SENTENZA TRIBUNALE DI ROMA – N. R.G. 00000553 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di RAGIONE_SOCIALE SEZIONE LAVORO
Il Tribunale, nella persona del giudice designato Dott.AVV_NOTAIO NOME COGNOME, all’udienza del 14.11.2025 ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
nella causa lavoro di I grado iscritta al N. NUMERO_DOCUMENTO promossa da:
rappresentata e difesa dagli AVV_NOTAIO Ti NOME COGNOME e NOME COGNOME giusta delega in atti con elezione di domicilio in indirizzo telematico
Contro
rappresentato e difeso dall’ AVV_NOTAIO giusta delega in atti con elezione di domicilio in INDIRIZZO
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso n. RG 553/2025, conveniva in giudizio l’ chiedendo al giudice adito di accogliere le seguenti conclusioni:
accertare e dichiarare l’insussistenza dei requisiti oggettivi e soggettivi richiesti dalla norma per l’iscrizione della sig.ra alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti, e, per l’effetto, dichiarare nullo, inefficacie e comunque annullare l’avviso di addebito l’avviso di addebito n. 397202400218388 con il quale ha richiesto a quest’ultima il pagamento della somma pari ad € 4.969,81 a titolo di contributi per il periodo da marzo 2022 a dicembre 2023 a seguito della sua iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti a far data dal 1 marzo 2022;
in ogni caso, per quanto occorrer possa, accertare e dichiarare l’illegittimità di ogni altro atto e/o provvedimento a questi presupposto, collegato, connesso, antecedente o successivo e, in particolare, del provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO del 18 luglio 2022 con il quale l’ ha iscritto d’ufficio la sig.ra
alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti a far data dal 10 marzo 2022 e con decorrenza del relativo obbligo contributivo dal 1 marzo 2022.
Con vittoria di spese, compensi ed onorari come per legge, oltre alla refusione del contributo unificato versato.
Esponeva la ricorrente che in data 15 aprile 2022 l’ informava la sig.ra di aver ricevuto dalla RAGIONE_SOCIALE una comunicazione con la quale evidenziava all’Ente previdenziale che la società RAGIONE_SOCIALE di cui l’odierna attrice è socia ‘…ha intrapreso un’attività imprenditoriale nel settore RAGIONE_SOCIALE/turismo/terziario, con iscrizione al Registro delle imprese al n. NUMERO_DOCUMENTO ed inizio attività dal 10/03/2022…’ ; che in data 11 luglio 2022 (ricevuta dall’Amministrazione in data 12 agosto 2022) la ricorrente trasmetteva all’ una comunicazione in cui dichiarava di non essere tenuta all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti in quanto, pur essendo socia della RAGIONE_SOCIALE, la medesima non aveva alcuna partecipazione attiva al lavoro aziendale; che nonostante ciò, in data 18 luglio 2022 l’ comunicava il provvedimento n. NUMERO_DOCUMENTO con il quale iscriveva d’ufficio l’odierna ricorrente alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti a far data dal 10 marzo 2022 e con decorrenza del relativo obbligo contributivo dal 1 marzo 2022 ; che con PEC del 4 dicembre 2022 il sig. – in qualità di Amministratore unico della RAGIONE_SOCIALE – ribadiva all’ che la qualifica di socio della sig.ra non comportava alcuna partecipazione abituale o prevalente al lavoro aziendale, sottolineando l’insussistenza dei presupposti normativi per l’iscrizione d’ufficio alla RAGIONE_SOCIALE Commercianti; che l’ ha ora notificato alla sig.ra l’avviso di addebito n. 397202400218388 con il quale ha richiesto a quest’ultima il pagamento della somma pari ad € 4.969,81 a titolo di contributi per il periodo da marzo 2022 a dicembre 2023 a seguito della sua iscrizione alla
RAGIONE_SOCIALE Commercianti a far data dal 1 marzo 2022.
Tanto premesso in fatto, la parte ricorrente eccepiva la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 662 del 1996, la violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa e trasparenza; l’ eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione. travisamento dei fatti e falsità dei presupposti; sviamento di potere e ingiustizia manifesta.
Eccepiva , altresì, la violazione e/o falsa applicazione della legge n. 662 del 1996. violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità, buon andamento dell’azione amministrativa e trasparenza, eccesso di potere in tutte le sue figure sintomatiche e in particolare per illogicità, irrazionalità, difetto di istruttoria e difetto di motivazione, travisamento dei fatti e falsità dei presupposti. sviamento di potere. ingiustizia manifesta.
Si costituiva in giudizio l’ contestando il ricorso di cui chiedeva il rigetto siccome infondato in fatto ed in diritto.
