Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 5234 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L   Num. 5234  Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 16044-2021 proposto da:
COGNOME  NOME,  elettivamente  domiciliato  in ROMA,  INDIRIZZO,  presso  lo  studio  RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in  persona  del  suo  Presidente  e  legale  rappresentante  pro tempore, in proprio e quale mandatario RAGIONE_SOCIALEa RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliati in ROMA,  INDIRIZZO,  presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  rappresentati  e  difesi  dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrenti –
Oggetto
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/12/2024
CC
nonché contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE), in persona del Presidente  pro  tempore,  rappresentata  e  difesa  ope  legis dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i cui Uffici domicilia in ROMA, alla INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1003/2020 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 03/12/2020 R.G.N. 338/2020; udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 11/12/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
COGNOME NOME aveva adito il Tribunale di Milano per sentir dichiarare l’intervenuta prescrizione dei crediti oggetto di due avvisi di addebito. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile  il  ricorso  per  difetto  di  interesse  ad  agire  del ricorrente, che aveva allegato di aver avuto conoscenza degli avvisi solo attraverso un accesso spontaneo agli uffici RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
La  Corte  d’appello  di  Milano,  adita  dal  RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE,  ritenendo sussistente l’interesse ad agire, con la sentenza n. 1003/2020 ha respinto il gravame, accertando l’infondatezza RAGIONE_SOCIALE‘eccezione di  prescrizione sollevata dall’appellante perché la prescrizione relativa  al  periodo  anteriore  alla  notifica  degli  avvisi  andava eccepita nei termini di cui all’art. 24 d.lgs. n. 46/1999 mentre il termine prescrizionale successivo alla notifica era stato interrotto da istanza di rateazione.
NOME COGNOME impugna detta pronuncia sulla base di tre  motivi,  illustrati  da  memoria,  nella  quale  evidenzia  che, quanto  alla ritenuta  sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad  agire, i controricorrenti non hanno svolto ricorso incidentale.
Resistono RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ed RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_SOCIALEe con distinti controricorsi.
Chiamata  la  causa  all’adunanza  camerale  RAGIONE_SOCIALE’11  dicembre 2024,  il  Collegio  ha  riservato  il  deposito  RAGIONE_SOCIALE‘ordinanza  nel termine di giorni sessanta (art.380 bis 1, secondo comma, cod. proc. civ.).
CONSIDERATO CHE
COGNOME NOME propone tre motivi di ricorso.
I)Violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.  in relazione alla falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 9, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 335/1995, per avere la Corte ritenuto infondata l’eccezione di prescrizione (antecedente alla notifica degli avvisi di addebito).
II)Violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5, cod. proc. civ. in  relazione  alla  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  24,  comma  5,  del d.lgs.  n.  46/1999,  perché  l’eccezione  di  prescrizione  non  è soggetta a termine di decadenza di 40 gg.
III)Violazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  360,  comma  1,  n.  3  cod.  proc.  civ.  in relazione  alla  falsa  applicazione  RAGIONE_SOCIALE‘art.  19  del  d.P.R.  n. 602/1973, poiché la rateizzazione non significa acquiescenza né è atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione.
Va premesso che, in ordine alla ritenuta sussistenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire, secondo la giurisprudenza di questa Corte «il recentissimo arresto con cui le Sezioni Unite […] hanno affermato sulla base di una concezione “dinamica” RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire, ex art. 100 cod. proc. civ., l’applicabilità, anche nei giudizi pendenti relativi ad opposizioni avverso estratti del ruolo, RAGIONE_SOCIALEo ius superveniens costituito dall’art. 3-bis del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, norma che ha limitato proprio tale possibilità di immediato ricorso alla tutela giurisdizionale contro l’estratto del ruolo (si tratta di Cass. Sez. Un., sent. 6 settembre 2022, n. 26283). La norma sopravvenuta – introducendo il comma 4-bis nel testo RAGIONE_SOCIALE‘art. 12 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che subordina la possibilità di diretta impugnazione del ruolo e RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, che si assume invalidamente notificata, alla condizione di dimostrare che dall’iscrizione a ruolo possa derivare un pregiudizio per la partecipazione a una procedura di appalto, oppure per la riscossione di somme dovute dai soggetti pubblici o infine per la perdita di un beneficio nei rapporti con una pubblica amministrazione opera, …, anch e nei giudizi già pendenti, giacché “plasma l’interesse ad agire”, dal momento che “stabilisce quando l’invalida notificazione RAGIONE_SOCIALEa cartella ingeneri di per sè bisogno di tutela” (così Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.). Ne consegue, pertanto, che colui il quale abbia “illo tempore” proposto opposizione avverso l’estratto del ruolo è onerato dal dimostrare il perdurare del proprio interesse ad agire, vale a dire la persistente ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa propria azione (giacché l’interesse ad agire altro non è se non una condizione – di ammissibilità – RAGIONE_SOCIALE‘azione), ciò che nel giudizio di legittimità potrà fare, o meglio, è onerato dal fare, “mediante
deposito di documentazione ex art. 372 cod. proc. civ.” (così, nuovamente, Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.)» (Cass. 4448/2023).
