Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 23836 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 23836 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/09/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 10/04/2024
CC
ORDINANZA
sul ricorso 30521-2022 proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato presso l’indirizzo PEC dell’avvocato NOME COGNOME, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE – RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE; – intimato – avverso la sentenza n. 673/2022 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 04/10/2022 R.G.N. 356/2022; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/04/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME.
R.G. 30521/22
Rilevato che:
Con sentenza del giorno 4.10.2022 n. 673, la Corte d’appello di Milano respingeva il gravame proposto da NOME COGNOME
NOME COGNOME, avverso la sentenza del Tribunale di Lecco che aveva respinto il ricorso promosso da quest’ultimo, volto a chiedere l’accertamento negativo del credito di cui a due avvisi bonari per redditi da lavoro autonomo e per contributi dovuti alla RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, ex art. 2 comma 26 della legge n. 335/95, per gli 1998, 1999, 2007, 2009, 2010, 2012, 2013, 2015, 2016, 2017, 2018.
Il tribunale di Lecco respingeva il ricorso ritenendo, da una parte, le sanzioni legittimamente irrogate e dall’altra, che nella specie, operasse la causa di sospensione del termine di prescrizione, ex art. 2941 comma 1 n. 8 c.c., quantomeno per le annualità 2012 e 2013, per le quali nel 2016 erano state presentate dichiarazioni correttive. Nel merito, riteneva sussistente l’obbligo di iscrizione alla gestione separata, poiché gravante su chiunque percepisca un reddito derivante dall’esercizio abituale (anc he se non esclusivo) ed anche occasionale di un’attività professionale per la quale è prevista l’iscrizione in un albo, elenco o registro.
La Corte d’appello, da parte sua e per quanto ancora d’interesse, ha confermato la sentenza di primo grado.
Avverso tale sentenza, NOME COGNOME COGNOME ricorre per cassazione sulla base otto motivi, illustrati da memoria, mentre l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non ha spiegato difese scritte.
Il RAGIONE_SOCIALE riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall’adozione della presente decisione in camera di consiglio.
Considerato che:
Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11 ed omessa mo tivazione, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5
c.p.c., perché la Corte del merito non aveva accertato la sussistenza dei presupposti per l’iscrizione obbligatoria alla gestione separata, limitandosi a fare proprie le affermazioni dell’Istituto previdenziale.
Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva fatto discendere dalla presentazione di una ulteriore dichiarazione ‘emendata’ con la compilazione del quadro RR, per le annualità 2012 e 2013, gli elementi rivelatori della coscienza e volontà del contribuente di occultare il complessivo debito, che era la circostanza necessaria e sufficiente per concretizzare l’ipotesi di sospensione della prescrizione, ex art. 2941 n. 8 c.c.
Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 2 commi 25 e 26 della legge n. 335/95, dell’art. 18 commi 1 e 2 del DL n. 98/11, convertito con modificazioni nella legge n. 111/11 ed omessa mo tivazione, in relazione all’art. 360 primo comma nn. 3 e 5 c.p.c., perché alla luce della sentenza della Corte Cost. n. 104 del 22.4.22, le sanzioni civili non avrebbero potuto essere irrogate per la mancata iscrizione presso la gestione separata RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, pri ma della data di entrata in vigore dell’art. 18 comma 12 del DL n. 98/11 cit. che interpretando autenticamente l’art. 2 comma 26 della legge n. 335 cit. aveva fissato tale obbligo di iscrizione.
Con il quarto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza per omessa o insufficiente pronuncia sulla questione, sollevata nei gradi di merito, della illegittima applicazione delle sanzioni civili, di cui all’art. 116 comma 8 lett. b della legge n. 388/2000, in relazione all’art. 360 primo comma
n. 4 c.p.c., perché tali sanzioni civili -dovute, unitamente agli interessi di mora, in caso di omesso versamento dei contributi previdenziali -, per quanto automatiche e predeterminate, non erano state irrogate secondo lo schema delineato dal d.lgs. n. 46/99, che impone il rispetto di un tempo e di una forma, mentre l’avviso bonario ricevuto, per quanto atto sostanzialmente impositivo, aveva anticipato l’irrogazione delle sanzioni che potevano essere comminate, ad avviso del ricorrente, solo con il successivo avviso di addebito, per cui doveva considerarsi illegittima l’applicazione delle sanzioni, utilizzando lo strumento del predetto avviso bonario.
Con il quinto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in riferimento agli artt. 1227, 2935 e 2941 n. 8 c.c., in relazione all’art. 360 primo comma nn. 4 e 5 c.p.c., perché l’appellante aveva dedotto che l’RAGIONE_SOCIALE era venuto a conoscenza dell’omissione contributiva nell’ottobre 2018 a seguito di richiesta del COGNOME all’ufficio pen sioni e, pertanto, era -a suo avviso – decorso il termine di legge, avendo l’Istituto previdenziale notificato il primo avviso bonario nel 2020, laddove l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE aveva precisato di essere venuto a conoscenza dei redditi dell’appellante solo a seguito dell’o perazione ‘ Poseidone ‘ , quindi vi era stato, ad avviso del ricorrente, un abuso del diritto di credito, consistito della perdurante inerzia dell’ente creditore, circostanza che incideva anche sul presunto occultamento doloso del debito.
