Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 14602 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 14602 Anno 2025
PresidRAGIONE_SOCIALE: COGNOME NOME
Relatore: NOME COGNOME
Data pubblicazione: 30/05/2025
ORDINANZA
sul ricorso 26819-2019 proposto da:
NOME, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE dell’avvocato NOME COGNOME, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrRAGIONE_SOCIALE –
contro
RAGIONE_SOCIALE (RAGIONE_SOCIALE), in persona del PresidRAGIONE_SOCIALE e legale rappresentante pro tempore, elettivamRAGIONE_SOCIALE domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo RAGIONE_SOCIALE legale RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME, NOME COGNOME;
– controricorrRAGIONE_SOCIALE –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE;
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE prova NOMElità
RNUMERO_DOCUMENTON. NUMERO_DOCUMENTO
COGNOME.
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
– intimata –
avverso la sRAGIONE_SOCIALEnza n. 50/2019 della CORTE D’APPELLO di POTENZA, depositata il 07/05/2019 R.G.N. 106/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 28/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
RILEVATO CHE
1. La Corte d’appello di Potenza ha confermato la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda di COGNOME NOME volta ad accertare l’illegittimità della iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per gli anni dal 2008 al 2012 e della pretesa contributiva a tale titolo riportata in una cartella di pagamento emessa da RAGIONE_SOCIALE e notificata il 27/4/2015.
Dedotta l’illegittimità dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE circa l’obbligatorietà dell’iscrizione in difetto del carattere di continuità ed esclusività, in contrasto con quanto previsto dall’art. 22 L. 773/82 ed in difetto di una delega legisla tiva, ai sensi del d.lgs. 509/94, in favore dell’RAGIONE_SOCIALE ad emettere disposizioni derogatorie o abrogative della norma primaria, e la sussistenza di un onere a carico della RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE di provare che il geometra svolga attività RAGIONE_SOCIALE, la Corte territoriale ha ritenuto infondato il gravame così proposto dal COGNOME avendo, invece, il primo giudice respinto la domanda non già in ragione della obbligatorietà dell’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE, bensì dell’effettivo impiego delle competenze dell’iscritto nell’esercizio della sua attività principale, a cui si ricollegano le cognizioni tecniche del professionista; presupposto legittimante per la soggezione al potere impositivo delle casse NOME COGNOME non sarebbe soltanto un’attività che
concreti l’esercizio della professione ma anche un’attività libero RAGIONE_SOCIALE, seppur non continuativa, che richieda per il suo svolgimento il possesso del bagaglio conoscitivo proprio della professione di che trattasi. Secondo la Corte d’appello, il COGNOME, impiegato tecnico e poi dirigRAGIONE_SOCIALE di società private esercenti nel settore costruzioni, aveva utilizzato il bagaglio culturale della professione di geometra in tale attività, ed era tenuto all’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE pur in presenza di un rapporto di lavoro subordinato e di iscrizione ad RAGIONE_SOCIALE. Si intendeva quindi superata la presunzione di esercizio di attività libero RAGIONE_SOCIALE in virtù dell’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE da cui discendeva ai sensi dell’art.5 dello Statuto l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, trovando esso fondamento nella circostanza di effettivo impiego delle proprie competenze di iscritto nell’esercizio dell’attività principale alla stregua dell’oggettiva riconducibilità alla professione dell’attività concreta sul cui esercizio influiscono le cognizioni tecniche del professionista.
