Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 1 Num. 27710 Anno 2023
Civile Ord. Sez. 1 Num. 27710 Anno 2023
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 02/10/2023
ORDINANZA
sul ricorso nr. 4624/2021 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rapp.te p.t, elettivamente domiciliata in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE, già RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t, elettivamente domiciliate in Roma, INDIRIZZO, presso lo s tudio dell’AVV_NOTAIO, rappresentate e difese dall’AVV_NOTAIO giusta procur e speciali in calce al controricorso.
-controricorrenti-
Fallimento RAGIONE_SOCIALE
– intimato – avverso la sentenza n.72/2021 della Corte d’Appello di Roma, depositata in data 8/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/9/2023 dal AVV_NOTAIO Relatore AVV_NOTAIO NOME COGNOME.
RILEVATO CHE
La Corte d’Appello di Roma, con sentenza dell’8/1/2021 , ha rigettato il reclamo proposto da RAGIONE_SOCIALE avverso la sentenza dichiarativa del suo fallimento, emessa dal Tribunale di Roma su istanza di RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e di RAGIONE_SOCIALE, rilevando, per quel che in questa sede interessa, che quest’ultima era legittimata alla proposizione della domanda in quanto cessionaria dei crediti, portati da decreti ingiuntivi definitivi, ottenuti contro la reclamante dai suoi ex dipendenti.
2 . GA.GE ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un motivo, cui RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE hanno resistito con un unico controricorso.
Il Fallimento della RAGIONE_SOCIALE è rimasto intimato.
CONSIDERATO CHE
Con l’unico motivo RAGIONE_SOCIALE denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 6,15 e 18 l.fall. per avere i giudici di merito omesso di verificare la sussistenza dei crediti fatti valere da RAGIONE_SOCIALE con l’istanza di fallimento. In particolare , la ricorrente, affittuaria dell’azienda di RAGIONE_SOCIALE, sostiene che quest’ultima , dopo aver concordato in sede di mediazione che i crediti da TFR dei dipendenti sarebbero rimasti a suo carico, li avrebbe fatti acquisire
e contro
da RAGIONE_SOCIALE – che non vi aveva interesse e che altro non è che una società di comodo- ond e liberarsi dall’obbligazione e farla fallire.
1.1 Il ricorso è inammissibile sotto un duplice profilo.
1.2. In primo luogo difetta del tutto del requisito della specificità, perché fondato su mere asserzioni della ricorrente, che non ha allegato all’atto i documenti (accordo di mediazione, visura RAGIONE_SOCIALE e/o altro) che varrebbero a corroborarle e si limita ad affermare di ave r ‘ampiamente documentato’ i fatti posti a sostegno del reclamo, senza specificare come e in quale sede lo abbia fatto.
1.3 Le doglianze della ricorrente sono inoltre prive di attinenza al decisum, perché non mettono in discussione i fatti accertati -sia pure con motivazione sintetica- dalla corte del merito, è cioè che RAGIONE_SOCIALE si era resa cessionaria dei crediti per TFR vantati verso RAGIONE_SOCIALE. dai dipendenti, consacrati in titoli esecutivi giudiziari non più contestabili, perché divenuti definitivi.
Ciò premesso, la ricorrente omette del tutto di chiarire in qual modo gli ipotetici patti da essa conclusi con la titolare dell’azienda, rilevanti semmai nei rapporti interni ( ai fini di un’eve ntuale azione di regresso) potessero comportare il venir meno della legittimazione ad agire di RAGIONE_SOCIALE, divenuta sua creditrice per effetto della cessione e avente diritto, ai sensi dell’art. art. 1292, 1° comma c.c., a rivolgersi per il pagamento a ciascuna delle condebitrici solidali.
2 In conclusione il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese del giudizio seguono la soccombenza nei confronti di RAGIONE_SOCIALE e si liquidano in dispositivo; vanno invece interamente compensate fra la ricorrente e RAGIONE_SOCIALE, atteso che, come emerge dalla lettura della sentenza impugnata, quest’ultima è stata ritenuta dal tribunale priva di legittimazione a proporre l’istanza di fallimento ,
con statuizione che non risulta essere stata impugnata in sede di reclamo e che è dunque coperta da giudicato interno.
La Corte, dichiara inammissibile il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento in favore di RAGIONE_SOCIALE delle spese del presente giudizio, che liquida in in € 7.200 di cui € 200 per esborsi, oltre Iva Cap e rimborso forfettario al 15% e dichiara interamente compensate quelle fra la stessa ricorrente e RAGIONE_SOCIALEgià RAGIONE_SOCIALE
Dà atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater d.P.R. n.115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso, se dovuto, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 12 settembre