Sentenza di Cassazione Civile Sez. L Num. 17111 Anno 2024
Civile Sent. Sez. L Num. 17111 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/06/2024
SENTENZA
sul ricorso 2345-2017 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio degli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, COGNOME NOME, elettivamente domiciliati in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, che li rappresenta e difende;
– controricorrente –
nonchè contro
Oggetto
R.G.N. 2345/2017
COGNOME.
Rep.
Ud. 14/02/2024
PU
RAGIONE_SOCIALE, in persona dei rispettivi Ministri pro tempore, rappresentati e difesi ope legis dall’RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALEO STATO presso i cui Uffici domiciliano in ROMA, ALLA INDIRIZZO;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 3708/2016 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 20/07/2016 R.G.N. 4142/2013; udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella pubblica udienza del 14/02/2024 dal AVV_NOTAIO COGNOME; udito il P.M. in persona del AVV_NOTAIO che ha concluso per il rigetto del ricorso; udito l’AVV_NOTAIO.
R.G. 2345/17
Svolgimento del processo
Con sentenza del 20.7.2016 n. 3708, la Corte d’appello di Roma accoglieva il gravame di COGNOME NOME e COGNOME NOME, avverso la sentenza del tribunale di Roma che aveva dichiarato improcedibile il ricorso, all’esito del regolamento di giurisdizione proposto presso la Corte di Cassazione che aveva ritenuto la giurisdizione del giudice ordinario, trattandosi di impiego pubblico contrattualizzato, con riferimento al trattamento retributivo dei ricorrenti e alle modalità RAGIONE_SOCIALE sua erogazione, in un periodo di tempo che si collocava ampiamente dopo il 30.6.1998. In particolare, il tribunale a supporto RAGIONE_SOCIALE propria pronuncia d’improcedibilità, aveva accertato che la notifica del ricorso era stata effettuata all’RAGIONE_SOCIALE presso l’Avvocatura erariale, ma quando tale ente era già stato incorporato nell’RAGIONE_SOCIALE, che ha una sua avvocatura interna all’ente, così che la notifica doveva considerarsi inesistente, dal momento che difettava qualsivoglia collegamento tra il luogo RAGIONE_SOCIALE sua esecuzione e il destinatario RAGIONE_SOCIALEo stesso, e non soltanto nulla, ipotesi nella quale avrebbe operato il primo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 291
c.p.c. e la costituzione del convenuto avrebbe sanato la decadenza. Secondo il tribunale, la costituzione in giudizio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE era infatti idonea a determinare il venir meno dei vizi RAGIONE_SOCIALE notifica inesistente solo con effetti ex nunc, ma nel frattempo era decorso il termine per riassumere il giudizio; infatti, sempre ad avviso del primo giudice, non era ipotizzabile la rinnovazione di un atto giuridicamente inesistente, mancando una disposizione che consenta al giudice di rinnovare un termine per la notifica del ricorso e del decreto presidenziale che non era stata mai effettuata.
La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimento del gravame dei sigg.ri COGNOME NOME e COGNOME NOME ha, in via preliminare, ritenuto che il ricorso di primo grado dovesse ritenersi procedibile, in quanto, richiamando giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto che in tema di riassunzione, il meccanismo per la riattivazione del rapporto processuale interrotto si realizza distinguendosi il momento RAGIONE_SOCIALE rinnovata editio actionis da quello RAGIONE_SOCIALE vocatio in ius , sicché una volta eseguito tempestivamente il deposito del ricorso in cancelleria, il termine di sei mesi di cui all’art. 305 c.p.c. non ha alcun ruolo nella successiva notifica RAGIONE_SOCIALE‘atto, volta a garantire il corretto ripristino del contraddittorio. Più in particolare, la riassunzione del processo, si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte nell’atto di riassunzione, il quale opera in termini oggettivi ed è valido, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘ar t. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi sufficienti ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che, non incide sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE riassunzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘unito decreto, idonea, invece, al ripristino del contraddittorio nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole proprie RAGIONE_SOCIALE vocatio in ius , sicché ove essa sia viziata o inesistente o comunque non correttamente compiuta per erronea o incerta individuazione del soggetto che deve costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine, ma non può dichiarare l’estinzione del processo.