Ancora, la Corte territoriale ha rilevato che non solo non era stata fornita la prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione degli iscritti all’albo, ma anzi, risultava, al contrario, lo svolgimento di attività conformi alla sua specialità di geometra, siccome emergenti dalla stessa produzione di parte concernRAGIONE_SOCIALE un attestato di servizio del datore di lavoro del maggio 2015, da cui risultava che il dipendRAGIONE_SOCIALE COGNOME aveva esercitato attività tecnico RAGIONE_SOCIALE riconducibile a quella di geometra, argomentazione non censurata e passata in giudicato. Nel caso in esame, dunque, l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE non era ricondotto all’esistenza di una previsione solo regolamentare e non già legale, ma alla natura stessa dell’attiv ità prestata in cui il dipendRAGIONE_SOCIALE ha versato la sua NOMElità. Richiamando
giurisprudenza di legittimità formatasi per altra RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (ingegneri e architetti) ed in linea con la pronuncia della Corte Costituzionale n. 402/1991, l’impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza conclusivamRAGIONE_SOCIALE ha ritenuto che nel concetto di attività prestata m ediante l’impiego del bagaglio conoscitivo proprio della professione di che trattasi si intenda compreso, oltre all’espletamento delle prestazioni tipicamRAGIONE_SOCIALE NOMEli, anche l’esercizio di attività che, pur non NOMElmRAGIONE_SOCIALE tipiche, presentino, tuttavia, un nesso con l’attività RAGIONE_SOCIALE strettamRAGIONE_SOCIALE intesa, in quanto richiedono le stesse competenze tecniche di cui il professionista ordinariamRAGIONE_SOCIALE si avvale nell’esercizio dell’attività RAGIONE_SOCIALE e nel cui svolgimento mette a frutto anche la specifica cultura che gli deriva dalla formazione-tipo logicamRAGIONE_SOCIALE propria della sua professione; restano incluse le prestazioni intrinsecamRAGIONE_SOCIALE connesse ai contenuti dell’attività propria della libera professione e le prestazioni contigue, per ragioni di affinità, a quelle libere NOMEli in senso stretto. In definitiva, ‘ il parametro dell’assoggettamento alla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cui il reddito deriva) e le conoscenze NOMEli, ossia la base culturale su cui l’attività stessa si fonda; e il limite di tale connessione (e, pertanto, il param etro di assoggettabilità) è l’estraneità dell’attività stessa alla professione ‘.
Avverso tale pronuncia ricorre per cassazione COGNOME NOME articolando due motivi, a cui la RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso; non si è costituita RAGIONE_SOCIALE. Il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha poi depositato memorie in prossimità dell’udienza.
Il ricorso è stato fissato per la trattazione in camera di consiglio e, all’esito, il Collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo, il ricorrRAGIONE_SOCIALE denuncia, in relazione all’art. 360, co.1, n. 3, c.p.c., la violazione e/o la falsa applicazione dell’art. 22 L.773/1982, ed art. 3 lett.b) del D.Lgs. 509/94 per avere l’impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza fondato la sua motivazione sulla base della normativa prevista dall’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, violando la previsione legale di facoltatività dell’iscrizione per i RAGIONE_SOCIALE che esercitano l’attività di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE e sono iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, dando prevalenza, invece, al concetto di libera professione ai fini dell’obbligatorietà di iscrizione; in tal modo si è data applicazione alla citata norma statutaria che ha illegittimamRAGIONE_SOCIALE ampliato la platea dei soggetti tenuti ad iscriversi alla RAGIONE_SOCIALE, inclusi i RAGIONE_SOCIALE che esercitano la professione senza continuità ed i RAGIONE_SOCIALE iscritti ad altra forma di previdenza obbligatoria, con implicita abrogazione dell’art.22 L.773/82, laddove la previdenza privata deve osservare i limiti legali ex art. 3 co.12 L. 335/95 e rispettare il numerus clausus dei provvedimenti adottabili (limitati alle variazioni di aliquote contributive ed alla riparametrazione dei coefficienti di rendimento) ai quali resta estraneo il contributo di solidarietà nel rispetto del principio del pro-rata, quale limite dell’autonomia normativa delle Casse. Sul punto, richiama giurisprudenza di legittimità e di merito sulla preclusione della potestà derogatoria da parte della regolamentazione secondaria a fronte di presupposti di iscrizione previsti da norma di rango primario, potendo, in definitiva, la RAGIONE_SOCIALE pretendere la
contribuzione in relazione a quei soli redditi che discendono dall’esercizio continuativo della professione di geometra.
Con il secondo motivo il ricorrRAGIONE_SOCIALE lamenta, in relazione all’art. 360 co.1 n.3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell’art. 2967 c.c., nonché dell’art. 3 lett.b) del d.lgs. 509/94 e dell’art. 5 dello Statuo della RAGIONE_SOCIALE e delle delibere del Cons iglio di Amministrazione della RAGIONE_SOCIALE n.2/2003 e n.123/2009, per avere la Corte di merito ritenuto fondata l’iscrizione nonostante si tratti di lavoratore dipendRAGIONE_SOCIALE, non esercRAGIONE_SOCIALE libera professione con carattere di continuità (aveva eseguito nel periodo in osservazione soltanto n.3 pratiche NOMEli per familiari senza trarne reddito); evidenzia quindi la illegittimità delle norme regolamentari e di attuazione delle norme statutarie laddove si prevede l’obbligatorietà di iscrizione anche per coloro che esercitano la libera professione senza carattere di continuità e di esclusività, e si dispone la modalità della prova contraria alla presunzione di esercizio della libera professione per gli iscritti all’albo (ossia mediante autocertificazione di esercitare la professione di geometra soltanto con il vincolo di subordinazione e senza titolarità di partita IVA, e mediante dichiarazione attestante la mancanza di redditi di natura RAGIONE_SOCIALE), in tal modo ponendosi in contrasto con il generale principio di riparto degli oneri probatori.
Nel controricorso, la RAGIONE_SOCIALE rileva che la sRAGIONE_SOCIALEnza impugnata poggia la soluzione su questione meramRAGIONE_SOCIALE fattuale, e non v’è alcuna estensione della platea degli iscritti poiché già in base all’art. 1 L.37/67 era previsto che fossero iscritti alla RAGIONE_SOCIALE tutti i RAGIONE_SOCIALE iscritti all’RAGIONE_SOCIALE; richiama quindi la funzione solidaristica della contribuzione minima e l’ ammissibilità della delegificazione consentita dal d.lgs.
509/94, ed evidenzia che il giudice di merito aveva accertato, anche indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalla presunzione statutaria, che il ricorrRAGIONE_SOCIALE avesse svolto attività conformi alla specialità di geometra (desunte da alcuni atti tecnici compiuti per familiari e da due attestazioni di servizio dei datori di lavoro). Eccepisce quindi l’ inammissibilità dei motivi di ricorso perché travisano la ratio decidendi della pronuncia che ha valorizzato lo speciale contributo fornito dal professionista in funzione delle sue speci fiche competenze, tali da influire direttamRAGIONE_SOCIALE nell’attività svolta; la Corte aveva seguito una tesi sostanzialista e non è ammissibile una diversa valutazione in sede di legittimità, peraltro sul punto della prova del concreto apporto RAGIONE_SOCIALE si era formato giudicato per assenza di specifiche contestazioni. Rammentato il quadro normativo, la finalità e la disciplina contributiva, sostiene la RAGIONE_SOCIALE che sia irrilevante l’occasionalità dell’attività, sussistendo l’obbligo di contributo minimo anche se il reddito è pari a zero, utile anche a fini previdenziali, per solidarietà endoRAGIONE_SOCIALEle; nel caso di geometra dipendRAGIONE_SOCIALE v’è il rischio di esercizio abusivo di attività in violazione al divieto di concorrenza sleale con altri esercenti la medesima attività non schermata dal rapporto lavorativo subordinato, e per tale ragione era stato previsto (delibera n. 123/09) che il geometra potesse dichiarare il non esercizio della professione se: a) è inquadrato nel ruolo RAGIONE_SOCIALE di geometra previsto dal CC NL e l’attività svolta nel solo esclusivo interesse del datore rientri fra le mansioni proprie di tale ruolo, e b) presenti una dichiarazione del datore attestante che nello svolgimento delle mansioni il dipendRAGIONE_SOCIALE non esercita attività tecnico RAGIONE_SOCIALE riconducibile a quella di geometra e comunque non utilizza il timbro RAGIONE_SOCIALE. Nel caso specifico, il COGNOME è iscritto all’albo ed è tenuto a versare il
contributo minimo in funzione solidaristica, obbligo già previsto da art. 10 co. 2 L.773/82, a prescindere dall’accertamento sulla continuità di cui all’art. 22 L.773/82, con obbligo di iscrizione ex art.1 L.37/67, e non è inquadrato in un ruolo RAGIONE_SOCIALE del CCNL, bensì come impiegato, non prevedendo il CCNL applicato dall’azienda l’istituzione di un ruolo RAGIONE_SOCIALE su l quale il ricorrRAGIONE_SOCIALE nulla dice.
I motivi di ricorso possono essere scrutinati congiuntamRAGIONE_SOCIALE, avvinti da inscindibile connessione, e si dimostrano infondati.
Le censure sollevate del ricorrRAGIONE_SOCIALE non mirano a confutare il nucleo centrale delle argomentazioni svolte nella impugnata sRAGIONE_SOCIALEnza. In primo luogo è stato espressamRAGIONE_SOCIALE escluso che il primo giudice avesse argomentato l’obbligo di contribuzione sulla legittimità dell’art. 5 dello Statuto della RAGIONE_SOCIALE, laddove esso si incentra sulla circostanza dell’effettivo impiego delle competenze dell’iscritto nell’esercizio della sua attività principale; non viene in rilievo, quindi, a fondamento dell’obbligo di iscri zione, la richiamata norma statutaria, per cui le censure sui limiti della delegificazione, sulla autonomia normativa della RAGIONE_SOCIALE, sul numerus clausus dei provvedimenti impositivi della contribuzione privata e sulla lamentata implicita abrogazione della norma primaria di cui all’art. 22 L. 773/82, non sono pertinenti alla ratio decidendi che ha ricondotto l’obbligo di iscrizione non alla previsione statutaria espressiva di una contestata illegittima delegificazione del citato art. 22, ma al concreto apporto RAGIONE_SOCIALE profuso dal geometra nella sua attività lavorativa, sì che lo speciale contributo fornito dal professionista in funzione delle sue specifiche competenze, nello svolgimento delle sue mansioni, sia stato tale influire direttamRAGIONE_SOCIALE
sull’attività svolta e da connotarla significativamRAGIONE_SOCIALE. Tale argomento non risulta confutato né specificamRAGIONE_SOCIALE censurato.
Ancora, la Corte territoriale non ha fondato la conferma dell’obbligatorietà dell’iscrizione sulla presunzione di esercizio di attività derivante dall’iscrizione all’albo RAGIONE_SOCIALE, ma su una prova documentale emersa sin dal primo grado, come esplicitamRAGIONE_SOCIALE riportato in sRAGIONE_SOCIALEnza quando si afferma lo svolgimento di attività conformi alla specialità di geometra ‘ anche indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE dalla presunzione posta dal D.M. ‘; la prova positiva dell’impiego delle proprie competenze nell’esercizio dell’attivit à lavorativa, risultante da due attestazioni di servizio del maggio 2015 di provenienza datoriale, è stata infatti acquisita in primo grado e il giudice di appello ne ha confermato la valenza euristica riconoscendo il nesso tra l’espletamento delle prestaz ioni tipicamRAGIONE_SOCIALE NOMEli riservate agli iscritti negli appositi albi, e l’attività RAGIONE_SOCIALE strettamRAGIONE_SOCIALE intesa, in quanto entrambi richiedenti le stesse competenze tecniche di cui ordinariamRAGIONE_SOCIALE l’iscritto si avvale nell’esercizio dell a sua attività.
Trattasi di ‘prestazioni contigue’ a quelle libero NOMEli in senso stretto, sicché non si pone un problema di discontinuità o saltuarietà dell’attività RAGIONE_SOCIALE svolta attraverso il compimento di singoli atti tipici all’esterno delle mansioni espletate alle dipendenze di società in cui il geometra risulti impiegato, bensì di aderenza delle prestazioni svolte ad attività NOMElmRAGIONE_SOCIALE tipiche; la continuità si rinviene, dunque, all’interno dell’attività espletata, attraverso l’impiego del proprio bagaglio di competenze, posto a frutto dell’attività di lavoro dipendRAGIONE_SOCIALE, così fornendo l’ apporto RAGIONE_SOCIALE con specialità di geometra, come risultante dall’attestato di servizio.
8. L’ulteriore questione della ammissibilità della iscrizione alla cassa RAGIONE_SOCIALE in pendenza di iscrizione ad RAGIONE_SOCIALE è agevolmRAGIONE_SOCIALE superato dallo stesso tenore letterale del secondo comma dell’art. 22 della L. n.773/82; sul punto, si veda anche ord. n.157 36/24 (‘ l’iscrizione del contribuRAGIONE_SOCIALE alla RAGIONE_SOCIALE è legittima, e la relativa pretesa contributiva non viola il divieto di doppia contribuzione perché, pur essendo il geometra già assicurato quale dipendRAGIONE_SOCIALE, si tratta di esercizio di attività distinte, l’una prestata nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato e l’altra, invece, quale libera professione ‘).
9. Sul secondo motivo di ricorso, in particolare, va stigmatizzata la doluta violazione dell’art. 2697 c.c. Nel ritenere illegittimi i rimedi di prova liberatoria previsti dalla disciplina regolamentare interna, il ricorrRAGIONE_SOCIALE ha inteso individuare una violazione della regola generale del riparto dell’onere probatorio, senza considerare che, da un lato, l’ipotizzata presunzione semplice ammette la prova contraria (diversamRAGIONE_SOCIALE da una presunzi one legale) e che, dall’altro, il lamentato vizio si fonda su ll’utilizzo di documenti che la stessa parte privata aveva prodotto in giudizio. E non si verte in un’ipotesi di inversione di onere probatorio ma di corretta applicazione della dialettica processuale su oggetto e fine della prova gravante sulle parti contrapposte, ai sensi del primo e secondo comma dell’art. 2697 c.c., il cui malgoverno può essere denunciato allorché il ricorrRAGIONE_SOCIALE alleghi che il giudice di merito: ‘
1) abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti ovvero disposte d’ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge; 2) abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudRAGIONE_SOCIALE apprezzamento, delle prove legali, ovvero abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova che invece siano
soggetti a valutazione; 3) abbia invertito gli oneri probatori ‘ (cfr. Cass. sent. 15827/23). Alcuna delle predette ipotesi ricorre nel caso in esame.
Si apprezza, allora, una pronuncia che, nel merito, ha esaminato il fondamento dell’obbligo di iscrizione indipendRAGIONE_SOCIALEmRAGIONE_SOCIALE da disposizioni regolamentari derogatorie e dalla presunzione di esercizio di attività RAGIONE_SOCIALE. Sul concreto apporto si è poi formato il giudicato, in assenza di specifiche contestazioni. Per contro, le denunciate violazioni di legge, non colgono nel segno, mirando da un lato ad introdurre nuove valutazioni su obbligatorietà e continuità non affrontate in sRAGIONE_SOCIALEnza, dall’altro non affrontando la ratio decidendi sottesa ad ogni argomentazione svolta dal giudice di appello, fondata su un concreto accertamento dello speciale contributo fornito dal professionista in funzione delle specifiche competenze, tale da influire direttament e sull’attività svolta; la soluzione ‘sostanzialista’ ha prevalso sul ragionamento presuntivo ed una sua rivisitazione non è ammissibile in sede di legittimità.
Dai rilievi esposti discendono il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrRAGIONE_SOCIALE, per soccombenza, al pagamento delle spese di lite, liquidate in ragione del valore della controversia desunto dall’importo della cartella di pagamento. Segue altresì la pronuncia in tema di versamento del doppio del contributo unificato ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater d.P.R. n. 115/02, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrRAGIONE_SOCIALE al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 3.000,00, oltre accessori di rito ed euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n.115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrRAGIONE_SOCIALE, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 -bis dello stesso art. 13, se dovuto.
Roma, 28 gennaio 2025.