Istanza di Prelievo: La Cassazione Conferma il Suo Ruolo Cruciale per l’Equo Indennizzo
L’eccessiva durata dei processi è una nota dolente del sistema giudiziario italiano. Per porvi rimedio, la Legge Pinto ha introdotto il diritto a un equo indennizzo. Tuttavia, per ottenerlo, è necessario attivarsi per tempo. Una recente ordinanza della Corte di Cassazione (n. 26247/2024) ribadisce un punto fondamentale: nei processi amministrativi, l’istanza di prelievo è un passaggio obbligato. Ometterla significa vedersi chiudere la porta in faccia alla richiesta di risarcimento. Vediamo insieme perché.
I Fatti del Caso
La vicenda riguarda tre appartenenti a un corpo di polizia a ordinamento militare che, nel 2016, avevano avviato un ricorso presso il TAR del Lazio per ottenere il riconoscimento di alcuni benefici economici legati al loro status familiare. Trascorsi oltre sei anni senza una decisione, e con il processo ancora pendente, i tre hanno deciso di agire ai sensi della Legge Pinto, chiedendo alla Corte d’Appello di Roma un equo indennizzo per l’irragionevole durata del giudizio.
La loro domanda, però, è stata dichiarata inammissibile. Il motivo? Non avevano presentato, nel corso del processo amministrativo, la cosiddetta istanza di prelievo, un atto con cui si sollecita il giudice a fissare l’udienza di discussione. Secondo la Corte d’Appello, tale istanza costituisce un “rimedio preventivo” introdotto dalla normativa del 2015, la cui omissione preclude il diritto all’indennizzo. I ricorrenti, ritenendo leso il loro diritto, hanno portato la questione dinanzi alla Corte di Cassazione.
L’Istanza di Prelievo e la sua Natura di Rimedio Preventivo
Davanti alla Suprema Corte, i ricorrenti hanno sostenuto che l’obbligo di presentare l’istanza di prelievo fosse in contrasto con la Costituzione e con la Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU). A loro avviso, questo adempimento formale non garantirebbe una reale accelerazione dei processi e, pertanto, non dovrebbe impedire il risarcimento per i ritardi della giustizia. Hanno sollevato dubbi sulla sua efficacia, chiedendo ai giudici di rimettere la questione alla Corte Costituzionale.
Le Motivazioni della Decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, allineandosi a un orientamento ormai consolidato sia nella propria giurisprudenza (in particolare, la sentenza n. 17980/2024) sia in quella della Corte Costituzionale (sentenze n. 107/2023 e n. 121/2020).
I giudici hanno chiarito che l’istanza di prelievo non è un mero formalismo. È stata configurata dal legislatore come un vero e proprio “rimedio preventivo”, cioè uno strumento che la parte ha l’onere di utilizzare per tentare di accelerare il giudizio prima di lamentarne la lentezza. La sua presentazione, infatti, non è fine a se stessa: essa innesca un meccanismo virtuoso. In base all’art. 71-bis del Codice del Processo Amministrativo, l’istanza consente al giudice di definire il ricorso più rapidamente, attraverso un “modello procedimentale alternativo” che prevede una decisione in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata.
Questa accelerazione, seppur potenziale, è ciò che qualifica l’istanza come un rimedio effettivo. La Corte Costituzionale ha avallato questa impostazione, spiegando che lo Stato può legittimamente richiedere al cittadino di compiere un passo attivo per prevenire il danno da ritardo, prima di concedergli un indennizzo. Non si tratta di una violazione del diritto a un equo processo, ma di una ragionevole ripartizione degli oneri tra il sistema giudiziario e il singolo litigante.
Le Conclusioni
L’ordinanza in esame lancia un messaggio inequivocabile a chiunque sia parte di un processo amministrativo: la vigilanza attiva è essenziale. Chi ritiene che la propria causa stia subendo ritardi ingiustificati non può rimanere passivo e sperare in un futuro risarcimento. È obbligatorio presentare l’istanza di prelievo almeno sei mesi prima che maturino i termini di durata irragionevole previsti dalla legge. In assenza di questo adempimento, la successiva domanda di equo indennizzo sarà inevitabilmente dichiarata inammissibile. Una lezione di procedura che sottolinea l’importanza di una difesa proattiva per la tutela dei propri diritti.
È possibile ottenere un equo indennizzo per la durata irragionevole di un processo amministrativo senza aver presentato l’istanza di prelievo?
No. La Corte di Cassazione ha confermato che la mancata presentazione dell’istanza di prelievo, quale rimedio preventivo obbligatorio, rende la domanda di equo indennizzo inammissibile.
Perché l’istanza di prelievo è considerata un ‘rimedio preventivo’ efficace?