Il giudice, alla odierna udienza, all’ esito del deposito di note autorizzate, decideva con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L’opposizione è fondata e va accolta sulla base dei principi espressi dalla Suprema Corte nella sentenza n. 4440 del 21.2.2017: ‘ La disciplina relativa alla gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali e del terziario è stata, come noto, modificata dall’art. 1,comma 203, I. n. 662/1996, il quale, nel riformulare l’art. 29, comma 1°, I. n. 160/1975, ha previsto che l’obbligo di iscrizione nella gestione assicurativa degli esercenti attività commerciali di cui alla legge n.613/1966 sussiste per i soggetti che siano in possesso dei seguenti requisiti:
siano titolari o gestori in proprio di imprese che, a prescindere dal numero dei dipendenti, siano organizzate e/o dirette prevalentemente con il lavoro proprio e dei componenti la famiglia, ivi compresi i parenti e gli affini entro il terzo grado, ovvero siano familiari coadiutori preposti al punto di vendita;
abbiano la piena responsabilità dell’impresa ed assumano tutti gli oneri ed i rischi relativi alla sua gestione (ancorché tale requisito non sia richiesto per i familiari coadiutori preposti al punto di vendita nonché per i soci di società a responsabilità limitata);
partecipino personalmente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza;
siano in possesso, ove previsto da leggi o regolamenti, di licenze o autorizzazioni e/o siano iscritti in albi, registri e ruoli.
Presupposto imprescindibile per l’iscrizione alla gestione commercianti è dunque pur sempre la prestazione di un’attività lavorativa abituale all’interno dell’impresa, sia essa gestita in forma individuale che societaria: e ciò perché – come a suo tempo rimarcato da Cass. S.U n.3240 del 2010 – l’assicurazione obbligatoria non intende proteggere l’elemento imprenditoriale del lavoro autonomo, ma piuttosto accomunare commercianti, coltivatori diretti e artigiani ai lavoratori dipendenti in ragione dell’espletamento di attività lavorativa abituale e prevalente all’interno dell’impresa.
E’ piuttosto il caso di chiarire che, a parere del Collegio, i requisiti congiunti di abitualità e prevalenza dell’attività del socio di società a responsabilità limitata (l’onere della prova dei quali è a carico dell’ sono da riferire all’attività lavorativa espletata dal soggetto considerato in seno all’impresa che costituisce
l’oggetto della società, ovviamente al netto dell’attività eventualmente esercitata in quanto amministratore, per la quale semmai ricorre l’obbligo dell’iscrizione alla gestione separata di cui alla legge n. 335/1995. Detto altrimenti, va assicurato alla gestione commercianti il socio di società a responsabilità limitata che si dedica abitualmente e prevalentemente al lavoro in azienda, indipendentemente dal fatto che il suo apporto sia prevalente rispetto agli altri fattori produttivi (naturali, materiali e personali) dell’impresa, come invece ritenuto da Cass. nn. 3835 e 17370 del 2016: una tale accezione del requisito della “prevalenza”, infatti, meglio si attaglia alla lettera della disposizione, volta all’evidenza a valorizzare l’elemento del lavoro personale, e meglio aderisce alla ratio dell’estensione dell’obbligo assicurativo introdotto dal legislatore per i soci di società a responsabilità limitata, dal momento che include nell’area di applicazione dell’assicurazione commercianti tutti i casi in cui l’attività del socio, ancorché abituale e prevalente rispetto al resto delle sue proprie attività, non possa essere ritenuta preponderante rispetto agli altri fattori produttivi dell’impresa.
Del resto, risulta dai lavori preparatori (e segnatamente dal parere n.926/1998, reso dal Consiglio di Stato su interpello del Ministero RAGIONE_SOCIALE Lavoro) che l’art. 1, comma 203, I. n. 662/1996, è stato introdotto, tra l’altro, per eliminare i dubbi che erano stati sollevati a proposito dell’iscrizione nella gestione dei soci di società a responsabilità limitata, dato che su costoro non grava logicamente alcun rischio nella conduzione dell’impresa: si voleva in altri termini evitare che, grazie allo schermo della struttura societaria, la prestazione di lavoro resa dal socio nell’impresa sociale fosse sottratta alla contribuzione previdenziale e, al contempo, superare la preesistente disparità di trattamento dei titolari di ditte individuali e dei soci di società di persone rispetto ai soci di società a responsabilità limitata ‘.
Orbene, nel caso in esame, nessuna prova è stata offerta dall’ in ordine ai requisiti richiesti per la iscrizione, tenuto conto della specifica contestazione svolta dall’ opponente e della memoria dell’ .
Da ciò consegue che l’ opposizione va accolta e per l’effetto dichiarato che nulla è dovuto dall’ opponente in relazione all’ avviso di addebito n. 397202400218388
Le spese di lite seguono la soccombenza .
P. Q. M.
Accoglie l’ opposizione e per l’effetto dichiara che nulla è dovuto dall’ opponente in relazione all’ avviso di addebito n. 397202400218388
Condanna l’ al pagamento delle spese di lite che liquida complessivamente in € 2450,00, oltre iva e cpa .
RAGIONE_SOCIALE 14.11.2025 IL GIUDICE DottAVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO