Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 3667 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 3667 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 13/02/2025
ORDINANZA
sul ricorso 6833-2020 proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato NOME COGNOME;
– ricorrente –
contro
COGNOME NOME, domiciliato in ROMA, INDIRIZZO, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI RAGIONE_SOCIALEZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato NOME COGNOME;
– controricorrente – avverso la sentenza n. 666/2019 RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 09/08/2019 R.G.N. 71/2019;
udita la relazione RAGIONE_SOCIALE causa svolta nella camera di consiglio del 15/01/2025 dal AVV_NOTAIO.
Oggetto
RAGIONE_SOCIALE previdenza
R.G.N.6833/2020
COGNOME.
Rep.
Ud.15/01/2025
CC
RILEVATO CHE
Con sentenza n.666 /19, la Corte d’appello di Torino confermava la pronuncia di primo grado che aveva accolto l’opposizione svolta dal geometra COGNOME NOME avverso una cartella di pagamento emessa dalla RAGIONE_SOCIALE relativamente al pagamento dei contributi previdenziali minimi dovuti per l’anno 2014, a seguito di iscrizione d’ufficio del professionista alla RAGIONE_SOCIALE stessa.
Riteneva la Corte che l’autonomia riconosciuta alla RAGIONE_SOCIALE dal d.lgs. n.509/94 non potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati illegittimamente dall’art.5 dello Statuto. In fatto, la Corte accertava che, nel 2014, NOME non aveva svolto attività di geometra, nemmeno nell’accezione più ampia accolta dalla giurisprudenza di legittimità, ovvero inclusiva di tutte le attività che abbiano un nesso funzionale con le competenze tecniche di cui si avvale normalmente il professionista. COGNOME, infatti, era socio accomandatario RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e presidente del consiglio di amministrazione RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, entrambi operanti nel settore edile; tali ca riche però, in base all’oggetto sociale, non presupponevano l’impiego necessario delle tipiche competenze del geometra.
Avverso la sentenza, la RAGIONE_SOCIALE ricorre per tre motivi, illustrati da memoria.
NOME NOME resiste con controricorso, illustrato da memoria.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10 e 22 l. n.773/82, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.5 Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per non avere la Corte considerato che la cartella di pagamento ha ad oggetto la contribuzione minima, dovuta in funzione di solidarietà endocategoriale.
Con il secondo motivo di ricorso, la Casse deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.1 l. n.37/67, 10, 17, 18, 22 l. n.773/82, 2, co.26 l. n.335/95, 1 ss. d.lgs. n.509/94, nonché dell’art.38 Cost. e dell’art.5 Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per avere la Co rte d’appello ritenuto illegittimo l’art.5 dello Statuto.
Con il terzo motivo di ricorso, la RAGIONE_SOCIALE deduce violazione e/o falsa applicazione degli artt.16 R.D. n.724/29, 2697 c.c., 1 ss. d.lgs. n.509/94, e dell’art.5 Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, per aver negato la Corte la natura professionale RAGIONE_SOCIALE posizione di socio/amministratore in capo a COGNOME.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente data la loro intima connessione, sono fondati.
Va premesso che tra le stesse parti, e relativamente ai contributi dovuti per l’anno 2013, questa Corte (ord. n.22880/24) ha accolto il ricorso RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, fondato su
motivi analoghi ai presenti (v. anche Cass.19508/23 che ha confermato l’obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per il geometra socio e amministratore di società operante nel settore edile).
Le ragioni ivi esposte per l’accoglimento del ricorso vanno in questa sede condivise.
In particolare, va ribadito che, a partire da Cass.4568/21 (in seguito v. tra le altre Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23), questa Corte ha affermato che è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, laddove ha affermato l ‘obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla RAGIONE_SOCIALE per tutti coloro che sono iscritti all’RAGIONE_SOCIALE geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito, così come l’iscrizione ad altra forma di previdenza obbligatoria.
È perciò da ribadire, contrariamente a quanto affermato dalla sentenza impugnata, la legittimità dell’art.5 dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE.
In base a tale disposizione, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE professionale -pacifica nel caso di specie -determina una presunzione di esercizio dell’attività professionale di geometra, la quale può essere vinta dall’iscritto alle sole condizioni fissate dalla RAGIONE_SOCIALE.
In particolare, la delibera n. 2/2003 del RAGIONE_SOCIALE prevedeva l’obbligo di presentare un’autocertificazione nella quale il geometra dichiarava di non esercitare attività professionale senza vincolo di subordinazione, in
forma autonoma societaria o associata, anche in via occasionale e di non essere titolare di partita IVA.
Sulla base RAGIONE_SOCIALE successiva delibera 123/2009, l’iscrizione dei geometri dipendenti presso terzi può essere esclusa -ipotesi non presenti nel caso di specie -laddove ci si trovi in presenza di inquadramento nel ruolo professionale previsto dal Ccnl, sempre che l’attività – svolta nel solo ed esclusivo interesse del datore di lavoro – rientri nelle mansioni proprie del ruolo contrattuale, ovvero di dichiarazione datoriale che attesti che il dipendente non svolga attività tecnico professionale riconducibile a quella di geometra.
Ebbene, non risulta che COGNOME abbia vinto la presunzione nei modi indicati da dette delibere.
Pertanto, la Corte d’appello ha erroneamente ritenuto che per assoggettare a contribuzione i proventi dell’attività esercitata da COGNOME NOME, iscritto all’RAGIONE_SOCIALE dei geometri, in qualità di socio e amministratore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, pur afferenti al settore edile, fosse necessario che l’attività svolta in relazione alle cariche di amministratore implicasse l’impiego delle tipiche competenze del geometra, quando invece, alla stregua dei principi sopra esposti, l’iscrizione all’RAGIONE_SOCIALE d ei RAGIONE_SOCIALE implica una presunzione di esercizio RAGIONE_SOCIALE professione, derogabile in conformità alle previsioni regolamentari dello Statuto RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE, nella specie non ricorrenti.
In accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata e la causa rinviata alla Corte d’appello di Torino, per i necessari accertamenti e per la statuizione sulle spese di lite del presente giudizio di cassazione.
P.Q.M.