Perché la sua presentazione permette al giudice amministrativo di accelerare il giudizio, decidendo la causa attraverso un procedimento semplificato in camera di consiglio (ex art. 71-bis c.p.a.), dimostrando così la sua idoneità a prevenire ulteriori ritardi.
L’obbligo di presentare l’istanza di prelievo è stato ritenuto costituzionale?
Sì. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 107/2023, ha stabilito che tale obbligo non è incostituzionale, in quanto rientra nei legittimi ‘modelli procedimentali alternativi’ volti a rendere più efficiente il processo, senza violare il diritto a un equo processo.
Testo del provvedimento
Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 26247 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 26247 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 08/10/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 11013/2023 R.G. proposto da:
NOME COGNOME, COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME AVV_NOTAIO (CODICE_FISCALECODICE_FISCALE che li rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE
-intimato- avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO ROMA n. 51780/2022 depositata il 23/11/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10/09/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
La domanda di equo indennizzo concerne l’irragionevole durata di un processo amministrativo in cui NOME COGNOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, appartenenti al RAGIONE_SOCIALE, ricorrono al Tar Lazio nel febbraio 2016 per il riconoscimento dei benefici demografici del 2,50%, consistenti nello scatto anticipato RAGIONE_SOCIALEo stipendio per il sostentamento dei figli. La domanda è proposta da costoro nel luglio 2022, a processo presupposto ancora pendente. La Corte di appello di Roma (in sede monocratica e poi di opposizione) ha dichiarato inammissibile la domanda per mancata presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo nel processo presupposto (condizione introdotta dalla legge di stabilità del 2016). Avverso tale decisione, le parti private ricorrono in cassazione con un unico motivo. Il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
1. L’unico motivo (p. 6 ss.) censura che la Corte territoriale ha ritenuto necessaria la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo ai fini RAGIONE_SOCIALE domanda di equo indennizzo. In mancanza di un’interpretazione costituzionalmente e convenzionalmente orientata, si sollecita a sollevare una questione di costituzionalità RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 co. 1 l. 89/2001, in relazione all’art. 1 -ter co.3 RAGIONE_SOCIALE stessa legge, nel testo risultante dalle modifiche apportate dall’art. 1 co. 777 l. 208/2015, laddove afferma che, nei giudizi dinanzi al giudice amministrativo, costituisce rimedio preventivo la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo di cui all’art. 71 co. 2 c.p.a. (d.lgs. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’art. 2 co. 2-bis, per contrasto con l’art. 117 co. 1 cost., in relazione all’art. 6 e 13 Cedu, secondo l’orientamento espresso da Corte cost. 348/07 e 349/07. Il ricorso cita sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale e RAGIONE_SOCIALE Cedu che dubitano che l’istanza di prelievo serva ad accelerare i processi. Quindi la sua mancata presentazione non dovrebbe rendere inammissibile
la domanda di equa riparazione. In particolare, viene richiamata la sentenza Cedu Olivieri c. Italia.
2. -Il ricorso è rigettato sulla falsariga di Cass. 17980/2024, di cui si riassumono i passaggi essenziali (rinviando a tale pronuncia per i dettagli RAGIONE_SOCIALE‘argomentazione ). Corte cost. 107/2023 ha dichiarato non fondata una questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-ter co. 3 l. 89/2001, introdotto dall’art. 1 co. 777, lett. a) l. 208/2015, in relazione agli artt. 2 co. 1 e 6 co. 2-bis l. 89/2001, per contrasto con l’art. 117 co. 1 cost. (riguardati gli artt. 6 para. 1 e 13 Cedu). Tale questione corrisponde a quella al centro del ricorso attuale. La pronuncia RAGIONE_SOCIALE Corte costituzionale si colloca nell’indirizzo – già segnato da una pronuncia precedente (Corte cost. 121/2020) che sta concretizzando la nozione di «moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi» (adottati in funzione di accelerazione del processo di cognizione) nel senso da includervi i «moRAGIONE_SOCIALEi sub-procedimentali» (su questa nozione cfr. appunto Cass. 17980/2024). Tale concretizzazione, nel senso RAGIONE_SOCIALE segmentazione dei moRAGIONE_SOCIALEi procedimentali alternativi elargisce loro un margine maggiore di operatività quali rimedi preventivi RAGIONE_SOCIALE‘art. 1-ter co. 1 l. 89/2001 senza contraddire la giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte EDU. Cosicché vi rientra via di principio l’istanza di prelievo ex art. 71 co. 2 c.p.a. Corte cost. 107/2023 ha rilevato infatti che tale istanza (per come disciplinata dal legislatore nel 2015) conduce ad un’accelerazione del giudizio attraverso un «moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo dato ex art. 71-bis c.p.a. dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata».
Non vi è luogo a provvedere sulle spese poiché il RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10/09/2024.
Il Presidente
NOME COGNOME