Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 30303 Anno 2024
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Civile Ord. Sez. 3 Num. 30303 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 25/11/2024
composta dai signori magistrati:
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Presidente
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME. COGNOME
Consigliera
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere relatore
AVV_NOTAIO NOME COGNOME
Consigliere
AVV_NOTAIO. NOME COGNOME
Consigliere
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 2977 del ruolo generale dell’anno 2023, proposto da
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO (C.F.: CODICE_FISCALE), personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c.
-ricorrente-
nei confronti di
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
rappresentati e difesi dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: CODICE_FISCALE)
-controricorrenti-
nonché
COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) COGNOME NOME (C.F.: non indicato) COGNOME NOME (C.F.: CODICE_FISCALE) BARCLAYS BANK PLC (C.F.: 80123490155), in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: P_IVA), in persona del legale rappresentante pro tempore
Oggetto:
OPPOSIZIONE ALL’ESECUZIONE (ART. 615 C.P.C.)
Ad. 09/10/2024 C.C.
R.G. n. 2977/2023
Rep.
RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del legale rappresentante pro tempore RAGIONE_SOCIALE (C.F.: CODICE_FISCALE), in persona del Ministro, legale rappresentante pro tempore COGNOME NOME NOMEC.F.: CODICE_FISCALE) -intimatiper la cassazione della sentenza della Corte d’a ppello di L’Aquila n. 1087/2022, pubblicata in data 15 luglio 2022; udita la relazione sulla causa svolta alla camera di consiglio del
9 ottobre 2024 dal consigliere NOME COGNOME.
Fatti di causa
Secondo quanto emerge dalla sentenza impugnata, NOME COGNOME ha proposto opposizione avverso un atto di precetto di rilascio notificato da NOME COGNOME, evocando altresì in giudizio le altre parti indicate in epigrafe e proponendo una serie di domande, dichiarate inammissibili dal Tribunale di Chieti -Sezione distaccata di Ortona.
La Corte d’a ppello di L’Aquila ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorrono NOME, NOME, NOME COGNOME e NOME COGNOME, sulla base di tre motivi.
Resistono con controricorso NOME e NOME COGNOME.
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli altri intimati.
È stata formulata proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’ art. 380 bis , comma 1, c.p.c.; a seguito del deposito di una istanza di decisione, è stata, peraltro, disposta la trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli artt. 375 e 380 bis .1 c.p.c..
Il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza decisoria nei sessanta giorni dalla data della camera di consiglio.
Ragioni della decisione
Dopo la formulazione della proposta di definizione accelerata del ricorso, ai sensi dell’ art. 380 bis , comma 1, c.p.c., è stata
depositata una istanza di decisione del medesimo, ai sensi della predetta norma.
Tale istanza di decisione risulta presentata dal ricorrente AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO, costituito personalmente in giudizio; alla medesima non risulta allegata alcuna nuova procura speciale, in suo favore, quale difensore costituito, da parte degli altri ricorrenti non costituiti personalmente, cioè NOME, NOME e NOME COGNOME, come espressamente richiesto dall’art. 380 bis c.p.c. (è opportuno precisare, in proposito, che il documento digitale denominato come ‘ procura speciale ‘ nell’elenco delle produzioni telematiche allegate all’istanza di decisione , come disponibili per il Collegio all’atto della decisione, contiene solo una ulteriore copia di quest’ultima), né una siffatta procura si rinviene in atti; anzi, nell’istanza non si fa alcun riferimento neanche al suo eventuale avvenuto rilascio.
In realtà, non solo l’istanza di decisione, per come appare anche letteralmente formulata, risulta formalmente presentata dal solo AVV_NOTAIO, ma in essa non viene neanche adeguatamente ed espressamente specificato se uno o più degli altri r icorrenti debbano intendersi anch’essi quali parti istanti in tal senso, nonostante il mancato rilascio della necessaria procura a tal fine.
La predetta istanza contiene l’indicazione nominativa del solo citato AVV_NOTAIO COGNOME e un mero generico richiamo al fatto che vi sono altri ricorrenti, con una indicazione letterale formulata nei seguenti termini: « +ALTRI (difesi) »: non è fornita nessuna specificazione che consenta di comprendere, con chiarezza, se e quali di tali ‘NOME ALTRI (difesi) ‘ debbano intendersi anch’essi come partecipi dell’istanza di decisione o siano richiamati esclusivamente quali altri parti costituite nel procedimento di legi ttimità, pur non avendo inteso proporre l’istanza di decisione, come del resto dovrebbe indurre a ritenere la circostanza che, nell’istanza stessa, non si fa alcun riferimento all’eventuale
conferimento, da parte loro, della necessaria procura in tal senso al difensore.
Ritiene il Collegio che, in questa situazione, l’indicata istanza di decisione del ricorso (che, del resto, sarebbe in ogni caso manifestamente inammissibile, per l’assoluto difetto della nuova procura speciale richiesta dell’art. 380 bis c.p.c., da parte dei soggetti non costituiti personalmente, ma prima ancora di tale rilievo) non possa, in realtà, ritenersi effettivamente avanzata da tutti i ricorrenti, ma debba ritenersi proposta esclusivamente dal ricorrente AVV_NOTAIO (costituito personalmente in giudizio) e non, invece, da parte degli altri ricorrenti non costituiti personalmente, cioè NOME, NOME e NOME COGNOME.
A tale conclusione induce, in primo luogo, la considerazione che questi ultimi non risultano indicati chiaramente e nominativamente nell’istanza, quali parti richiedenti la decisione del ricorso a seguito della proposta di definizione accelerata del medesimo, nonché il rilievo che non vi è neanche, nell’istanza, almeno un riferimento ad una procura dai medesimi rilasciata a tale specifico fine (procura, peraltro, mai proAVV_NOTAIOa in atti ed ivi non rinvenuta).
Anche in virtù della delicatezza delle conseguenze della formulazione di una istanza di decisione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la Corte ritiene che la presentazione della stessa -soprattutto in mancanza della nuova procura speciale richiesta dalla legge (che ne determinerebbe, comunque, l’inammissibilità) -richieda un grado di certezza e specificità non ravvisabile nella specie, in ragione della formulazione generica e poco chiara dell’istanza in concreto presentata.
Ne consegue che l’istanza di decisione del ricorso deve ritenersi avanzata dal solo AVV_NOTAIO, personalmente costituito in giudizio ai sensi dell’art. 86 c.p.c. (e per il quale, dunque, è evidentemente da intendersi superato il requisito
della necessità di una nuova procura speciale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., avendo egli stesso sottoscritto l’istanza di decisione).
Il giudizio di legittimità deve, pertanto, essere dichiarato estinto in relazione alla posizione dei ricorrenti NOME, NOME e NOME COGNOME (cfr., in proposito, per tale soluzione, in analoga situazione: Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 24144 del 09/09/2024), dovendo, invece, essere deciso il ricorso esclusivamente in relazione alla posizione di NOME COGNOME: tenuto anche conto che, per quanto è possibile evincere dalla decisione impugnata, non pare trattarsi di rapporti inscindibili e, comunque, essendo possibile tale esito in virtù delle ragioni meramente processuali della presente decisione, che saranno di seguito esposte.
Tanto premesso, il ricorso deve ritenersi radicalmente improcedibile, in quanto esso risulta notificato a tutti gli intimati, a mezzo P.E.C., in data 16 gennaio 2023 , ed è stato depositato solo in data martedì 7 febbraio 2023 , quindi oltre il termine perentorio di venti giorni previsto dall’art. 369 c.p.c. (il quale, in scadenza domenica 5 febbraio 2023, è da ritenersi prorogato al primo giorno non festivo, cioè al lunedì 6 febbraio 2023 ).
È opportuno osservare che la conclusione non muterebbe, anche a voler considerare una o più delle notificazioni del ricorso effettuate a mezzo RAGIONE_SOCIALE (dopo le ore 21 del 16 gennaio 2023) come perfezionate il 17 gennaio 2023 (martedì), quanto meno per i destinatari o per alcuni di essi: in tal caso, infatti, il termine per il deposito del ricorso, pur decorrendo dal 17 gennaio 2023, sarebbe comunque scaduto il 6 febbraio 2023 (lunedì), senza alcuna proroga (va anche precisato, solo per completezza, in propos ito, che l’unica notificazione del ricorso che risulterebbe effettuata in data 17 gennaio 2023, risulta indirizzata a tale AVV_NOTAIO, ma si tratta di una notifica del tutto
priva di rilievo ai fini dell’instaurazione del giudizio di legittimità, in quanto il suddetto AVV_NOTAIO COGNOME non risulta costituito per nessuna parte nel giudizio di appello, ma parrebbe essere stato esclusivamente il difensore di COGNOME in primo grado, essendo quest’ultima costituita in appello a mezzo dell’AVV_NOTAIO COGNOME).
Il pregiudiziale rilievo appena esposto determina l’improcedibilità del ricorso proposto dall’AVV_NOTAIO in proprio (ferma restando la pregiudiziale estinzione del giudizio di legittimità in relazione alla posizione dei ricorrenti non costituiti personalmente) ed è assorbente di ogni altra questione. Si tratta, peraltro, di un rilievo pregiudiziale di improcedibilità del ricorso che assorbe anche quelli (sia di improcedibilità che di inammissibilità), evidenziati nella proposta di definizione accelerata dello stesso, in relazione ai quali non occorre, dunque, prendere posizione.
Il giudizio di legittimità è dichiarato estinto in relazione alle posizioni di NOME, NOME e NOME COGNOME; è dichiarato improcedibile il ricorso proposto da NOME COGNOME.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base dell’art. 391 c.p.c. (per le posizioni dei ricorrenti che non hanno presentato l’istanza di decisione, NOME, NOME e NOME COGNOME), nonché del principio generale di soccombenza, come in dispositivo.
La non conformità della decisione alla proposta di definizione accelerata, nemmeno quanto alla sola posizione processuale dell’AVV_NOTAIO in proprio, esclude l’applicabilità dei commi 3 e 4 dell’art. 96 c.p.c. .
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, co. 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, in relazione alla sola posizione del ricorrente NOME COGNOME.
Per questi motivi
La Corte:
-dichiara estinto il giudizio di legittimità in relazione alle posizioni di NOME, NOME e NOME COGNOME; dichiara improcedibile il ricorso proposto da NOME COGNOME;
-condanna tutti i ricorrenti, in solido, a pagare le spese del giudizio di legittimità in favore della controricorrente, liquidandole in complessivi € 6.400,00, oltre € 200,00 per esborsi, nonché spese generali ed accessori di legge;
-dà atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilità o improcedibilità dell’impugnazione) di cui all’art. 13, comma 1 quater , del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, per il versamento al competente ufficio di merito, da parte del ricorrente NOME COGNOME, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso (se dovuto e nei limiti in cui lo stesso sia dovuto), a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso nella camera di consiglio della Terza Sezione Ci-