Ordinanza di Cassazione Civile Sez. L Num. 7366 Anno 2025
Civile Ord. Sez. L Num. 7366 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 19/03/2025
ORDINANZA
sul ricorso 37622-2019 proposto da:
COGNOME, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso lo studio dell’avvocato NOME COGNOME che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE DI PREVIDENZA ED ASSISTENZA DEI GEOMETRI LIBERI PROFESSIONISTI, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, INDIRIZZO NOME INDIRIZZO, presso lo studio LEGALE RAGIONE_SOCIALE, rappresentata e difesa dagli avvocati NOME COGNOME NOME COGNOME;
– controricorrente –
nonché contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, INDIRIZZO presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati NOME COGNOME
Oggetto
CIPAG
R.G.N. 37622/2019
COGNOME
Rep.
Ud. 28/01/2025
CC
NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME NOME COGNOME
– controricorrente –
nonché contro
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE;
– intimata – avverso la sentenza n. 247/2019 della CORTE D’APPELLO di
BRESCIA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 552/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
28/01/2025 dal Consigliere Dott. NOME COGNOME
RILEVATO CHE
In riforma della pronuncia di primo grado, la Corte d’appello di Brescia rigettava l’opposizione svolta dal geom. COGNOME NOME avverso una cartella esattoriale emessa dalla Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza dei Geometri Liberi Professionisti (CIPAG) e notificata dal concessionario Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER), avente ad oggetto il pagamento della contribuzione dovuta in relazione all’attività di geo metra svolta nel periodo 2013-2014, siccome socio e amministratore di una società operante nel campo dell’edilizia e delle ristrutturazioni.
In via preliminare la Corte estrometteva l’Inps poiché non era destinatario di alcuna domanda. Nel merito, rilevava che l’autonomia riconosciuta alla CIPAG dal d.lgs. n.509/94 potesse spingersi fino al punto di modificare i presupposti normativi richiesti per l’iscrizione alla Cassa, come fissati dalla l. n.773/82, e modificati dall’art.5 dello Statuto, che prevedeva l’ iscrizione alla cassa in via presuntiva per gli iscritti al l’albo professionale senza necessità di abitualità
dell’attività. Secondo la Corte, la presunzione relativa di svolgimento di attività professionale, come introdotta dalla delibera della Cassa n.123/09, non era stata vinta dal geometra, amministratore di una società che operava nell’ambito immobiliare e svolgeva attività connessa a quella tipica riservata agli iscritti all’albo dei geometri.
Avverso la sentenza, COGNOME NOME ricorre per sette motivi.
La CIPAG resiste con controricorso illustrato da memoria.
Anche l’Inps resiste con controricorso, mentre è rimasta intimata AdER.
All’adunanza camerale il collegio riservava il termine di 60 giorni per il deposito del presente provvedimento.
CONSIDERATO CHE
Con il primo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.32 e 33, lett. a) punto 4 l. n.573/93, 3, co.12 l. n.335/95, 1, co.4, lett. a), 3, co.4, 1, co.3 d.lgs. n.509/94, 22 l. n.773/82, art.17, co.2 l. n.400/88, 24 Cost. per avere la Corte d’appello ritenuto legittimo l’art.5 dello Statuto della Cassa modificativo dei presupposti per l’iscrizione alla Cassa stessa.
Con il secondo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce violazione e falsa applicazione degli artt.22 l. n.773/82, in relazione agli artt.2727-2729 c.c., nonché della l. n.400/88 e del d.lgs. n.504/99, per avere la Corte ritenuto legittimo che la Cassa potesse introdurre la presunzione di iscrizione alla Cassa stessa.
Con il terzo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, che prima avrebbe parlato di presunzione relativa di iscrizione alla Cassa e poi avrebbe concluso per la presunzione assoluta.
Con il quarto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità della sentenza per contraddittorietà della motivazione, laddove qualifica il ricorrente come amministratore di una società immobiliare e vi correla la presunzione assoluta di attività connessa a quella di geometra, mentre egli era amministratore di una società operante nel settore edile.
Con il quinto e sesto motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce omessa decisione, omessa considerazione di fatti decisivi e violazione degli artt.115 e 116 c.p.c.: la Corte non avrebbe pronunciato sulle prove testimoniali articolate e vertenti su fatti decisivi per il giudizio, poiché volte a confermare che, quale amministratore, egli non svolgeva attività di geometra.
Con il settimo motivo di ricorso, COGNOME NOME deduce nullità della sentenza per omessa decisione ex art.112 c.p.c. sulla domanda subordinata svolta con l’appello incidentale e tesa ad ottenere dall’Inps la restituzione dei contributi versati per le annualità rispetto alle quali la Cassa pretende la contribuzione.