Nel merito, la Corte d’appello accoglieva la domanda dei lavoratori, ritenendo illegittima la cancellazione ex tunc degli stessi dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto erano stati assunti dall’RAGIONE_SOCIALE (e poi assegnati all’RAGIONE_SOCIALE) dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 75/1970 e a loro carico erano state effettuate le trattenute per il fondo RAGIONE_SOCIALE dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE. L ‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge n. 75/70 stabiliva al comma 2 che i fondi integrativi di RAGIONE_SOCIALE, previsti dai regolamenti di taluni enti, sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE predetta legge. Successivamente, il d.lgs. n. 124 del 1993, all’art. 18 comma 9, nel sancire l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 70/75, ha stabilito che i dipendenti degli enti di cui alla legge n. 70 cit., assunti successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge medesima, potevano chiedere di essere iscritti al fondo RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. Pertanto, ad avviso RAGIONE_SOCIALE Corte del merito, la cancellazione dal Fip degli appellanti era illegittima, perché quando la stessa veniva disposta nel 2001, già si era verificata la condizione di cui alla disposizione da ultimo citata, atteso che le trattenute dallo stipendio mensile dei lavoratori appellanti RAGIONE_SOCIALE‘importo dei ratei da versare al suddetto fondo erano già state effettuate dall’Istituto e ciò implicava riconoscimento e accettazione da parte RAGIONE_SOCIALE‘ente RAGIONE_SOCIALE volontà dei lavoratori di avvalersi RAGIONE_SOCIALEe prestazioni pensionistiche integrative del suddetto fondo.
Avverso la sentenza RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello, l’RAGIONE_SOCIALE ricorre per cassazione, sulla base di due motivi, mentre COGNOME NOME e COGNOME NOME hanno resistito con controricorso, illustrato da memoria; anche il RAGIONE_SOCIALE e il RAGIONE_SOCIALE si sono costituiti con unico controricorso, chiedendo la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere, alla luce RAGIONE_SOCIALE rinuncia all’azione da parte de i controricorrenti, nei confronti degli stessi.
Il PG ha concluso verbalmente nel senso RAGIONE_SOCIALE‘infondatezza del ricorso RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE.
Il collegio riserva sentenza, nel termine di novanta giorni dall’adozione RAGIONE_SOCIALE decisione in camera di consiglio.
Motivi RAGIONE_SOCIALE decisione
Con il primo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 59 commi 2 e 4 RAGIONE_SOCIALE legge n. 69/09 e la falsa applicazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c., in combinato disposto con l’art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 primo comma n. 4 c.p.c., perché erroneamente, la Corte d’appello aveva dichiarato che il ricorso in primo grado fosse procedibile, a fronte di una notifica del ricorso e del decreto giuridicamente inesistente e del decorso del termine perentorio di riproposizione RAGIONE_SOCIALE domanda e ciò a seguito RAGIONE_SOCIALE decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Cassazione che aveva attribuito la giurisdizione al giudice ordinario.
Con il secondo motivo di ricorso, l’RAGIONE_SOCIALE deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, la violazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124 del 1993, RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge n. 70/75, RAGIONE_SOCIALE‘art. 21 comma 8 del d.lgs. n. 252/05 e RAGIONE_SOCIALE‘art. 1418 c .c., in relazione all’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché erroneamente, la Corte del merito aveva ritenuto illegittima la cancellazione ex tunc di COGNOME NOME NOME COGNOME NOME dal RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, in quanto, a suo dire, erano stati assunti dall ‘RAGIONE_SOCIALE (e poi assegnati all’RAGIONE_SOCIALE) dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 75/1970 e a loro carico erano state effettuate le trattenute per il fondo RAGIONE_SOCIALE dei dipendenti ex RAGIONE_SOCIALE, quando, invece, alla luce RAGIONE_SOCIALEe norme di cui alla rubrica, non avrebbero dovuto essere proprio iscritti al predetto fondo RAGIONE_SOCIALE, perché non era mai entrato in vigore il decreto ministeriale che avrebbe dovuto approvare i criteri attuariali aggiornati, elaborati dagli enti interessati, per determinare l’onere per la ricon giunzione o per il riscatto a qualsiasi titolo.
