Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 13336 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 13336 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 14/05/2024
ORDINANZA
sul ricorso 17672-2021 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– resistente con mandato – nonchè da: RICORSO SUCCESSIVO SENZA N.R.G.:
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE iscrizione
R.G.N. 17672/2021
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
COGNOME.
Rep.
Ud. 11/04/2024
CC
RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– ricorrente successivo –
contro
COGNOME NOME;
– intimato –
avverso la sentenza n. 596/2020 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 29/12/2020 R.G.N. 197/2020;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2024 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
A seguito di cassazione con rinvio disposta da questa Corte con ordinanza n.1650 del 20 20, la Corte d’appello di Bologna, in parziale riforma RAGIONE_SOCIALE pronuncia di primo grado, dichiarava che l’iscrizione d’ufficio dell’ingegnere NOME COGNOME alla Gestione separata disposta dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a partire dall’anno 2005 era legittima, ma che le sanzioni civili dovevano essere parametrate alla fattispecie dell’omissione e non dell’evasione contributiva.
Affermava la Corte che non era mai stato contestato nei precedenti gradi di merito da parte di COGNOME, e anzi egli stesso ne dava atto nel ricorso introduttivo, che il reddito posto a base dell’iscrizione d’ufficio alla Gestione
separata derivasse da attività di libero professionista svolta abitualmente, con titolarità di partita IVA, e versamento del solo contributo integrativo a RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE. In conseguenza, i contributi erano dovuti all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e andavano restituiti allo stesso RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE che, in ottemperanza alla sentenza dalla Corte d’appello poi cassata in sede di legittimità, li aveva corrisposti a COGNOME. Quanto alle sanzioni civili, riteneva la Corte che l’incertezza interpretativa in ordine all’obbligo contributivo e lo spontaneo pagamento da parte di COGNOME delle annualità contributive successive alla disposta iscrizione d’ufficio erano indice di sicura buona fede.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ha presentato ricorso fondato su sette motivi, illustrati da memoria.
L’ RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE ha presentato ricorso successivo, da qualificarsi come incidentale, fondato su un motivo, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso principale COGNOME NOME deduce la violazione degli artt. 384, 394, 112, 324, 345, 437 c.p.c., 2909 e 2967 c.c., per avere la Corte ritenuto che non fosse contestata l’abitualità dell’attività di libero professionista, in tal modo compiendo un accertamento che andava oltre i limiti imposti dal giudizio di rinvio, avendo l’RAGIONE_SOCIALE solo nel giudizio di rinvio, per la prima volta, eccepito la sussistenza di tale requisito per l’iscrizione alla Gestione separata.
Con il secondo motivo di ricorso principale COGNOME NOME la deduce violazione degli artt.416, 437, 112, 115 c.p.c. e 2697 c.c., per avere la Corte ritenuto non contestato in giudizio la produzione di un reddito derivante da attività abituale di libero professionista nonostante l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avesse mai allegato tale circosta nza di fatto, e potendosi applicare l’art.115 c.p.c. solo dopo un’allegazione specifica dei fatti.
Con il terzo motivo di ricorso principale COGNOME NOME è denunciata la violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., degli artt.2697 e 2729 c.c., nonché dell’art.2, co.26 RAGIONE_SOCIALE legge n.335 del 1995, per avere la Corte affermato l’abitualità dell’attività in mancanza di prova fornita da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE e non potendo le affermazioni difensive di parte contenute nel ricorso introduttivo costituire piena prova.
Con il quarto motivo di ricorso principale COGNOME NOME deduce violazione degli artt.115, 116 e 384 c.p.c., nonché dell’art.2, co.26 RAGIONE_SOCIALE legge n.335 del 1995 e dell’art.53, co.1 del d.P.R. n.917 del 1986, per avere la Corte d’appello ritenuto l’abitualità dell’attività professionale.
Con il quinto motivo di ricorso principale COGNOME NOME deduce violazione degli artt.115, 116, 125, 228, 229, 384 c.p.c., 2, co.26 RAGIONE_SOCIALE legge n.335 del 1995, nonché degli artt.2730, 2733 c.c. per avere la Corte ritenuto la natura confessoria delle dichiarazioni contenute in ricorso introduttivo di primo grado, nonostante il ricorso non fosse sottoscritto dalla parte e mancasse di animus confitendi.
Con il sesto motivo di ricorso principale COGNOME NOME deduce violazione degli artt.112, 115, 116 c.p.c., degli
artt.2033, 2041 e 2967 c.c. per avere la Corte ritenuto che COGNOME non avesse contestato l’ an e il quantum RAGIONE_SOCIALE pretesa dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Con il settimo motivo di ricorso principale COGNOME NOME deduce violazione dell’art.116, co.8 RAGIONE_SOCIALE legge n.388 del 20 00, per avere la Corte d’appello applicato le sanzioni civili nonostante la mancanza di un obbligo contributivo.
