Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 884 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 1 Num. 884 Anno 2025
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 14/01/2025
ORDINANZA
sul ricorso nr. 6790/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante p.t. , rappresentata e difesa dall’avv. NOME COGNOMECODICE_FISCALE per procura speciale in calce al ricorso
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del curatore p.t. , rappresentato e difeso dall’avv. NOME COGNOME (CODICE_FISCALE per procura speciale in calce al controricorso
– controricorrente-
nonché contro
PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di RAVENNA -intimato-
avverso la sentenza nr. 127/2021 della Corte d’Appello di Bologna pubblicata in data 22/1/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 29/05/2024 dal Consigliere Relatore Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Bologna , con sentenza del 22.1.2021, ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Ravenna, previa statuizione di inammissibilità della domanda di concordato preventivo depositata dalla società, su iniziativa del P.M.
La corte del merito: i) ha ritenuto il P.M. legittimato a chiedere il fallimento in quanto lo stato di insolvenza era emerso nell’ambito di un procedimento penale promosso a carico di soggetti riconducibili ai soci di RAGIONE_SOCIALE, per il reato di associazione a delinquere finalizzata alla bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale; ii) ha osservato che nel corso del procedimento prefallimentare il contraddittorio si era correttamente dispiegato, dal momento che la debitrice, dopo aver depositato la domanda di concordato preventivo nell’imminenza dell’udienza fissata per l a sua comparizione ex art. 15 l. fall., aveva usufruito di un rinvio, concessole dal giudice delegato alla trattazione per apportare modifiche e integrazioni alla proposta; iii) ha rilevato che lo stato di insolvenza risultava dagli stessi dati e valori riportati in tale proposta, da cui emergeva il grave squilibrio fra passività e attività, mentre non v’era prova della formalizzazione di accordi transattivi fra Bushido e l’istituto di credito (UBI Banca) munito di ipoteca sugli immobili societari né del rispetto degli accordi di rate izzazione del debito verso l’erario, dai quali dunque la reclamante era decaduta.
RAGIONE_SOCIALE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a quattro motivi. Il Fallimento RAGIONE_SOCIALE ha resistito con
contro
ricorso, mentre l’ufficio del pubblico ministero è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, che denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 7 l.fall., la ricorrente contesta che il P.M. fosse legittimato a richiedere il suo fallimento. Assume che, contrariamente a quanto affermato dalla corte territoriale, nell’istanza depositata il P.M. non aveva fatto cenno ad un procedimento penale per bancarotta intentato a carico di soggetti riconducibili ai suoi soci, ma ad una iscrizione a ruolo ex mod. 45, cioè relativa a fatti non costituenti reato, e aveva inoltre richiamato una nota della G.d.F. non connessa in alcun modo alla sua presunta insolvenza nonché il decreto di inammissibilità del concordato, del quale aveva però avuto comunicazione solo quale soggetto facente parte del procedimento e non ai sensi del 2° comma dell’art. 7 l. fall.
1.1. Col secondo motivo la medesima doglianza è illustrata sotto il profilo dell’omesso esame di un fatto decisivo.
I motivi, congiuntamente esaminabili, prima ancora che infondati (cfr. Cass. n. 26407/2021, secondo cui il P.M. è legittimato a chiedere il fallimento dell’imprenditore, ai sensi dell’art. 7, n. 1, l.fall., anche se la ” notitia decoctionis” emerga da un procedimento iscritto nel registro degli atti non costituenti reato – cd. mod. 45) vanno dichiarati inammissibili ai sensi dell’art. 366 , 1° comma, nn. 4 e 6 c.p.c., in quanto contrastano in via meramente assertiva (ovvero senza riportare l’esatto contenuto dell’istanza del P.M., neppure allegata specificamente al ricorso) l’accertamento della corte del merito secondo cui l’insolvenza di COGNOME era emersa nel l’ambito di un procedimento penale aperto nei confronti di soggetti che detenevano, tramite un prestanome, l’intero capitale sociale della società.
Con il terzo motivo COGNOME denuncia violazione e/o falsa applicazione degli artt. 24 e 111 Cost. e 15 l. fall.: sostiene che nella
fase prefallimentare non le sarebbe stato garantito il diritto di difesa, in quanto il tribunale avrebbe sospeso il procedimento in attesa della decisione sulla domanda di concordato preventivo e avrebbe poi dichiarato il fallimento senza aver svolto attività istruttoria e senza aver sentito il suo legale rappresentante, non pronunciando sulla sua richiesta di rinvio per la presentazione di una memoria difensiva.
3.1. Il motivo è inammissibile per la sua assoluta genericità, atteso che la ricorrente (che non contesta di essere stata regolarmente convocata, di aver presentato, in luogo di una possibile memoria difensiva, una domanda di concordato preventivo, di aver ottenuto un termine per integrarla e di aver pertanto avuto modo di esporre le proprie ragioni in due udienze di comparazione, tenutesi il 17.6 e il 29.7.2020) si limita a lamentare la mancata concessione di un ulteriore termine a difesa nonché il mancato compimento di specifica attività istruttoria sull’istanza di fallimento (come se questa dovesse svolgersi separatamente, e non contestualmente, a quella concernente la domanda di concordato) ma non fa alcun cenno alle eventuali argomentazioni difensive che non ha potuto allegare e documentare a causa della pretesa violazione del proprio diritto al contraddittorio (argomentazioni che, peraltro, ben avrebbe potuto dedurre per la prima volta anche in sede di reclamo).
3.2. E’ dunque sufficiente richiamare al riguardo l’insegnamento consolidato di questa Corte secondo il quale i vizi dell’attività del giudice che possano comportare la nullità della sentenza o del procedimento, rilevanti ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, non sono posti a tutela di un interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma a garanzia dell’eliminazione del pregiudizio concretamente subito dal diritto di difesa in dipendenza del denunciato error in procedendo , con conseguente onere per l’impugnante di indicare il danno effettivamente arrecatogli dall’invocata nullità processuale (cfr. Cass. 13160/2020; 2626/2018, 15676/2014 e 18635/2011).
Con il quarto motivo, infine, la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5 l.fall., sostenendo che, nell’ accertare il suo stato di insolvenza, la corte del merito non avrebbe tenuto conto della documentazione prodotta in fase prefallimentare che comprovava che erano in corso di formalizzazione accordi per la definizione a saldo e stralcio delle sue posizioni debitorie verso UBI Banca ed il Condominio e per la dilazione dei restanti debiti.
4.1. Anche questo motivo (che, benché rubricato ai sensi del n. 3 dell’art. 360, 1° comma, c.p.c., è in realtà illustrato esclusivamente in fatto) va dichiarato inammissibile perché, al pari del primo motivo, dedotto in via meramente assertiva e in patente contrasto col diverso accertamento della corte del merito, che ha escluso che vi fosse prova dell’accordo con la banca nonché dell’adempimento della società alle ottenute autorizzazioni al pagamento rateale dei debiti tributari.
5 Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo
P.Q.M .
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore del controricorrente delle spese del presente giudizio, che liquida complessivamente in € 7.200, di cui € 200 per esborsi, oltre al rimborso forfettario per spese generali, in misura del 15%, e agli accessori di legge.
Dà atto, ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 maggio 2024
La Presidente
NOME