 10271; Cass., Sez. 3, 24/06/2002, n. 9159), dovendo essere formulato nella prima udienza o nella prima risposta successiva alla produzione (in tema cfr. Cass., 28/11/2013, n. 26641; Cass., 02/07/2001, n. 8920). La norma, in quanto riguardante il tema della decadenza, è di stretta interpretazione, per cui il contemplato effetto sfavorevole all’autore (apparente) del documento deve essere correlato al compimento da parte di questi dell’atto specificamente richiesto dalla legge per impedirla (art. 2966 c.c.), ossia il disconoscimento della scrittura privata nella prima risposta o alla prima udienza successiva alla relativa produzione in giudizio (Cass., Sez. 1, 28/3/2014, n. 7409).
Come già affermato da questa Corte, la prima risposta è integrata da un atto processualmente rilevante compiuto alla presenza di entrambe le parti, attesa l’esigenza dell’immediatezza della conoscenza del disconoscimento in capo al soggetto che ne è destinatario, sicché non può intendersi come prima risposta il mero deposito di note difensive, quand’anche autorizzate, proprio perché effettuato in assenza della controparte (Cass., Sez. 3, 13/3/2009, n. 6187; Cass., Sez. L, 03/06/2019, n. 15113).
A questo principio si sono attenuti i giudici di merito, allorché hanno considerato le scritture contenenti il contratto di patrocinio tempestivamente disconosciute alla prima udienza di comparizione delle parti.
2 Con il secondo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 216 c.p.c., 2956 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3-4, c.p.c., per avere i giudici di merito ritenuto che l’opposto non avesse proposto, all’udienza del 20/5/2022, istanza di verificazione ex art. 216 c.p.c. dei documenti disconosciuti dalla
contro
parte, reputando dunque verificata la prescrizione presuntiva ex art. 2956 c.c. dei crediti professionali. Ad avviso del ricorrente, i giudici di merito non avevano considerato che il disconoscimento aveva riguardato documenti proAVV_NOTAIOi per via telematica e che la richiesta (non accolta) di un termine per la produzione degli originali, con autorizzazione alla custodia in cassaforte, e per la formalizzazione dell’istanza di verificazione andava considerata quantomeno in termini di proposizione implicita, se non esplicita, di siffatta istanza, come arguibile anche dalla volontà espressa in udienza di volersi avvalere dei relativi documenti e dalla richiesta di concessione della provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo. Del resto, l’istanza di verificazione, secondo gli arresti giurisprudenziali di questa Corte, non richiedeva formule sacramentali e poteva anche arguirsi per implicito, ad esempio, dall’istanza di accoglimento di una pretesa presupponente l’autenticità del documento.
Con il terzo motivo di ricorso, si lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 101, 112, 113, 216, 702 ter, c.p.c., 3, 24, 111 Cost., 2956 c.c., in relazione all’art. 360, primo comma, nn. 3 -4, c.p.c., per avere i giudici di merito omesso di concedere il termine richiesto per la proposizione dell’istanza di verificazione e la produzione degli originali dei contratti di patrocinio, in palese violazione del principio del contraddittorio e del diritto di difesa.
Con il quarto motivo di ricorso, si propone questione di ‘illegittimità costituzionale dell’art. 216 c.p.c., nella parte in cui non prevede che l’istanza di verificazione possa proporsi alla prima udienza o difesa successiva al disconoscimento, e/o dell’art. 702 ter, quinto comma, c.p.c., nella parte in cui non prevede che non debba essere concesso alla parte, che intenda avvalersi di una scrittura disconosciuta, un termine successivo al disconoscimento per proporre l’istanza di verificazione.
Il secondo motivo è fondato.
La norma violata o falsamente applicata, ad avviso del ricorrente, è quella contenuta nell’art. 2956 cod. civ., il quale sancisce la prescrizione nel termine di tre anni, tra gli altri, del diritto dei professionisti al compenso per l’opera prestata e del rimborso spese.