Con l’unico motivo di ricorso incidentale, l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione dell’art.116, co.8, lett. a) e b) RAGIONE_SOCIALE legge n. 388 del 2000 per avere la Corte ritenuto l’omissione contributiva, essendo pacifico che COGNOME non aveva comunicato all’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE i dati relativi al reddito prodotto per l’attività di ingegnere, essendosi limitato a indicarli nel modello fiscale, con conseguente autono mo accertamento da parte dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
I primi sei motivi del ricorso principale possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione. Essi sono per un verso inammissibili e per altro infondati.
I motivi sono inammissibili per difetto di autosufficienza nella parte in cui deducono che l’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE non avrebbe mai allegato nelle difese di primo grado l’abitualità dell’attività e che solo in sede di giudizio di rinvio avrebbe eccepito tale abitualità. I motivi di ricorso non trascrivono, né rimportano in modo dettagliato, il contenuto delle difese svolte dall’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE in primo grado e in sede di giudizio di rinvio.
Ancora, i motivi sono inammissibili laddove criticano un accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello relativamente alla sussistente dell’abitualità dell’attività. In particolare, la Corte ha accertato che l’abitualità
dipendeva dal fatto che COGNOME: a) era titolare di partita iva dal 2003; b) aveva prodotto redditi derivanti dall’attività di ingegnere per vari anni in modo continuativo, dal 2005 fino al 2013.
Tale accertamento in fatto era stato devoluto da questa Corte con l’ordinanza di rinvio, la quale aveva deciso solo sulla questione di diritto dell’obbligo di iscrizione alla Gestione separata per l’ingegnere che abbia versato a RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE solo il contributo integrativo. Tale accertamento di fatto, compiuto dalla sentenza impugnata, non ha dunque violato l’art.384 c.p.c.
Trattasi poi di un accertamento di fatto sindacabile in sede di legittimità nei soli limiti dell’art.360, co.1, n.5 c.p.c., ovvero mediante allegazione di un fatto decisivo oggetto di discussione e omesso dalla decisione impugnata; nessuna allegazione in tal senso contiene il ricorso.
Quanto poi alla deduzione RAGIONE_SOCIALE prova dell’abitualità in base alle affermazioni contenute nel ricorso introduttivo RAGIONE_SOCIALE parte, va rilevato che: a) vi è inammissibilità, per difetto di autosufficienza, RAGIONE_SOCIALE censura che deduce la mancata sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte del ricorso introduttivo -donde impossibilità di qualificare le affermazioni ivi contenute come confessione; il motivo infatti non trascrive il contenuto del ricorso introduttivo di primo grado, né ne riporta specificamente il contenuto, onde con sentire l’immediata verifica RAGIONE_SOCIALE mancanza di sottoscrizione RAGIONE_SOCIALE parte.
Per il resto, basta ricordare che la prova dell’abitualità può bene essere raggiunta anche dal contegno difensivo RAGIONE_SOCIALE parte, ai sensi dell’art.116 c.p.c., il quale può costituire unica e sufficiente fonte di prova idonea a
sorreggere la decisione (Cass. n.14748 del 2007). È poi ininfluente che tale contegno difensivo integri confessione giudiziale, poiché è sufficiente, ai fini dell’art.116 c.p.c., l’ammissione difensiva non costituente confessione (Cass. n. 2806 del 1983).
Il settimo motivo del ricorso principale è fondato.
Emerge dagli atti che le sanzioni civili, pari alla somma di € 2.036,61, sono riferite al l’anno 2005, ovvero ad epoca antecedente l’entrata in vigore del d.l. n.98 del 2011.
La sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n.55/2024 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art.18, co .12 del d.l. n.87 del 2011, convertito, con modificazioni, nella legge n.111 del 2011, nella parte in cui non prevede che gli ingegneri e architetti non iscritti alla cosiddetta RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, per essere contemporaneamente iscritti presso altra gestione previdenziale obbligatoria, ai sensi dell’art.21 l. n.6 del 1981 , tenuti all’obbligo di iscrizione alla Gestione separata costituita presso l’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, sono esonerati dal pagamento, in favore dell’ente previdenziale, delle sanzioni civili per l’omessa iscrizione con riguardo al periodo anteriore alla sua entrata in vigore.
Tale sentenza applicabile al caso di specie, ai sensi dell’art.136 Cost., implica che l’importo delle sanzioni civili non è dovuto.
L’accoglimento del settimo motivo determina l’assorbimento del ricorso incidentale dell’RAGIONE_RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Conclusivamente, la sentenza va cassata in relazione all’accoglimento del settimo motivo di ricorso principale e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, dichiarando che
COGNOME non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.
Le spese dell’intero processo sono compensate in relazione alla sopravvenienza RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte Costituzionale n.55 del 2024.
P.Q.M.
dichiara che COGNOME NOME non è tenuto al pagamento delle sanzioni civili relative alla sua iscrizione alla Gestione separata per l’anno 2005.