ORDINANZA TRIBUNALE DI MONZA – N. R.G. 00006397 2025 DEPOSITO MINUTA 14 11 2025 PUBBLICAZIONE 14 11 2025
TRIBUNALE ORDINARIO di MONZA Sezione Quarta Civile
Nella causa civile iscritta al n. r.g. NUMERO_DOCUMENTO, promossa da:
(CF: ), n. DATA_NASCITA NOME, con CIRELLI IMMA, presso il cui studio ha eletto domicilio C.F.
l’AVV_NOTAIO.
RICORRENTE/I
contro
(CF:
),
RESISTENTE CONTUMACE
Il AVV_NOTAIO,
a scioglimento RAGIONE_SOCIALEa riserva assunta all’udienza del giorno 11.11.2025,
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
Con ricorso depositato in data 2 ottobre 2025 esponeva di essere unito sentimentalmente da tempo con e di abitare con lei a in INDIRIZZO, nel cui comune hanno chiesto di trascrivere il contratto di convivenza in data 13.6.2025. In data 25.9.2025 il Comune non procedeva alla registrazione del contratto di convivenza, sostenendo di non poter iscrivere il sig. nella popolazione residente del Comune di . Il difensore evidenziava che era impossibile per il ricorrente trasferire la residenza in , essendo privo del permesso di soggiorno.
In punto di fumus boni iuris , il ricorrente evidenziava che il presupposto RAGIONE_SOCIALEa domanda era costituito dalla stabilità e dalla solidità RAGIONE_SOCIALEa relazione perdurante negli anni tra lo stesso e
In diritto, il ricorrente evidenziava che secondo la circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno n. 78/2021 la
costituzione
di
convivenza
presuppone
quale
elemento
costitutivo
la
dichiarazione
anagrafica,
‘ orientamento da non condividere in quanto la dichiarazione anagrafica è elemento per accertare la stabile convivenza, ma non il presupposto.
Ne discende che deve ritenersi sussistente per il partner extracomunitario di cittadino europeo, il diritto di ottenere un riconoscimento RAGIONE_SOCIALEa situazione di fatto, purché validamente accertata mediante l’iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALEa popolazione residente del Comune e nello stato di famiglia del convivente, ove da un lato sia presentata dichiarazione di costituzione di
P.
nuova convivenza e pur in assenza di permesso di soggiorno (si veda Tribunale di Salerno, ordinanza del 16 novembre 2023).
In conformità all’orientamento maggioritario, chiarendo che l’interpretazione posta a fondamento del provvedimento di rigetto RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione anagrafica e del relativo patto di convivenza seppure ispirata a quanto indicato in alcune circolari ministeriali -impedisce la registrazione del contratto di convivenza e conseguentemente ostacola il rilascio del permesso di soggiorno, sicché deve essere adottata un’interpretazione alternativa, compatibile con l’impianto normativo, che meglio garantisca l’effettività del diritto di soggiorno dei familiari dei cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed il raggiungimento degli obiettivi posti dalla direttiva 30/2007/CE.
In particolare, le norme previste dal regolamento anagrafico, lette in combinato disposto con quanto previsto dall’art. 9, comma 5bis del d.lgs 30/2007 (Formalità amministrative per i cittadini RAGIONE_SOCIALE‘Unione ed i loro familiari) e dagli artt. 36 e 37 RAGIONE_SOCIALEa L. 76/2016 vanno interpretate nel senso che l’Ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘Anagrafe può procedere all’iscriz ione nel registro RAGIONE_SOCIALEa popolazione residente del partner extracomunitario del cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione (in possesso di visto di ingresso, in atte sa del rilascio del titolo di soggiorno) qualora venga contestualmente presentata dichiarazione anagrafica di costituzione di una nuova convivenza ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 13, comma 1 lett. b con un cittadino RAGIONE_SOCIALE‘UE.
Di conseguenza, trova applicazione il d.lgs. 30/2007 (di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva 2004/38/CE) in forza del principio di non discriminazione di cui all’art. 53 L. 234/2012 e ai sensi RAGIONE_SOCIALE‘art. 23 del citato d.lgs. 30/2007 .
Per l’effetto, risulta altresì ammissibile la registrazione del contratto di convivenza previsto dal comma 50 RAGIONE_SOCIALEa L. 76/201 6 (Tribunale Lagonegro, ordinanza del 25 maggio 2023).
Ne deriva che per la convivenza tra cittadini europei e stranieri è irrilevante la regolarità del soggiorno ai fini RAGIONE_SOCIALE‘iscrizione anagrafica’.