Il primo e secondo motivo sono infondati.
La sentenza si è uniformata al più recente orientamento di questa Corte (Cass.4568/21, Cass.28188/22, Cass.25363/23, Cass.17823/23) secondo cui è legittimo l’esercizio del potere regolamentare da parte della Cassa,
laddove ha affermato l’obbligo di contribuzione minima anche in caso di attività esercitata in forma saltuaria e occasionale, con obbligo di iscrizione alla Cassa per tutti coloro che sono iscritti all’albo dei geometri, ed essendo irrilevante la mancata produzione di reddito. La Cassa, nell’ambito dell’autonomia riconosciutale, laddove ha fissato i presupposti sostanziali per l’iscrizione alla Cassa, ha altresì specificato che tali presupposti si presumono per tutti coloro che sono iscritti all’albo profes sionale. Tale presunzione, fissata dall’art.5 dello Statuto e poi dalle delibere nn.2/03 e 123/09, è stata ritenuta legittima da questa Corte (v. ad es. Cass.22880/24; v. anche Cass.19508/23 che ha confermato l’obbligo di iscrizione alla Cassa per il geometra iscritto all’albo, socio e amministratore di società operante nel settore edile).
Il terzo motivo di ricorso è infondato.
La motivazione non è contraddittoria ai fini della nullità ex art.360, co.1, n.4 c.p.c., ma anzi lascia chiaramente intendere la ragione decisoria adottata. La Corte ha affermato che la presunzione introdotta dal regime della Cassa è relativa e vincibile dall’interessato secondo le modalità previste dalla delibera n.123/09. Peraltro -ha proseguito la Corte -tale prova contraria non poteva essere data poiché era a ccertato che l’attività di amministratore di una società il cui oggetto sociale presenta un ev idente nesso oggettivo con l’attività di geometra, dovesse ricondursi alla nozione più ampia, fatta propria dalla giurisprudenza, di attività di geometra, comprensiva di tutte le attività connesse a quelle tipiche e postulanti il bagaglio di conoscenze professionali proprie del geometra. Nella sostanza, la
Corte ha accertato in concreto che sussistesse la prova positiva dell’attività di geometra in capo al ricorrente.
Infondato è anche il quarto motivo di ricorso.
La Corte, pur avendo erroneamente parlato di società immobiliare amministrata dal ricorrente, ha fatto chiaramente intendere il proprio percorso argomentativo. Secondo la Corte, come detto, l’attività di amministratore di una società il cui oggetto sociale presenta un evidente nesso oggettivo con l’attività di geometra doveva ricondursi alla nozione più ampia, fatta propria dalla giurisprudenza, di attività di geometra, comprensiva di tutte quelle attività connesse a quelle tipiche e postulanti il bagaglio di conoscenze professionali proprie del geometra.
È vero che la Corte ha parlato di società immobiliare, ma si è trattato di una svista, incapace di mettere in dubbio la ragione decisoria della pronuncia. Che si sia trattato di svista, emerge dalla stessa sentenza alle pp.2 e 3, dove si parla di società non immobiliare bensì operante nel capo dell’edilizia e delle ristrutturazioni.
Il quinto e sesto motivo sono infondati.
Per un verso non vi è omessa pronuncia ai sensi dell’art.112 c.p.c., poiché la Corte ha respinto la domanda di COGNOME e quindi ha implicitamente rigettato le istanze istruttorie. Per altro verso, nemmeno sussiste omesso esame di un fatto decisivo ex art.360, co.1, n.5 c.p.c., poiché il ricorso non si premura di specificare quale fosse la decisività delle circostanze di fatto addotte nei capitoli di prova orale, specie a fronte della motivazione della sentenza che ha ritenuto comunque
attività di geometra, intesa in senso ampio quale attività connessa alla tipica degli iscritti all’albo, quella di amministratore di una società con oggetto sociale implicante un legame funzionale oggettivo con l’attività di geometra.
Il settimo motivo è inammissibile.
Secondo costante orientamento di questa Corte, la violazione dell’art.112 c.p.c. può essere dedotta in cassazione in modo ammissibile e autosufficiente qualora si alleghi la ritualità della domanda non esaminata, sicché la relativa pronunzia si renda necessaria ed ineludibile (Cass.6361/07, Cass.15367/14, Cass.28072/21). Il motivo non allega la ritualità dell’appello incidentale, poiché non allega che esso fu notificato all’appellante ai sensi dell’art.436 c.p.c.
In conclusione, il ricorso va respinto con condanna alle spese verso Cassa e Inps secondo soccombenza, mente non si deve pronunciare sulle spese nei confronti di RAGIONE_SOCIALE, rimasta intimata.
P.Q.M.
ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, atteso il rigetto del ricorso, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.