Con il sesto motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 116 c.p.c. e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di
discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché la Corte del merito (ma anche il tribunale) aveva accertato che il COGNOME era un dottore commercialista (ma in effetti era un revisore contabile) e ciò era una condizione necessaria ma non sufficiente per iscriverlo d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in virtù del fatto che l’accertamento si era basato su un omonimo del ricorrente, con conseguente errata valutazione delle prove offerte in giudizio.
Con il settimo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, dell’art. 39 c.p.c. e di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., per erronea statuizione sulla litispendenza, per parziale identità dell’oggetto tra il presente giudizio e il giudizio di opposizione all’avviso di addebito avente ad oggetto i contributi dovuti alla gestione separata, per il periodo 1/2014-12/2014.
Con l’ottavo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di nullità della sentenza di appello, in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., in riferimento agli artt. 352 e 437 c.p.c., per essere stata decisa la lite nel merito, in occasione della camera di consiglio, fissata per la discussione della fase cautelare.
Il primo motivo è inammissibile perché generico; infatti, dalla sua lettura non vi è alcuna argomentazione della asserita violazione delle norme indicate in rubrica, limitandosi la proposta censura all’affermazione, di per sé non rilevante, che la Corte d’ appello aveva fatto proprie gli assunti del resistente Istituto.
Il secondo motivo è inammissibile; infatti, vi è un accertamento espresso dalla Corte territoriale, secondo cui la presentazione di una dichiarazione ‘emendata’ nel 2016, relativamente alle
annualità 2012 e 2013, nella quale veniva compilato per la prima volta il quadro RR (cfr. doc. 7 del fascicolo di primo grado, indicato alla p. 3 della sentenza impugnata) doveva, ad avviso della Corte d’appello, considerarsi sintomatico della consapevolez za dell’omissione contributiva (che, quindi, la medesima Corte non ha desunto in via automatica dalla mera omessa compilazione del predetto quadro RR): quindi, la predetta Corte territoriale ha compiuto un accertamento, che il ricorrente ha inteso contestare, ma in termini di semplice dissenso.
Il terzo motivo è inammissibile per difetto di specificità, perché non riporta in ricorso l’indicazione delle annualità che il ricorrente non reputa soggette al trattamento sanzionatorio e l’ammontare delle sanzioni dovute per ciascun anno, così da non mettere questa Corte in condizione di valutare la fondatezza della pretesa.
Il quarto motivo è infondato; infatti, la Corte d’appello ha correttamente precisato che le sanzioni decorrono dalla scadenza naturale dei termini di pagamento dei contributi previdenziali, per cui non vi era stata nessuna applicazione anticipata delle sanzioni, che erano state invece disposte proprio con gli avvisi bonari oggetto d’impugnazione.
Il quinto motivo è inammissibile, perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura nei gradi di merito, così che la doglianza appare formulata per la prima volta in sede di legittimità ed è, inoltre, inconferente, perché riferita a una circostanza di fatto che er a stata contestata dall’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in secondo grado.
Il sesto motivo è inammissibile sia perché il ricorrente non riporta dove e quando abbia svolto analoga censura davanti alla Corte di appello (visto che la medesima erronea valutazione era
stata, in tesi, espressa dal giudice di primo grado) sia perché si contesta un accertamento in fatto, di competenza esclusiva del giudice del merito, in presenza di una doppia decisione ‘conforme’, sugli stessi fatti, da parte del giudice di primo e secondo grado, circostanza che preclude la deduzione del vizio di cui all’art. 360 primo comma n. 5 c.p.c.
Il settimo motivo è infondato, in quanto, come accertato dalla Corte d’appello, la allegazione al presente giudizio degli atti del giudizio di opposizione all’avviso di addebito per i contributi del 2014, è stata effettuata ai soli fini della sospensione della esecutività della emananda sentenza, trattandosi peraltro, in questo giudizio, di un’azione di accertamento negativo del credito e non di azione di condanna (pertanto, in effetti, non c’ era nulla da sospendere in questo giudizio), né inoltre viene dedotto quale sarebbe la concreta lesione del diritto di difesa del ricorrente.
L’ottavo motivo è inammissibile, perché non decisivo, avendo la Corte d’appello deciso legittimamente il merito del presente giudizio unitamente all’istanza cautelare , trattandosi di rito del lavoro, in virtù del principio di speditezza ed economia processuale che caratterizza tale rito.
La mancata costituzione dell’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE esonera il RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dal provvedere sulle spese.
Sussistono i presupposti per il versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato a titolo di contributo unificato.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Rigetta il ricorso.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, ove
dovuto, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello corrisposto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso articolo 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10.4.24