Il ricorrente evidenziava che nel caso di specie, sussistendo i presupposti di cui al co. 36 RAGIONE_SOCIALE‘articolo unico RAGIONE_SOCIALEa legge 76/2016, aveva stipulato un contratto di convivenza con in , ove è posta l’abitazione RAGIONE_SOCIALEa coppia. Tuttavia , la dichiarazione anagrafica sarebbe richiesta dalla legge 76/2016 ‘ per l’accertamento RAGIONE_SOCIALEa stabile convivenza, ma non anche per appurarne l’effettiva esistenza fattuale ‘. Ne conseguiva che il Comune non avrebbe potere di rifiutare la richiesta di registrazione del contratto di convivenza nei registri anagrafici, trattandosi di atto a natura vincolata, dovendo solo accertare i requisiti ex lege per l’iscrizione e lasciando ogni valutazione in tema di accertamento RAGIONE_SOCIALEa nullità/non veridicità RAGIONE_SOCIALEe dichiarazioni a una fase successiva e conseguente quale eventualmente quella del rilascio del permesso di soggiorno.
Nel caso di specie, a parere del richiedente, occorrerebbe dare prevalenza alla circostanza che il richiedente forma una coppia di fatto con la cittadina italiana e, quindi, dare applicazione alla l. 30/2007 e non al TU in materia di immig razione, sulla base RAGIONE_SOCIALE‘art. 53 l. 234/12 e RAGIONE_SOCIALEa stessa l. 30/07 (di attuazione RAGIONE_SOCIALEa direttiva europea 2004/38/CE), trattandosi di norme più favorevoli. La normativa europea imporrebbe agli Stati membri di agevolare l’ingresso e il soggiorno di partner di cittadino RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea nell’ottica di favorire la coesione familiare.
‘ Rispetto a quest’ultimo profilo, si può ritenere che negare la richiesta di iscrizione anagrafica in mancanza di permesso di soggiorno significhi rendere di fatto impossibile l’effettiva coesione familiare del convivente, e quindi una violazione del diritto alla tutela RAGIONE_SOCIALEa vita familiare e dei legami affettivi, nonché un ostacolo alla libertà di movimento e residenza dei cittadini comunitari ‘.
A parere del ricorrente però la normativa italiana, ‘ usando all’art. 3 l’indicativo ‘agevola’, dall’altro non garantisce tale effetto richiamando una documentazione ‘ufficiale’ che, attraverso un percorso di richiami normativi e regolamentari, impone la disponibilità di un permesso di soggiorno (al cui rilascio osta la mancanza di una iscrizione anagrafica). Ne consegue che nella interpretazione del disposto RAGIONE_SOCIALE‘art. 3, lett. b) del d.lgs. n. 30/07, di recepimento RAGIONE_SOCIALEa direttiva eur opea n. 2004/38 sul ricongiungimento familiare, si rileva un contrasto che p uò essere risolto attraverso l’interpretazione conforme ‘ da parte del giudice nazionale. Ne conseguirebbe che il giudice dovrebbe applicare direttamente la normativa europea (ritenuta c.d. self executing ) e ‘ riconoscere valenza alla relazione stabile con effettiva esplicazione del diritto ad ottenere l’iscrizione anagrafica nella popolazione residente in qualità di membro di una coppia di fatto anche attraverso la produzione di documentazione diversa dal permesso di soggiorno ‘. Sussisterebbe pertanto il diritto dei ricorrenti di ottenere dall’Ufficiale RAGIONE_SOCIALE‘anagrafe l’iscrizione nel registro RAGIONE_SOCIALEa popolazione residente (e nello stato di famiglia RAGIONE_SOCIALEa sig. del ricorrente qualora sia contestualmente presentata la dichiarazione anagrafica di costituzione di nuova convivenza, senza che debba essere dimostrata la disponibilità di un permesso di soggiorno. Ciò, peraltro, non si porrebbe in contrasto con il potere del AVV_NOTAIO di valutare la sussistenza dei presupposti per il rilascio di un permesso di soggiorno che prescindesse dalla stabile convivenza.
Nel caso di specie, inoltre, il non avrebbe neppure effettuato i controlli finalizzati al riscontro RAGIONE_SOCIALEa residenza del richiedente, per scongiurare un eventuale uso distorto RAGIONE_SOCIALEa richiesta di iscrizione. Proprio in ragione RAGIONE_SOCIALEa natura vincolata d ell’atto, peraltro, il AVV_NOTAIO non effettuerebbe un’ingerenza nelle prerogative RAGIONE_SOCIALEa P.A., ma una ‘ valutazione di una condotta lesiva di diritti RAGIONE_SOCIALEa persona rispetto alla quale è consentito all’Ago ordinare alla Pubblica amministrazione l’adozione di comportamenti a natura vincolata a tutela del diritto che si ravvisi leso ‘.