Senonché, nel caso che qui occupa, l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione ex art. 615 cod. proc. civ., e dunque RAGIONE_SOCIALE‘azione esercitata, è stata già espressamente riconosciuta dal giudice di appello, senza che tale statuizione sia stata oggetto di impugnazione -in questa sede -donde l’esistenza di un giudicato: «il tema, dunque, RAGIONE_SOCIALE‘ammissibilità RAGIONE_SOCIALE‘opposizione, e quindi del “bisogno di tutela” giurisdizionale (id est, RAGIONE_SOCIALE‘interesse ad agire), non può essere “plasmato” dalla norma sopravvenuta. In caso contrario, infatti, si finirebbe col riconoscere ad essa -che non è “norma di interpretazione autentica”, visto non “assegna ad altra disposizione un significato già in essa contenuto, riconoscibile come una RAGIONE_SOCIALEe possibili letture del testo originario” (come chiarisce Cass. Sez. Un., sent. n. 26283 del 2022, cit.) -un attributo, l’idoneità a superare il giudicato, che non connota, per vero, neppure tali norme (sul giudicato quali limite di operatività RAGIONE_SOCIALEe norme di interpretazione autentica si veda, da ultimo, Cass. Sez. Lav., ord. 27 maggio 2019, n. 14423, Rv. 653980-01)» (Cass. n. 4448/2023).
Ciò posto, il ricorso è da respingersi.
Il  primo motivo è infondato, essendo la decisione RAGIONE_SOCIALEa Corte milanese  conforme  al  dato  normativo  ed  ai  principi  più  volte espressi da questa Corte in merito allo stesso.
Posto  che  è  pacifico,  perché  risulta  dallo  stesso  ricorso  di legittimità, che gli avvisi di addebito sono stati notificati in data 5  e  6  febbraio  2014,  la  prescrizione  maturata  in  epoca antecedente alla notifica dei titoli avrebbe dovuto essere fatta
valere  nel  termine  perentorio  dei  cui  all’art.  24  del  d.lgs.  n. 46/1999.
Infatti, « l’art. 24 comma 5 del d.lgs. n. 46/99 ha previsto uno specifico mezzo RAGIONE_SOCIALE‘impugnazione del ruolo da azionarsi entro il termine di quaranta giorni dalla notifica RAGIONE_SOCIALEa cartella di pagamento, con il quale vengono devolute in giudizio tutte le questioni aventi ad oggetto la fondatezza RAGIONE_SOCIALEa pretesa, e dunque sia quelle relative alla regolarità del titolo che quelle attinenti al merito; […] contrariamente a quanto avviene nella riscossione mediante ruolo dei tributi, l’atto propedeutico all’iscrizione a ruolo dei crediti degli istituti previdenziali, ossia il verbale di accertamento o altro equipollente, non è un atto per il quale la legge prevede l’impugnazione entro termini perentori, l’unico termine perentorio essendo invece posto dall’art. 24, D.Lgs. n. 46/1999, per l’opposizione all’iscrizione a ruolo, che decorre dalla notifica al debitore RAGIONE_SOCIALEa cartella esattoriale. Argomentando diversamente, si finirebbe surrettiziamente per disapplicare l’art. 24, comma 5, D.Lgs. n. 46/1999, non essendo logicamente configurabile una “preclusione di carattere meramente procedurale, priva di conseguenze sul piano del diritto sostanziale”, …. dovendo invece reputarsi – in linea con l’ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte – che la perentorietà del termine, importando la decadenza dalla facoltà di rimettere in discussione il titolo medio tempore consolidatosi, abbia carattere sostanziale» (Cass. n. 6199/2024).
