Sentenza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 15051 Anno 2024
Civile Sent. Sez. 2 Num. 15051 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/05/2024
R.NUMERO_DOCUMENTO.N. NUMERO_DOCUMENTO
P.U. 11/04/2024
EQUA RIPARAZIONE
SENTENZA
sul ricorso (iscritto al N.R.NUMERO_DOCUMENTO. NUMERO_DOCUMENTO) proposto da:
COGNOME NOME, rappresentato e difeso, in virtù di procura speciale rilasciata su separato foglio materialmente allegato al ricorso, dall’AVV_NOTAIO e domiciliato presso il suo recapito digitale con indirizzo pec:EMAIL;
–
ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ‘ex lege’ dall’Avvocatura Generale RAGIONE_SOCIALEo Stato e presso i suoi Uffici domiciliato, in Roma, INDIRIZZO;
– controricorrente –
avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 del 1° ottobre 2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Roma, in composizione collegiale;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella pubblica udienza RAGIONE_SOCIALE’11 aprile 2024 dal AVV_NOTAIO relatore NOME COGNOME;
udito il P.M., in persona del AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO AVV_NOTAIO NOME COGNOME, il quale ha chiesto il rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
COGNOME NOME ha proposto ricorso per cassazione sulla base di due motivi avverso il decreto n. cronol. 1439/2021 RAGIONE_SOCIALEa Corte d’appello di Roma (in composizione collegiale), depositato in data 1° ottobre 2021.
Ha resistito con controricorso il RAGIONE_SOCIALE.
La Corte d’appello, decidendo -con il richiamato decreto -sull’opposizione ex art. 5 -ter RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001 formulata dal COGNOME, ha confermato il provvedimento del consigliere delegato, con cui era stata respinta la domanda di equa riparazione del ricorrente per la irragionevole durata di un giudizio amministrativo svoltosi innanzi al TAR Lazio, stante il mancato esperimento del rimedio preventivo RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo ex art. 1, comma 777, lettere a), b) ed m), RAGIONE_SOCIALEa legge n. 208/2015.
Con il primo motivo di ricorso COGNOME NOME denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 1 e 1 -ter, comma 3, legge n. 89/2001, eccependone, in subordine, l’illegittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 CEDU.
Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 2 -bis, comma 2, lett. b, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, nonché il ‘travisamento di dati circa posizione processuale del controinteressato’.
Si sostiene in proposito che il decreto impugnato ha posto a carico anche RAGIONE_SOCIALEa parte controinteressata evocata in giudizio nel processo amministrativo l’onere RAGIONE_SOCIALEa presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo, quale condizione di ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione, obliterando la natura impugnatoria del giudizio amministrativo e l’interesse RAGIONE_SOCIALEo stesso controinteressato al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, per cui non sarebbe configurabile a suo carico un siffatto onere di diligente comportamento processuale.
Su proposta formulata ai sensi del previgente art. 380 -bis c.p.c., con la quale si era ritenuto che potesse essere dichiarata non manifestamente infondata e rilevante la questione di legittimità costituzionale prospettata con il primo motivo di ricorso, il Presidente fissava l’adunanza RAGIONE_SOCIALEa camera di consiglio.
Con ordinanza interlocutoria n. 37113/2022 il designato collegio, rilevando che non ricorreva l’ipotesi prevista dal citato art. 375, comma 1, n. 5, c.p.c., rimetteva la trattazione RAGIONE_SOCIALEa causa in pubblica udienza, in prossimità RAGIONE_SOCIALEa quale il P.G., in persona del AVV_NOTAIO, ha depositato conclusioni scritte (con le quali ha chiesto il rigetto del ricorso).
MOTIVI RAGIONE_SOCIALEA DECISIONE
Rileva il collegio che il primo motivo di ricorso impone di riesaminare la questione sulla rilevanza e non manifesta infondatezza RAGIONE_SOCIALEa questione di legittimità costituzionale RAGIONE_SOCIALE‘art. 1 -ter, comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge 24 marzo 2001, n. 89, introdotto dall’art. 1, comma 777, lettera a), RAGIONE_SOCIALEa legge 28 dicembre 2015, n. 208, in relazione all’art. 2, comma 1, RAGIONE_SOCIALEa n. 89 del 2001, nonché all’art. 6 comma 2 -bis RAGIONE_SOCIALEa stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con l’articolo 117, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione in relazione agli articoli 6, paragrafo 1, e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione Europea dei Diritti RAGIONE_SOCIALE‘Uomo (CEDU), in quanto subordina il diritto all’equa riparazione in favore RAGIONE_SOCIALEa parte di un giudizio dinanzi al giudice amministrativo e l’ammissibilità RAGIONE_SOCIALEa correlata domanda alla presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo di cui all’articolo 71, comma 2, del codice del processo amministrativo (d. lgs. n. 104/2010), almeno sei mesi prima che siano trascorsi i termini di cui all’articolo 2, comma 2 -bis, legge n. 89 del 2001, senza che l’esperimento del rimedio preventivo riveli alcuna efficacia effettivamente acceleratoria del processo.
