Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 4564 Anno 2024
Civile Ord. Sez. L Num. 4564 Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 20/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso 29926-2018 proposto da:
COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio RAGIONE_SOCIALE‘avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso l’Avvocatura Centrale RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE, rappresentato e difeso dagli avvocati
Oggetto
Pensione gestione RAGIONE_SOCIALE
R.G.N. 29926/NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 29/11/2023
CC
NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME, NOME, NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 717/2018 RAGIONE_SOCIALEa CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 24/04/2018 R.G.N. 1224/2017;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALEa causa svolta nella camera di consiglio del 29/11/2023 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
La Corte d’appello di Milano confermava la pronuncia di primo grado che aveva respinto l’opposizione di NOME COGNOME avverso avvisi di addebito aventi ad oggetto contributi dovuti in seguito alla sua iscrizione d’ufficio presso la RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE a seguito di disposta cancellazione dalla gestione dei lavoratori agricoli.
Riteneva la Corte che il potere ispettivo RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE potesse estendersi a fatti precedenti. In concreto, poi, la Corte riteneva accertato che l’attività svolta dall’appellante non integrasse i requisiti previsti per la qualifica di coltivatore diretto, esse ndo invece riconducibile ad un’attività commerciale.
Avverso la pronuncia, ricorre COGNOME NOME per quattro motivi.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso.
La ricorrente ha in seguito notificato all’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE atto di rinuncia al ricorso.
L’RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE , con successiva memoria, non ha accettato la rinuncia.
All’adunanza camerale il collegio riservava termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso viene dedotta violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.1, co.2 d.lgs. n.99/04, per avere la Corte ritenuto che il potere ispettivo e di cancellazione potesse estendersi, in modo retroattivo, a fatti pregressi.
Con il secondo motivo, si deduce violazione RAGIONE_SOCIALE‘art.2697 c.c., per avere la Corte addossato sul ricorrente l’onere probatorio RAGIONE_SOCIALEa sussistenza dei presupposti per l’iscrizione alla gestione dei lavoratori agricoli.
Con il terzo motivo, si deduce omesso esame di un fatto decisivo, per non avere la Corte considerato documenti prodotti in giudizio.
Con il quarto motivo, si deduce violazione degli artt.112, 113, 116 c.p.c., per non avere la Corte considerato il contegno contraddittorio RAGIONE_SOCIALE‘RAGIONE_RAGIONE_SOCIALE.
Il giudizio, a seguito RAGIONE_SOCIALEa rinuncia notificata, va dichiarato estinto.
Le spese sono a carico RAGIONE_SOCIALEa parte rinunciante, non sussistendo ragioni idonee a giustificare la deroga alla regola generale di condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Cass.9474/20).