Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17980 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 17980 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 01/07/2024
SENTENZA
sul ricorso n. 9120/2022 proposto da:
NOME, difesa dall’avvocato NOME COGNOME; -ricorrente- contro
RAGIONE_SOCIALE ;
-intimato – avverso il decreto RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma n. 51273/2021 del 2/11/2021;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2024 dal Consigliere relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del Sostituto P.G. NOME COGNOME, il quale ha ribadito le richieste scritte concludendo per il rigetto del ricorso.
Fatti di causa
Il 1/6/2021 la Corte di appello di Roma ha dichiarato inammissibile la domanda di indennizzo per la durata irragionevole di un processo amministrativo, sul presupposto che la ricorrente, NOME COGNOME, non aveva manifestato interesse a una definizione sollecita del processo, poiché
non aveva depositato istanza di prelievo. Rigettata l’opposizione , la parte privata ricorre in cassazione con un unico motivo, illustrato da memoria. Rimane intimato il RAGIONE_SOCIALE. L’interlocutoria n. 3200/2023 ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica non emergendo evidenza decisoria sulla questione di legittimità costituzionale sollecitata con il motivo di ricorso.
Ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione
1. L’unico motivo (p. 7 del ricorso) denuncia che la Corte di appello ha ravvisato erroneamente la carenza di interesse alla definizione del processo amministrativo presupposto nella mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo. In particolare, la Corte di appello ha omesso di considerare che l’ istanza non è un rimedio diretto a prevenire che il processo si protragga oltre il ragionevole. Infatti, tale istanza non sollecita il giudice ad adottare un «moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo» per l’accelerazione del corso del giudizio (questa è la nozione di rimedio preventivo accolta dalla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale), bensì manifesta unicamente l’ interesse perdurante RAGIONE_SOCIALEa parte ad una pronuncia di merito.
Su questa base si deduce la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 l. 89/2001 e si chiede di sollevare una questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE ‘ art. 1ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall’art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2bis l. 89/2001, per contrasto con l’art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu), nella parte in cui la norma subordina il diritto all’indennizzo per la durata non ragionevole del processo amministrativo e l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa correlativa domanda giudiziale al deposito RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 del codice del processo amministrativo (c.p.a.), almeno sei mesi prima che siano decorsi i termini ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001, senza che tale strumento spieghi alcuna efficacia acceleratoria del processo presupposto.
2.1. -Il motivo è infondato.
Come sottolinea il P.M. nelle sue conclusioni, s uccessivamente all’ordinanza che ha rimesso la trattazione del ricorso alla udienza pubblica è stata emanata Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale corrispondente a quella sollecitata dalla ricorrente. Tale pronuncia si colloca nell’indirizzo già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) -che sta concretizzando la nozione di «moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) in senso leggermente diverso d all’ idea risvegliata dalla prima lettura di tale espressione.
2.2. – Ci si riferisce all ‘idea (comune a molti ordinamenti processuali europei) che un processo di cognizione possa ben articolarsi al suo interno in più moRAGIONE_SOCIALEi di trattazione alternativi (ancorché comunicanti attraverso strumenti di passaggio dall’uno all’altro e/o di conversione RAGIONE_SOCIALE‘uno nell’altro) . La scelta tra i due o più moduli è affidata al giudice, che l’adotta ove possibile in collaborazione con le parti. Tale struttura risponde alla funzione di selezionare il moRAGIONE_SOCIALEo processuale più adeguato alle caratteristiche concrete di complessità RAGIONE_SOCIALEa controversia dedotta a giudizio, quali si rivelano nella fase introduttiva, al fine di imprimere al corso del processo una progressione (dalla fase preparatoria alla decisione) ragionevolmente proporzionata a tali caratteristiche. Esemplare di tale impianto, nel processo civile italiano dopo la riforma del 2021/2022 (d.lgs. 149/2022, adottato in attuazione RAGIONE_SOCIALEa l. 206/2021), è il procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281-decies ss. c.p.c. nel suo ruolo alternativo rispetto al rito ordinario ex art. 163 ss. c.p.c. Non è certo un caso che la richiesta di passaggio a tale procedimento sia prevista all’esordio RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -ter co. 1 l. 89/2001 fra i rimedi preventivi (così come, in precedenza, ivi era prevista la richiesta di passaggio al rito sommario di cognizione).