E ancora, sottolineava il ricorrente, la già citata circolare del Ministero RAGIONE_SOCIALE‘Interno in materia prevederebbe che «requisito RAGIONE_SOCIALEa dichiarazione anagrafica previsto dal predetto comma 37 RAGIONE_SOCIALE‘art. l RAGIONE_SOCIALEa Legge n. 76/2016, posto dall’Ordinamento al fine di consentire la puntuale identificazione di tutti i soggetti stranieri che circolano sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato, e quindi, a tutela di un interesse generale, quale quello RAGIONE_SOCIALEa sicurezza e RAGIONE_SOCIALE‘ordine pubblico».
I comuni pertanto riterrebbero che l’iscrizione anagrafica sia ‘ prerequisito naturale, nonché conditio sine qua non, RAGIONE_SOCIALEa possibilità di registrare i conviventi di fatto. Tuttavia, i Comuni ritengono che, ai fini RAGIONE_SOCIALEa stessa iscrizione anagrafica, sia necessario che il cittadino straniero sia regolarmente soggiornante nel territorio e abbiano la medesima residenza.
Vi è quindi una discrasia che renderebbe a priori impossibile la regolarizzazione del cittadino straniero: da un lato il Comune ritiene che, per essere iscritto nel registro RAGIONE_SOCIALEa popolazione residente, il cittadino straniero debba ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno presso l’Ufficio Immigrazione RAGIONE_SOCIALEa Questura territorialmente competente e, dall’altro, lo stesso Ufficio Immigrazione, in assenza di iscrizione anagrafica, nega il permesso di soggiorno, in questo caso, per motivi familiari ex art. 10 D.lgs. 30/2007 ‘.
Tale interpretazione sarebbe in contrasto, a parere del ricorrente, con l’orientamento giurisprudenziale ‘ secondo cui la normativa relativa all’iscrizione anagrafica non richiede come presupposto per la registrazione del contratto di convivenza e l’inserimento nel nucleo familiare del convivente italiano, il possesso di un permesso di soggiorno in capo a l cittadino straniero ‘ (attraverso una lettura degli art. 1 co. 52 RAGIONE_SOCIALEa l. 76/2016 e degli artt. 1 co. 52 RAGIONE_SOCIALEa l. 76/2016 e degli a rt. 3(co 2) e 9 (co 5 bis) del l.gls. 30/2007 e non del sull’immigrazione, fondata sul principio di non discriminazione di cui all’art. 53 l . 234/12. Lettura che sarebbe, peraltro, anche costituzionalmente e convenzionalmente orientata sotto il profilo RAGIONE_SOCIALEa garanzia del diritto alla vita privata e famigliare e alla coesione famigliare e alla libera circolazione sul territorio RAGIONE_SOCIALE‘Unione europea. Co
Quanto al periculum in mora il ricorrente evidenziava che il ricorrente svolge attività lavorativa a tempo indeterminato: ‘ la situazione però si complica se nelle more RAGIONE_SOCIALEa decisione del AVV_NOTAIO sulla legittimità del diniego o rifiuto di iscrizione anagrafica si innesta un respingimento alla frontiera del cittadino straniero che nel frattempo abbia ‘sforato’ rispetto al termine di permanenza consentito dalle norme sul soggiorno in Italia e nell’Unione Europea (disciplina Schengen) a mezzo semplice visto turistico ‘.
Sussisterebbe dunque un pregiudizio grave e irreparabile atteso che, ‘ in mancanza di iscrizione anagrafica, è precluso ai ricorrenti l’esercizio dei diritti di cui alla l. 76/2016 e che al contempo vi è una forte e irragionevole compromissione del diritto alla vita famigliare atteso che la posizione del sig. è in condizione di irregolarità ed è soggetto ad espulsione, e non può stare in Italia per un periodo più lungo di novanta giorni ‘.
All’udienza RAGIONE_SOCIALE‘11.11.2025 compariva la parte ricorrente personalmente unitamente al suo difensore. Il AVV_NOTAIO procedeva all’audizione RAGIONE_SOCIALEe parti: la parte dichiarava di essere stato fermato in tre occasioni dalla Polizia locale di e di essere stato condotto presso la Questura di Milano, e mostrando il contratto di convivenza veniva rilasciato. Rappresentava, altresì, di non poter regolarizzare la propria posizione sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato in maniera differente rispetto alla registrazione del contratto di convivenza, pur avendo un contratto a tempo indeterminato, dovendo accedere alle quote flussi e comunque solo uscendo dal territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato.
Il AVV_NOTAIO si riservava di provvedere.
Occorre preliminarmente osservare che il procedimento ex articolo 700 c.p.c. è volto ad assicurare in via interinale, in attesa RAGIONE_SOCIALEa definizione del giudizio di merito, la tutela alla posizione giuridica soggettiva, che verrà accertata nel successivo procedimento a cognizione piena.