Il primo motivo è infondato.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, ‘La riassunzione del processo si perfeziona nel momento del tempestivo deposito del ricorso in cancelleria con la richiesta di fissazione RAGIONE_SOCIALE‘udienza, senza che rilevi l’eventuale inesatta
identificazione RAGIONE_SOCIALE controparte nell’atto di riassunzione, dal momento che tale atto è valido, per raggiungimento RAGIONE_SOCIALEo scopo, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 156 c.p.c., quando contenga gli elementi idonei ad individuare il giudizio che si intende proseguire. Ne consegue che non incide sulla tempestività RAGIONE_SOCIALE riassunzione, ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 305 c.p.c., la successiva notifica del ricorso e RAGIONE_SOCIALE‘unito decreto, atta invece alla realizzazione del contraddittorio, nel rispetto RAGIONE_SOCIALEe regole proprie RAGIONE_SOCIALE “vocatio in ius”, sicché, ove essa sia stata omessa nei confronti del soggetto che doveva costituirsi, il giudice è tenuto ad ordinarne la rinnovazione, con fissazione di nuovo termine (in applicazione analogica RAGIONE_SOCIALE‘art. 291 c.p.c.) entro un termine necessariamente perentorio la cui inosservanza determinerà, se del caso, l’estinzione del giudizio ai sensi del citato articolo in combinato disposto con l’art. 307,comma 3 c.p.c.’ (Cass. n. 6921/19, cfr. Cass. nn. 2174/16, 7161/15, 21869/13, secondo le quali il giudice deve ordinare la rinnovazione RAGIONE_SOCIALE notifica, fissando un nuovo termine e non può dichiarare l’estinzione del processo, ove la notifica del ricorso e del decreto sia viziata o inesistente) .
A tale orientamento va data continuità; pertanto, correttamente la Corte del merito ha ritenuto l’originario ricorso procedibile, provvedendo ad esaminarlo nel merito.
Il secondo motivo è fondato.
In via preliminare, vanno individuati i principali riferimenti normativi d’interesse, in particolare, l’art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge n. 70 del 1975 (Disposizioni sul riordinamento degli enti pubblici e del rapporto di RAGIONE_SOCIALE del personale dipendente): ‘1. Finchè non sarà provveduto con apposito provvedimento di legge al riordinamento con criteri unitari del trattamento pensionistico del personale degli enti contemplati nella presente legge, il trattamento stesso è disciplinato dalla legge sull’assicurazione obbligatoria o dalle speciali disposizioni di legge che prevedono trattamenti pensionistici sostitutivi o che comportano la esclusione o l’esonero dall’assicurazione stessa. 2. I fondi integrativi di RAGIONE_SOCIALE previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già
cessato dal servizio alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE presente legge’ .
Inoltre, secondo l’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124/93 (Disciplina RAGIONE_SOCIALEe forme pensionistiche complementari, a norma RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, comma 1, lettera v, RAGIONE_SOCIALE legge 23 ottobre 1992, n. 421): ‘ I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, assunti successivamente alla data di entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge medesima, possono chiedere di essere iscritti al fondo RAGIONE_SOCIALE costituito presso l’ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi. È abrogato il secondo comma RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE predetta legge. I dipendenti previsti dall’art. 74, commi primo e secondo, del decreto del Presidente RAGIONE_SOCIALE Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che non abbiano esercitato il diritto di opzione entro i termini di cui all’art. 75 del citato decreto, hanno facoltà di ricostituire le precedenti posizioni assicurative presso i fondi integrativi previsti dagli ordinamenti degli enti di provenienza. L’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà di cui al presente comma è posto a totale carico dei dipendenti stessi secondo aggiornati criteri attuariali elaborati dagli enti interessati, da approvarsi con decreto del AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il AVV_NOTAIO del tesoro. Tali facoltà debbono essere esercitate a pena di decadenza entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto ‘ .
