Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 394 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 394 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 05/01/2024
Oggetto
R.G.N. 32302/2020
COGNOME
Rep.
Ud. 25/10/2023
CC
ORDINANZA
sul ricorso 32302-2020 proposto da: COGNOME, domiciliato in ROMA INDIRIZZO presso RAGIONE_SOCIALE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 161/2020 della CORTE D’APPELLO di CALTANISSETTA, depositata il 04/06/2020 R.G.N. 160/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/10/2023 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RITENUTO CHE:
Con sentenza del 4.6.20 la corte d’appello di Caltanissetta ha confermato la sentenza 20.11.18 del tribunale della stessa sede, che aveva rigettato la domanda di iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli da parte del lavoratore in epigrafe e la domanda di corresponsione dell’indennità di disoccupazione agricola.
In particolare, premesso che il disconoscimento della prestazione era stato effettuato per la natura non agricola del datore di lavoro, la corte ha rilevato che non è stato richiesto in giudizio l’accertamento del rapporto lavorativo in agricoltura e che per la reiscrizione negli elenchi -per la quale sarebbe maturata comunque la decadenza- non era stata proposta domanda, non potendo tale domanda ritenersi implicita in quella relativa alla prestazione.
Avverso la sentenza ricorre il lavoratore per un motivo, illustrato da memoria, cui resiste l’Inps con controricorso.
Il Collegio, all’esito della camera di consiglio, si è riservato il termine di giorni sessanta per il deposito del
provvedimento.
CONSIDERATO CHE:
L’unico motivo deduce l’articolo 22 del decreto 7/70, per avere trascurato la corte territoriale che il termine non era decorso e che la complessiva finalità dell’atto era volta al riconoscimento del rapporto in agricoltura.
Il motivo è inammissibile non solo perché l’interpretazione della domanda compete al giudice di merito (Sez. 3 – , Ordinanza n. 11103 del 10/06/2020, Rv. 658078 – 01), ma anche perché la domanda non aveva ad oggetto la reiscrizione (non richiesta, neppure in via incidentale), mentre per altro verso la parte non censura il capo di sentenza di cui a pagina cinque della stessa, che dice che nessuna reiscrizione era mai stata richiesta. Invero, l’iscrizione negli elenchi degli agricoli è presupposto essenziale indefettibile della domanda per l’ottenimento delle prestazioni previdenziali per gli agricoli.
Il motivo deve essere disatteso infine anche perché, essendosi formato -a quanto constail giudicato sui contributi dovuti dall’impresa quale datore non agricolo per il lavoro del ricorrente, ciò rende inammissibile la domanda di accertamento di un lavoro di diversa natura per il medesimo periodo.
Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c.
Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
p.q.m.
dichiara inammissibile il ricorso.
Spese irripetibili.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del DPR n.115/02 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Così deciso oggi in Roma, nella camera di consiglio del 25