Esso anticipa dunque, all’esito di una cognizione sommaria, gli effetti propri del provvedimento di cui vuole precorrere la fruttuosità, e che al momento RAGIONE_SOCIALEa sua pronuncia determinerà la caducazione del provvedimento anticipatorio (cfr. ex multis Tribunale Torino 8.2.2011; Tribunale Modena 5.5.2010).
Le misure adottabili in via cautelare debbono essere funzionali alla tutela RAGIONE_SOCIALEa situazione giuridica sostanziale durante il tempo necessario per farle valere in via ordinaria: non può dunque ottenersi in via d’urgenza più di quanto può conseguirsi nel me rito (cfr. Tribunale Roma 5.11.2003, Tribunale Civitavecchia 6.5.2017, Tribunale Milano 19.2.2016).
Consegue ai principi che precedono che non può darsi luogo ad una tutela integralmente anticipatoria, esaustiva del contenuto del futuro giudizio di merito (Tribunale di Modena 5.5.2010, Tribunale Monza sezione distaccata Desio 16.10.2003, Tribunale Modena 17.6.2003), come ad esempio il rilascio di una certificazione, trattandosi di provvedimento privo di strumentalità, che esaurirebbe ogni questione afferente la causa, rendendo definitivamente superata la necessità del procedimento di merito (cfr. Corte di Appello Torino 9.6.2000).
Nel caso di specie, i ricorrenti indicano la domanda di merito come ‘ conferma del merito ‘ invocato in questa sede. Peraltro, nell’ipotesi in esame, la cautela richiesta esaurirebbe la tutela, e consentirebbe al ricorrente di ottenere l’iscrizione anagrafica in tal modo vedendo pienamente ed irrevocabilmente accertato il proprio diritto -al l’esito di un procedimento sommario, nell’ambito del quale è sufficiente dimostrare la verosimiglianza del diritto stesso (il fumus boni iuris ), anziché effettuarne una cognizione piena, come accade in un giudizio di merito. Ciò solo è motivo per non consentire una tutela anticipatoria che, in realtà, esaurirebbe per così dire il merito, dando diretta soddisfazione al diritto per la cui tutela si agisce. Per il vero, si possono dare ipotesi in cui la tutela d’urgenza in via provvisoria finisca per risultare sostanzialmente esaustiva RAGIONE_SOCIALE‘eventuale tutela che, in ipotesi, potrebbe essere conseguita in via ordinaria, così da rendere inutile tale fase. Tuttavia, tale evenienza può ricorre nei soli casi in cui oggettivamente non sia possibile attendere l’esito di un giudizio ordinario in ragione RAGIONE_SOCIALE‘imminenza del pregiudizio rispetto al diritto azionato.
Ora, impregiudicata ogni considerazione sulla natura del ‘pregiudizio’ (che nel caso di specie sarebbe dato, secondo il ricorrente, di fatto dall’applicazione di una normativa di ordine pubblico qual è quella che regola la permanenza e l’allontanamento dal territorio nazionale di cittadini extracomunitari irregolarmente presenti), come pure sul fumus del diritto azionato (perché si allega un diritto all’iscrizione nell’anagrafe civile che non sarebbe esercitabile in difetto di permesso di soggiorno), si osserva che il ricorso appare carente, a prescindere da ogni valutazione sul merito, in quanto non sussiste nel caso di specie un periculum in mora di cui all’art. 700 c.p.c.
Il pericolo nel caso in esame è dedotto dal ricorrente in termini assolutamente astratti, ossia privo di concretezza, tali da non consentire di presumere un’immediatezza RAGIONE_SOCIALEo stesso. Esso, infatti, viene indicato nei seguenti termini: ‘la sussistenza di u n pregiudizio grave e irreparabile atteso che, in mancanza di iscrizione anagrafica, è precluso ai ricorrenti l’esercizio dei diritti di cui alla L. 76/2016 e che al contempo vi è una forte ed irragionevole compromissione del diritto alla vita familiare atteso che la posizione del sig. è in condizione di irregolarità ed è soggetto ad espulsione, e non può stare in Italia per un periodo più lungo di novanta giorni’, nonché nel ‘ grave ed irreparabile danno determinato dalla mancata iscrizione cui è ricollegata una serie di diritti legati alla stabile permanenza sul territorio RAGIONE_SOCIALEo Stato ‘, che non consente al Tribunale di comprendere l’irreparabilità del danno necessaria per la tutela anticipatoria rispetto a quella di merito.
Le spese di lite devono essere dichiarate irripetibili, stante la contumacia del
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c. proposto da
-Rigetta il ricorso;
-Spese irripetibili.
Si comunichi.
Monza, 14 novembre 2025
Il AVV_NOTAIO COGNOME