Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23439 Anno 2025
Presidente: COGNOME
Relatore: NOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12511 – 2021 proposto da:
avv. NOME COGNOME elettivamente domiciliato, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE
– intimata – avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 13/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal consigliere NOME COGNOME
rilevato che:
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, a titolo di provvigione per la mediazione espletata in loro favore per la vendita di un’imbarcazione ;
con sentenza n. 17612/2015, il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME condannò NOME COGNOME al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione e al pagamento di altrettanti euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., rigettando le sue domande riconvenzionali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei terzi chiamati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
con sentenza n. 220/2021, la Corte d’appello di Roma rigettò l’ appello di NOME COGNOME ritenendo tra l’altro, per quel che qui rileva, preclusa dall’assenza di tempestiva c ontestazione in sede di comparsa di costituzione e risposta, in primo grado, la questione della mancanza di prova de ll’iscrizione all’albo dei mediatori da parte della RAGIONE_SOCIALE, atteso che sin dalla citazione la circostanza era stata rappresentata specificamente e non contestata;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi; RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
considerato che:
con il primo motivo NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.n. 39/1989 per aver e la Corte d’appello ritenuto tardiva e non rilevabile d’ufficio l’eccezione con cui è stata eccepita la mancanz a di prova dell’ iscrizione della mediatrice RAGIONE_SOCIALE nel relativo albo professionale;
sussiste contrasto di interpretazione sulla applicabilità del principio di non contestazione al requisito dell’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le camere di commercio, con conseguente difformità di giurisprudenza in ordine alla rilevabilità anche d’ufficio e oltre il limite delle preclusioni assertive (per l’operatività della non contestazione, Sez. 2 – , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013; difformi, Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Sez. 2 – , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023; Sez. 2 – , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023);
risulta, pertanto, necessaria la trattazione in pubblica udienza, considerate la rilevanza nomofilattica;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda