Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 2870 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 3 Num. 2870 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 05/02/2025
Oggetto
Regolamento di competenza -Procedimenti pendenti davanti a diverse sezioni distaccate dello stesso ufficio giudiziario – Istanza di riunione Provvedimento di accoglimento o rigetto – Natura decisoria – Esclusione – Conseguenze
ORDINANZA
sul ricorso per regolamento di competenza iscritto al n. 10892/2024 R.G. proposto da
COGNOME Avv. NOME, rappresentato e difeso da sé stesso (p.e.c. indicata: EMAIL);
-ricorrente –
contro
COGNOME NOMECOGNOME
-intimata – avverso l’ordinanza del Tribunale di Torre Annunziata emessa all’ esito dell’ udienza del 29 marzo 2024 nel procedimento n. 3392/2023 R.G.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 gennaio 2025 dal Consigliere NOME COGNOME
lette le conclusioni scritte dal Pubblico Ministero, in persona della Sostituta Procuratrice Generale NOME COGNOME che chiede che la Corte dichiari inammissibile il ricorso.
Rilevato che:
l’Avv. NOME COGNOME propone regolamento di competenza avverso l’ordinanza, emessa dal Tribunale di Torre Annunziata , all’esito dell’udienza a trattazione scritta del 29 marzo 2024, nel procedimento iscritto al n. 3392/2023 R.G. avente ad oggetto domanda di risoluzione del contratto di locazione, con cui il Tribunale ha respinto l’istanza di riunione per connessione con il proc. n. 5837/2023 R.G. pendente presso lo stesso Tribunale ed avente ad oggetto opposizione a decreto ingiuntivo per il pagamento dei canoni di locazione;
l’ intimata è rimasta tale;
il P.M. ha concluso per la inammissibilità del proposto regolamento;
considerato che:
il ricorso è inammissibile;
secondo pacifico indirizzo, cui va qui data continuità, « il provvedimento che accoglie o rigetta l’istanza di riunione di provvedimenti pendenti davanti allo stesso giudice o a sezioni diverse dello stesso ufficio giudiziario, costituisce atto processuale di carattere meramente preparatorio, privo di contenuto decisorio sulla competenza, in quanto non implica soluzioni di questioni relative alla translatio iudicii e pertanto non è impugnabile con il regolamento di competenza » (Cass. Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 8757 del 30/04/2015, Rv. 635113; Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7707 del 24/03/2017, Rv. 643686);
non avendo l’intimata svolto difese non v’è luogo a provvedere sulle spese;
va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater , d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misua pari a quello previsto per il ricorso, ove dovuto, a norma dell’art. 1 -bis dello stesso art. 13;
P.Q.M.
dichiara inammissibile il proposto regolamento.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.P .R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, al competente ufficio di merito, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza