Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6833-2020 proposto da:
C.I.P.A.G. – RAGIONE_SOCIALE ASSISTENZA GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 666/2019 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2019 R.G.N. 71/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
Oggetto
Cassa previdenza
R.G.N.6833/2020
COGNOME
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.666 /19, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra COGNOME COGNOME avverso una cartella di pagamento emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per l’anno 2014, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla Cassa stessa.
Riteneva la Corte che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto. In fatto, la Corte accertava che, nel 2014, COGNOME non aveva svolto attività di geometra, nemmeno nell’accezione più ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si avvale normalmente il professionista. COGNOME, infatti, era socio accomandatario della RAGIONE_SOCIALE e presidente del consiglio di amministrazione della RAGIONE_SOCIALE entrambi operanti nel settore edile; tali ca riche però, in base all’oggetto sociale, non presupponevano l’impiego necessario delle tipiche competenze del geometra.
Avverso la sentenza, la CIPAG ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto della Cassa, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.
Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10, 17, 18, 22 l. n.773/82, 2, co.26 l. n.335/95, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.38 Cost. e dell’art.5 Statuto della Cassa, per avere la Co rte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.
Con il terzo motivo di ricorso, la Cassa deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.724/29, 2697 c.c., 1 ss. d.lgs. n.509/94, e dell’art.5 Statuto della Cassa, per aver negato la Corte la natura professionale della posizione di socio/amministratore in capo a Tessaro.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, sono fondati.
Va premesso che tra le stesse parti, e relativamente ai contributi dovuti per l’anno 2013, questa Corte (ord. n.22880/24) ha accolto il ricorso della Cassa, fondato su
motivi analoghi ai presenti (v. anche Cass.19508/23 che ha confermato l’obbligo di iscrizione alla Cassa per il geometra socio e amministratore di società operante nel settore edile).
Le ragioni ivi esposte per l’accoglimento del ricorso vanno in questa sede condivise.
In particolare, va ribadito che, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa, laddove ha affermato l ‘obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
È perciò da ribadire, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la legittimità dell’art.5 dello Statuto della Cassa.
In base a tale disposizione, l’iscrizione all’albo professionale -pacifica nel caso di specie -determina una presunzione di esercizio dell’attività professionale di geometra, la quale può essere vinta dall’iscritto alle sole condizioni fissate dalla Cassa.
In particolare, la delibera n. 2/2003 del CdA della Cassa prevedeva l’obbligo di presentare un’autocertificazione nella quale il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in
forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
Sulla base della successiva delibera 123/2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa -ipotesi non presenti nel caso di specie -laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Ebbene, non risulta che COGNOME abbia vinto la presunzione nei modi indicati da dette delibere.
Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da NOME Marco, iscritto all’Albo dei geometri, in qualità di socio e amministratore della RAGIONE_SOCIALE e della RAGIONE_SOCIALE, pur afferenti al settore edile, fosse necessario che l’attività svolta in relazione alle cariche di amministratore implicasse l’impiego delle tipiche competenze del geometra, quando invece, alla stregua dei principi sopra esposti, l’iscrizione all’Albo d ei Geometri implica una presunzione di esercizio della professione, derogabile in conformità alle previsioni regolamentari dello Statuto della Cassa, nella specie non ricorrenti.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.