Sulla base di tale disposto normativo, va verificato per gli odierni ricorrenti – assunti presso l’RAGIONE_SOCIALE il 3.12.75 (e assegnati all ‘RAGIONE_SOCIALE dall’1.4.83) e cioè, dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 70/75 di riordino degli Enti pubblici del Parastato – iscritti al RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE con relativo versamento dei contributi mediante trattenute sullo stipendio, se tale iscrizione sia avvenuta nel rispetto RAGIONE_SOCIALE normativa sopra indicata , come ritenuto dalla Corte d’appello di Roma.
Ciò detto, va rilevato come la Corte di appello non abbia affrontato e risolto la questione del l’assenza del decreto ministeriale attuativo dei criteri attuariali che avrebbero dovuto essere emanati dagli Enti interessati e se tale mancanza potesse incidere o meno sulla validità RAGIONE_SOCIALE domanda di iscrizione al
RAGIONE_SOCIALE e ciò in ragione del fatto che non risultavano fissati né il dies a quo del termine di decadenza di novanta giorni per la presentazione RAGIONE_SOCIALE domanda di iscrizione e di esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di riscatto dei periodi di pregressa contribuzione al RAGIONE_SOCIALE, né i criteri attuariali di determinazione RAGIONE_SOCIALEe prestazioni.
In effetti, da una parte, l’art. 14 comma 2 RAGIONE_SOCIALE legge n. 70 del 1975 conteneva un espresso divieto di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, dei dipendenti assunti in servizio successivamente alla data di entrata in vigore di detta legge, come gli odierni ricorrenti che alla data di assunzione del dicembre 1975 non potevano essere ricompresi né nella categoria del ‘personale in servizio’ né in quello ‘già cessato dal servizio’, ma erano neoassunti che non rientravano nelle ipotesi derogatorie di validità del RAGIONE_SOCIALE.
D’altra parte, non vale a sanare tale illegittima iscrizione, il successivo intervento RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124/93, il quale ha dato facoltà ai dipendenti degli enti pubblici assunti dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge n. 70/75 di ottenere l ‘iscrizione ai fondi integrativi a far data dal 28.4.1993 (data di entrata in vigore di tale decreto legislativo) e di riscattare i periodi di RAGIONE_SOCIALE pregressi, in quanto il legittimo esercizio di tale facoltà risulta subordinato alla previa adozione del decreto del RAGIONE_SOCIALE, di concerto con il AVV_NOTAIO RAGIONE_SOCIALE, recante aggiornati criteri attuariali per il calcolo RAGIONE_SOCIALE‘onere per l’esercizio del riscatto.
Se è vero, infatti, che il predetto art. 18 comma 9 cit. dispone testualmente l’abrogazione RAGIONE_SOCIALE‘art. 14 RAGIONE_SOCIALE legge n. 70/75, rimuovendo così il divieto assoluto di iscrizione ai fondi, è altrettanto vero che la stessa norma subordina l’esercizio RAGIONE_SOCIALE facoltà di richiedere la iscrizione al RAGIONE_SOCIALE, con riscatto dei periodi pregressi, alla entrata in vigore del Decreto ministeriale che avrebbe dovuto approvare criteri attuariali aggiornati elaborati dagli enti interessati, per determinare l’onere per la ricongiunzione o il riscatto, a qualsiasi titolo, derivante dall’esercizio RAGIONE_SOCIALEe facoltà in oggetto, posto dalla legge a totale carico dei dipendenti; inoltre, la richiesta di iscrizione al fondo
doveva essere presentata, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto.
Il tenore letterale RAGIONE_SOCIALE‘art. 18 del d.lgs. n. 124/93 porta, dunque, a ritenere che sia la facoltà di iscrizione al RAGIONE_SOCIALE che quella di riscatto sono subordinate alla emanazione del predetto decreto ministeriale, non potendo in mancanza di tale atto decorrere il termine di novanta giorni per la presentazione RAGIONE_SOCIALEe relative richieste. È evidente, pertanto, come il disposto normativo di cui all’art. 18 comma 9 del d.lgs. n. 124 cit. non abbia carattere immediatamente precettivo, ma prefigura una fattispecie a formazione progressiva che, in assenza del previsto decreto ministeriale di attuazione, deve considerarsi inoperante.