2.3. – Corte cost. 121/2020 ha allargato tale nozione di moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo. Rigettando la questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione quale rimedio preventivo (art. 1ter co. 1 l. 89/2001)
RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione a seguito di trattazione orale (art. 281sexies c.p.c.), la Corte costituzionale ha sostenuto che «la richiesta di adozione di un tale moRAGIONE_SOCIALEo è ben più di un atto formale, essendo piuttosto volta ad attivare un rimedio in forma specifica. E ciò perché in questo caso non si tratta di un mero invito al giudice volto ad accelerare lo svolgimento del processo, bensì del concreto suggerimento di moRAGIONE_SOCIALEi sub-procedimentali (rientranti nel quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale), teleologicamente funzionali al raggiungimento di tale scopo, con effettiva valenza sollecitatoria» ( rectius : acceleratoria).
La Corte costituzionale riconduce così entro la nozione di «moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi» i «moRAGIONE_SOCIALEi sub-procedimentali». Scolpire in termini netti i fenomeni compresi in quest’ultimo concetto non rileva per la pronuncia attuale. Basterà sottolineare il tratto di indeterminatezza di tale concetto, che non è certamente risolto dal rinvio al «quadro dei procedimenti decisori previsti dal regime processuale». Una indeterminatezza che si affida consapevolmente alle occasioni di concretizzazione sorgenti dalla casistica futura. Immediatamente rilevanti sono invece le indicazioni in termini negativi, di esclusione. Sebbene il caso che ha fornito alla Corte costituzionale l’occasione di compiere questo passo evolutivo RAGIONE_SOCIALEa propria giurisprudenza sia un modulo decisorio, non è scontato che il moRAGIONE_SOCIALEo sub-procedimentale debba sempre coincidere senza residui con una RAGIONE_SOCIALEe tre fasi in cui tradizionalmente si articola nell’ordinamento italiano un processo di cognizione (fase introduttiva o preparatoria, fase istruttoria e fase decisoria). Si tratta piuttosto di un ambito (quello dei moRAGIONE_SOCIALEi sub-procedimentali) che conosce come elementi rigidi solo i due confini. Dall ‘un lato , è da escludere ormai che il moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo debba distendersi necessariamente lungo tutto l’arco del processo (debba essere, cioè, in senso proprio, un «moRAGIONE_SOCIALEo di trattazione» che sorregge normativamente l’iter procedimentale dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa fino alla decisione , come il procedimento semplificato di cognizione ex artt. 281decies ss. c.p.c.). Dal lato
opposto, è parimenti da escludere che il moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo possa dischiudersi a seguito di una istanza di decisione o di accelerazione RAGIONE_SOCIALEa causa che si esaurisca nell’esprimere la permanenza RAGIONE_SOCIALE‘interesse RAGIONE_SOCIALEa parte e non si traduca anche nell’entrata in gioco di accorgimenti procedimentali effettivamente e adeguatamente volti ad accelerare il corso del processo in direzione RAGIONE_SOCIALEa decisione.
2.4. -Sotto il profilo RAGIONE_SOCIALE‘equilibrio tra poteri RAGIONE_SOCIALEe parti e poteri del giudice sul l’adozione effettiva del moRAGIONE_SOCIALEo sub-procedimentale, Corte cost. 121/2020 rimane perfettamente fedele ai moRAGIONE_SOCIALEi europei, nel senso che la scelta è affidata alla discrezionalità del giudice (sul punto essa rinvia a Cass. 22094/2019), fermo restando la collaborazione RAGIONE_SOCIALEa parte, che si esprime appunto nel «manifestare la propria disponibilità al passaggio al rito semplificato o al moRAGIONE_SOCIALEo decisorio concentrato, in tempo potenzialmente utile ad evitare il superamento del termine di ragionevole durata del processo stesso».
2.5. -Peraltro, il fatto che il «moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo» non possa consistere in un’ istanza fine a se stessa di decisione o di accelerazione RAGIONE_SOCIALEa causa era già segnato da un orientamento saldo RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale, che ha trovato modo di manifestarsi di nuovo anche successivamente a Corte cost. 121/2020. Accogliendo una questione di legittimità costituzionale relativa alla previsione quale rimedio preventivo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di accelerazione nel giudizio di cassazione, Corte cost. 142/2023 ha accertato che essa non si risolve nella proposizione di moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi volti ad accelerare il corso del processo. Infatti, la disciplina attuale del giudizio di cassazione non collega ad essa «alcun effetto significativo sui tempi del procedimento», non dispone, cioè, l’attivazione, pur affidata ad una determinazione concreta RAGIONE_SOCIALEa Corte, di un modulo procedimentale che accelera la decisione RAGIONE_SOCIALEa causa. La Corte dà inoltre un’indicazione operativa: le peculiarità del giudizio di legittimità non agevolano, ma neppure escludono che sia possibile introdurre «semplificazioni
procedurali» che riducano i tempi del processo, come è attestato dal nuovo (ex d.lgs. 149/2022) art. 380bis c.p.c. Allo stato, due conclusioni riescono così confermate: (a) la mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza d i accelerazione nel giudizio di cassazione può legittimare un contenimento quantitativo RAGIONE_SOCIALE ‘indennizzo (cfr. Corte cost. 169/2019); (b) è incostituzionale che il mancato deposito di tale istanza non consenta alla parte di domanda re l’indennizzo da irragionevole durata del processo (cfr. Corte cost. 175/2021).