Secondo il costante orientamento della giurisprudenza di legittimità, la presunzione di pagamento derivante dalla prescrizione breve, trovando fondamento e ragione esclusivamente in quei rapporti che s’instaurano senza formalità e in relazione ai quali il pagamento suole avvenire senza dilazione, ne’ rilascio dì quietanza scritta, non possono operare nell’ipotesi in cui il credito fatto valere tragga origine da un contratto stipulato in forma scritta, proprio perché i rapporti risultanti da scritture non si possono ricomprendere fra quelli in cui è d’uso comune l’immediato pagamento (cfr. Cass., Sez. 2, 12/01/2022 , n. 789; Cass., 6 2, 22/05/2019, n. 13707; Cass., 6 – 3, 08/05/2014, n. 9930; Cass., Sez. 1, 04/07/2012 , n. 11145; Cass., Sez. 2, 7/4/2006, n. 8200; Cass., Sez. 2, 3/2/1995, n. 1504; Cass., Sez. 1, 3/2/1971, n. 244).
Pertanto, poiché le prescrizioni presuntive trovano fondamento e ragione nell’uso secondo il quale, in taluni rapporti quotidiani, il pagamento segue immediatamente all’assunzione dell’obbligazione, senza che si faccia ricorso all’atto scritto né per stipulare il contratto, né per dimostrare l’estinzione delle obbligazioni da esso nascenti (Cass., Sez. 2, 23/3/1977, n. 113), l’istituto in esame non è applicabile in presenza di uno scritto qualsiasi, ma solo in quanto l’atto scritto valga a documentare un rapporto obbligatorio che, per la sua natura e per la sua portata, non possa essere ricompreso tra quei particolari negozi della vita sociale, di scarsa rilevanza, a cui l’art 2955 n. 5 cod. civ. intende riferirsi (Cass., Sez. 3, 16/12/1974, n. 4315).
Nella specie, i giudici di merito hanno respinto la domanda del legale ritenendo che, a fronte del disconoscimento delle sottoscrizioni apposte sui contratti di patrocinio (doc. 6 e 7), il legale non avesse proposto
istanza di verificazione ai sensi dell’art. 216 c.p.c., in quanto si era limitato a chiedere in udienza la concessione di un termine per la loro produzione in originale e per la proposizione di siffatta istanza, e che il deposito in originale non fosse necessario ai fini della proposizione dell’istanza, in quanto l’opponente non aveva contestato la conformità dei documenti proAVV_NOTAIOi in via telematica all’originale, con conseguente inutilizzabilità dei predetti nel giudizio.
Orbene, questa Corte ha avuto modo di chiarire che la parte che intenda avvalersi di una scrittura privata disconosciuta deve presentare l’istanza di verificazione, in modo non equivoco, entro il termine perentorio previsto per le deduzioni istruttorie delle parti (Cass., Sez. 3, 7/2/2005, n. 2411) e che la mancata proposizione della predetta istanza equivale, per presunzione di legge, a una dichiarazione di non volersi avvalere della scrittura stessa come mezzo di prova, con la conseguenza che il giudice non deve tenerne conto e che la parte che ha disconosciuto la scrittura non può trarre dalla mancata proposizione dell’istanza di verificazione elementi di prova a sé favorevoli (Cass., Sez. 2, 8/1/1994, n. 155).
L’istanza di verificazione della scrittura privata disconosciuta non richiede l’adozione di formule particolare e può essere anche implicita, come quando si insista per l’accoglimento di una pretesa che presuppone l’autenticità del documento, non esigendo né la formale apertura di un procedimento incidentale, né l’assunzione di specifiche prove, quando gli elementi già acquisiti o la situazione processuale siano ritenuti sufficienti per una pronuncia al riguardo (Cass., Sez. 2, 25/6/2025, n. 17143; Cass. Sez. 6-2, 02/11/2022, n. 32169, Cass., Sez. L, 04/07/2017, n. 16383; Cass., Sez. 2, 24/05/2012, n. 8272; Cass., Sez. 3, 06/06/2006, n. 13258; Cass., Sez. L, 17/09/2002, n. 13611; Cass., Sez. 3, 23/10/2001, n. 12976; Cass., Sez. 1, 11/06/1991, n. 6613).
A questo principio non si è attenuto il giudice di merito, non avendo considerato che la palese intenzione dell’opposto di avvalersi dei predetti
documenti, acclarata dalla richiesta di termine per la loro produzione in originale e la formalizzazione dell’istanza di verificazione, potesse costituire in sé implicita richiesta di verificazione.
Il provvedimento va dunque cassato per nuovo esame sulla scorta dei citati principi, con conseguente logico assorbimento dei restanti due.
Il giudice di rinvio (Tribunale di Padova, in diversa composizione), regolerà anche le spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e dichiara assorbiti i restanti, cassa l’ordinanza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Padova, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma il 17/12/2025.
Il Presidente NOME COGNOME