Né vale a superare tale ricostruzione, la pronuncia di questa Suprema Corte n. 22403/13 (in tema di RAGIONE_SOCIALE), secondo la quale ‘ l’errata iscrizione del lavoratore, assunto stabilmente dopo l’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE legge 20 marzo 1975, n. 70 con effettuazione RAGIONE_SOCIALEe relative trattenute, ove sia intervenuta in epoca anteriore all’entrata in vigore RAGIONE_SOCIALE‘art. 18, comma 9, del d.lgs. 21 aprile 1993, n. 124, è sanata per effetto del disposto del primo periodo del medesimo comma 9, che consente il riscatto dei periodi pregressi, rispondendo ad un criterio di ragionevolezza, e ad una interpretazione costituzionalmente orientata ex art. 38, secondo comma Cost., che l’iscrizione effettuata erroneamente, ma successivamente consentita, anche con riguardo al passato, dal legislatore, non sia posta nel nulla, dovendosi ritenere chiara la volontà negoziale del lavoratore di essere iscritto al fondo ‘ .
Ne deriverebbe, secondo tale pronuncia, che sarebbe illegittima la cancellazione ex tunc del lavoratore dal fondo RAGIONE_SOCIALE.
Deve, per contro, rilevarsi che la necessità RAGIONE_SOCIALE‘emanazione del prescritto decreto ministeriale, configura in capo ai lavoratori non un diritto soggettivo pieno , ma tutt’al più un’aspettativa qualificata all’emanazione di un decreto ministeriale che avrebbe attribuito un diritto pieno ad ottenere, dietro
presentazione di un’apposita richiesta, l’iscrizione al fondo e il riscatto degli anni pregressi.
Pertanto, la mancata emanazione dei decreti attuativi con la conseguenziale mancata fissazione dei criteri attuariali di calcolo RAGIONE_SOCIALE‘ammontare RAGIONE_SOCIALEe prestazioni, non consente di ritenere perfezionato, in favore dei lavoratori, il diritto all’iscrizione del fondo.
Sulla base di ciò, la cancellazione dei richiedenti dal RAGIONE_SOCIALE, con restituzione dei contributi versati (su cui, cfr. p. 3 RAGIONE_SOCIALE sentenza impugnata) risulta legittimamente operata da parte RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_SOCIALE, non potendosi imporre alla RAGIONE_SOCIALE di corrispondere un trattamento pensionistico non giustificato dalla normativa di riferimento.
I ricorrenti, conclusivamente, pur avendo esercitato l’opzione per fatti concludenti, tuttavia non hanno maturato nessun diritto pensionistico, in quanto la loro iscrizione è stata illegittimamente disposta, mancando, come già detto, i decreti attuariali di calcolo RAGIONE_SOCIALEe prestazioni.
Pertanto, la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo , cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384 c.p.c., rigetta l’originari a domanda.
Va, invece, dichiarata la cessazione RAGIONE_SOCIALE materia del contendere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE, attesa la rinuncia all’azione da parte dei lavoratori nei loro confronti, come risulta alle pagine 12 e seguenti del controricorso.
Attesa la novità RAGIONE_SOCIALEe questioni affrontate, si stima equo compensare le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo fra RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME e COGNOME NOME.
Nulla sulle spese, invece, nei confronti dei Ministeri intimati, in virtù RAGIONE_SOCIALE‘ atto di rinuncia di COGNOME NOME e COGNOME NOME reiterato in controricorso, come detto.
PQM
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’origin aria domanda.
Dichiara cessata la materia del contendere nei confronti del RAGIONE_SOCIALE e del RAGIONE_SOCIALE.
Compensa le spese RAGIONE_SOCIALE‘intero processo .
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.2.24.