2.6. -Il cambio leggero di passo nella direzione RAGIONE_SOCIALEa segmentazione dei moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -ter co. 1 l. 89/2001. In questa direzione si è mossa già Cass. 21874/2023. Pronunciandosi per la prima volta su un rinvio pregiudiziale ex art. 363bis c.p.c., questa Corte ha statuito che, pur nei processi civili davanti al giudice di pace (nella disciplina anteriore al d.lgs. 149/2022), la parte ha l’onere di esperire il rimedio preventivo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di decisione a seguito di trattazione orale a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 281 -sexies c.p.c. In questa ipotesi si sono ravvisati quali accorgimenti procedimentali adeguatamente volti ad accelerare il corso del processo: (a) la rinuncia alla richiesta di concessione di un termine per il deposito di memorie conclusionali; (b) il potere del giudice di decidere la causa nella stessa udienza, dando lettura del dispositivo e RAGIONE_SOCIALEa concisa esposizione RAGIONE_SOCIALEe ragioni RAGIONE_SOCIALEa decisione; (c) la pubblicazione RAGIONE_SOCIALEa sentenza già con la sottoscrizione del verba le d’udienza da parte del giudice , esonerando la cancelleria dagli incombenti di pubblicazione e di comunicazione che altrimenti le competono.
2.7. – Questo indirizzo più recente RAGIONE_SOCIALEa giurisprudenza costituzionale ha aperto la strada verso Corte cost. 107/2023, che ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co. 1 l. 89/2001, nella parte in cui dispone – per via del rinvio all’art. 1 -ter co. 3 ( modificato dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015) l’inammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione per la durata eccessiva di un processo amministrativo nel caso di mancata
presentazione, quale rimedio preventivo, RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. almeno sei mesi prima che sia trascorso il termine ragionevole ex art. 2 co. 2-bis l. 89/2001. Corte cost. 107/2023 ha rilevato che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015 ) conduce ad un’accelerazione del giudizio attraverso un «moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo dato ex art. 71bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata», senza che contrasti con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo impiego sia intermediato dalla decisione del giudice «chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria ». Ad avviso RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale, si attua così il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo e l’esigenza di salvaguardare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste nel processo amministrativo.
Contrariamente a quanto adombra la ricorrente, una soluzione di questo tipo non entra in tensione con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Cedu. A quanto è dato di constatare, la nozione di moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo, in quanto chiamato a delineare indefettibilmente tutto lo svolgimento del processo di cognizione (dall’introduzione RAGIONE_SOCIALEa causa fino alla decisione) non collima con la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALEa Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo in questa materia, la quale adotta una nozione più sfumata: cfr., tra le pronunce più recenti, Keaney C Irlanda, 30/4/2020, n. 109: «L’art. 6 § 1 impone agli Stati contraenti il dovere di organizzare il proprio sistema giudiziario in modo tale che le Corti possano soddisfare ciascuno dei suoi requisiti, compreso l’obbligo di trattare le cause entro un termine ragionevole. Quando il sistema giudiziario è carente da questo punto di vista, la soluzione più efficace è un rimedio volto ad accelerare il procedimento per evitare che diventi eccessivamente lungo. Un rimedio di questo tipo offre un innegabile vantaggio rispetto a un rimedio esclusivamente risarcitorio, poiché previene violazioni ulteriori in relazione al medesimo processo e non si limita a riparare la
violazione a posteriori, come nel caso di un rimedio risarcitorio. Di conseguenza, questo tipo di rimedio è ‘ e ffettivo’ ( effective ), nella misura in cui accelera la decisione del la Corte » .
Come è agevole constatare, sotto questo profilo, giurisprudenza europea e giurisprudenza costituzionale italiana «vanno mano nella mano».
2.8. – Il ricorso è rigettato. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato, quindi non vi è da provvedere sulle spese.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione ci-