1.1. Il motivo è da respingere perché la questione di legittimità costituzionale -come sollecitata dal ricorrente (in riferimento all’art. 117, primo comma, RAGIONE_SOCIALEa Costituzione, in relazione ai parametri interposti di cui agli artt. 6, paragrafo 1, e 13 RAGIONE_SOCIALEa Convenzione europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo) riguardante l’art. 2, comma 1, e l’art. 1 -ter , comma 3, RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2001, come modificato dall’art. 1, comma 777, RAGIONE_SOCIALEa l. 208/2015, posto a fondamento del rigetto RAGIONE_SOCIALEa domanda di equa riparazione, è stata dichiarata -nelle more (a seguito di ordinanza di rimessione RAGIONE_SOCIALEa Corte di appello di Bologna del 3 agosto 2022) infondata dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 107/2023.
Con questa decisione la Corte costituzionale ha rilevato che, diversamente dalla fattispecie regolata dall’art. 54, comma 2, del d.l. n.
112 del 2008, come convertito e successivamente modificato, ove la presentazione RAGIONE_SOCIALE‘istanza di prelievo aveva una finalità meramente sollecitatoria, il rimedio introdotto per il processo amministrativo dalla legge n. 208 del 2015 non ha una funzione «puramente dichiarativa», in quanto può portare alla definizione celere del giudizio attraverso l’utilizzo di un «moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo», dato, ex art. 71-bis c.p.a. (d. lgs. n. 104/2010), dalla decisione del ricorso in camera di consiglio con sentenza in forma semplificata. Dunque, tale rimedio, introdotto dal legislatore nel 2015, costituisce -ad avviso del Giudice RAGIONE_SOCIALEe leggi – uno strumento funzionale al raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo di una più rapida definizione del giudizio. Né – ha aggiunto la Corte costituzionale contrasta con l’effettività del rimedio la circostanza che il suo utilizzo risulti mediato dalla decisione del giudice, chiamato a stabilire, in relazione alle ragioni di urgenza prospettate dall’istante, se ricorrano i presupposti relativi alla completezza del contraddittorio e RAGIONE_SOCIALE‘istruttoria; il che giustifica la possibilità di definire la controversia con sentenza in forma semplificata. Si attua così -puntualizza la sentenza in discorso – il giusto punto di equilibrio tra la necessità di garantire alla parte un rimedio effettivo, nei termini indicati anche dalla Corte europea dei diritti RAGIONE_SOCIALE‘uomo, e l’esigenza di salvaguardare il rispetto RAGIONE_SOCIALEe garanzie previste nel processo amministrativo. Si conclude, infine, chiarendo che l’attribuzione al collegio adito RAGIONE_SOCIALEa scelta sul moRAGIONE_SOCIALEo procedimentale alternativo tutela tutte le parti del giudizio e garantisce che la decisione sul rito contemperi le esigenze di sollecita trattazione, poste in risalto dall’istanza, con il pieno dispiegarsi RAGIONE_SOCIALE‘attività difensiva, alla luce RAGIONE_SOCIALEa complessità RAGIONE_SOCIALEa vicenda controversa.
Stante, quindi, la ravvisata conformità alla Costituzione (in relazione agli indicati parametri europei) e l’accertata ragionevolezza RAGIONE_SOCIALEa portata RAGIONE_SOCIALEa controversa disposizione normativa, la cui violazione costituisce oggetto di denuncia con il primo motivo di ricorso, quest’ultimo deve essere dichiarato infondato.
Pure il secondo motivo non coglie nel segno e va disatteso.
Si osserva, infatti, che anche il controinteressato nel processo amministrativo è portatore di un interesse alla celere definizione del
giudizio e, non a caso, l’art. 71, comma 2, c.p.a. non prevede limiti alla legittimazione attiva circa l’istanza di prelievo.
Non si riuscirebbe, del resto, a comprendere come la lentezza del processo amministrativo potrebbe giovare alla parte interessata al mantenimento RAGIONE_SOCIALE‘atto impugnato, se non in via di mero fatto.
Oltretutto, la circostanza stessa che l’odierno ricorrente abbia presentato domanda di equa riparazione per l’irragionevole durata del processo, processo nel quale era portatore RAGIONE_SOCIALE‘interesse alla conservazione RAGIONE_SOCIALE‘atto amministrativo, costituisce manifestazione concreta del fatto che anche tale parte va considerata onerata RAGIONE_SOCIALE‘adempimento in questione, quale rimedio preventivo per poter accedere alla tutela indennitaria garantita -ricorrendone le condizioni necessarie – dalla legge n. 89/2001.
In definitiva, il ricorso deve essere respinto.
Poiché la questione posta con il primo motivo era da considerarsi – al momento RAGIONE_SOCIALEa sua proposizione – essenzialmente nuova e si presentava obiettivamente controvertibile (tanto da doversi considerare, di seguito, risolta per effetto RAGIONE_SOCIALEa citata sopravvenuta sentenza RAGIONE_SOCIALEa Corte costituzionale n. 173/2023), sussistono le condizioni previste dall’art. 92, comma 2 c.p.c. per disporre l’integrale compensazione RAGIONE_SOCIALEe spese del presente giudizio.
Trattandosi di ricorso in materia di equa riparazione ai sensi RAGIONE_SOCIALEa legge n. 89/2021, non si applica l’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R. n. 115/2002, in tema di raddoppio del contributo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e compensa tra le parti le spese del presente giudizio.
Così deciso nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALEa Seconda Sezione civile RAGIONE_SOCIALEa