Alla  stessa  conclusione  si  perviene  in  riferimento  al  secondo motivo nella parte in cui predica una violazione RAGIONE_SOCIALE‘art 24 del d.lgs. n. 46/1999 mentre detto motivo è inammissibile laddove lamenta un omesso esame, non identificando il fatto storico,
decisivo e controverso che non sarebbe stato esaminato dalla Corte.
Sul punto, giurisprudenza di legittimità uniforme afferma che -come ex multis Cass. n. 21672/2018 -«nel rigoroso rispetto RAGIONE_SOCIALEe previsioni degli artt. 366, primo comma, n. 6, e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., il ricorrente deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sé, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie», dovendosi altresì rammentare che l’omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio deve intendersi riferito a un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest’ultimo profilo (Cass. n. 22397/2019; n. 26305/2018; n. 14802/2017).
Il terzo motivo, con cui il ricorrente contesta la qualificazione in termini di riconoscimento di debito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di rateazione accertamento demandato al giudice di merito (Cass. n.24555/2010) -è infondato, come chiarito, ex multis , da Cass. n. 27504/2024: «l’istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all’an RAGIONE_SOCIALEa pretesa, integra un riconoscimento del debito tale da interrompere la
prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è totalmente incompatibile con l’allegazione del contribuente di non avere ricevuto la notificazione RAGIONE_SOCIALEe cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n. 16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere».
Pertanto, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione del principio  secondo  cui  la  richiesta  di  rateizzazione,  facendo ritenere conosciute le cartelle di pagamento relative alle somme che  ne  costituiscono  l’oggetto,  vale,  di  norma,  quale  atto interruttivo RAGIONE_SOCIALEa prescrizione e preclude, di regola, al contribuente  la  possibilità  di  utilmente  eccepire  la  mancata conoscenza di esse e degli atti impositivi presupposti.
Infine, il richiamo all’art 19 del d.P.R. 602/1973 è inconferente, trattandosi di norma che attiene alla dilazione RAGIONE_SOCIALE‘imposta sui redditi.
Il ricorso deve, quindi, essere respinto, con condanna del ricorrente alla rifusione ad RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEe spese di lite, liquidate come in dispositivo, mentre non v’è luogo a provvedere sulle spese nel rapporto processuale con l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e nei cui confronti si deve ritenere che l’impugnazione sia stata notificata solo per litis denuntiatio , alla stregua dei principi enunciati da Cass., S.U., 8 marzo 2022, n. 7514, in ordine alla spettanza RAGIONE_SOCIALEa legittimazione a contraddire al solo ente impositore, titolare RAGIONE_SOCIALEa pretesa sostanziale su cui in questo giudizio si sono dispiegate le difese RAGIONE_SOCIALEe parti (in tal senso, ex multis , Cass. n. 26005/2023, n. 15551/2023, n. 10055/2023)
Ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002 va dato atto RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte del ricorrente RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore importo a titolo di  contributo  unificato  pari  a  quello  previsto  per  il  ricorso  a norma RAGIONE_SOCIALE‘art.13 comma 1 bis del citato d.P.R., se dovuto.
PQM
La Corte rigetta il ricorso, condanna il ricorrente alla rifusione ad  RAGIONE_SOCIALE  RAGIONE_SOCIALEe  spese  del  giudizio  di  legittimità,  liquidate  in €2500,00 per compensi ed €200,00 per esborsi, oltre 15% per rimborso spese generali e accessori di legge;
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà  atto  RAGIONE_SOCIALEa  sussistenza  dei  presupposti  processuali  per  il versamento,  da  parte  del  ricorrente,  RAGIONE_SOCIALE‘ulteriore  importo  a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma RAGIONE_SOCIALEo stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.
Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale RAGIONE_SOCIALE’11 dicembre