Ordinanza interlocutoria di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 23439 Anno 2025
Civile Ord. Sez. 2 Num. 23439 Anno 2025
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME
Data pubblicazione: 17/08/2025
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 12511 – 2021 proposto da:
AVV_NOTAIO, elettivamente domiciliato, presso il suo studio, rappresentato e difeso da sé stesso ex art. 86 cod. proc. civ., con indicazione de ll’ indirizzo pec;
– ricorrente –
contro
RAGIONE_SOCIALE;
– intimata – avverso la sentenza n. 220/2021 della CORTE D’APPELLO di ROMA, pubblicata il 13/1/2021;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 25/3/2025 dal consigliere COGNOME;
rilevato che:
con atto di citazione notificato il 16 marzo 2011, la RAGIONE_SOCIALE convenne in giudizio, dinnanzi al Tribunale di Roma, NOME COGNOME e NOME COGNOME chiedendone la condanna al pagamento, in suo favore, della somma di euro 10.000,00, a titolo di provvigione per la mediazione espletata in loro favore per la vendita di un’imbarcazione ;
con sentenza n. 17612/2015, il Tribunale di Roma dichiarò cessata la materia del contendere nei confronti di NOME COGNOME, condannò NOME COGNOME al pagamento di euro 5.000,00 a titolo di provvigione per la mediazione e al pagamento di altrettanti euro 5.000,00 a titolo di risarcimento ex art. 96 cod. proc. civ., rigettando le sue domande riconvenzionali nei confronti della RAGIONE_SOCIALE e dei terzi chiamati NOME COGNOME e NOME COGNOME;
con sentenza n. 220/2021, la Corte d’appello di Roma rigettò l’ appello di NOME COGNOME , ritenendo tra l’altro, per quel che qui rileva, preclusa dall’assenza di tempestiva c ontestazione in sede di comparsa di costituzione e risposta, in primo grado, la questione della mancanza di prova de ll’iscrizione all’albo dei mediatori da parte della RAGIONE_SOCIALE, atteso che sin dalla citazione la circostanza era stata rappresentata specificamente e non contestata;
NOME COGNOME ha proposto ricorso per cassazione affidandolo a sette motivi; RAGIONE_SOCIALE, NOME COGNOME e NOME COGNOME non hanno svolto difese;
considerato che:
con il primo motivo NOME COGNOME ha lamentato, in riferimento al n. 3 del primo comma dell’art. 360 cod. proc. civ. , la violazione e falsa applicazione dell’art. 6 l.n. 39/1989 per aver e la Corte d’appello ritenuto tardiva e non rilevabile d’ufficio l’eccezione con cui è stata eccepita la mancanz a di prova dell’ iscrizione della mediatrice RAGIONE_SOCIALE nel relativo albo professionale;
sussiste contrasto di interpretazione sulla applicabilità del principio di non contestazione al requisito dell’obbligo di iscrizione del mediatore nei ruoli tenuti presso le RAGIONE_SOCIALE, con conseguente difformità di giurisprudenza in ordine alla rilevabilità anche d’ufficio e oltre il limite delle preclusioni assertive (per l’operatività della non contestazione, Sez. 2 – , Ordinanza n. 20556 del 19/07/2021; Sez. 3, Sentenza n. 15658 del 21/06/2013; difformi, Sez. 3, Sentenza n. 8581 del 09/04/2013; Sez. 2 – , Sentenza n. 4019 del 09/02/2023; Sez. 2 – , Sentenza n. 29506 del 24/10/2023);
risulta, pertanto, necessaria la trattazione in pubblica udienza, considerate la rilevanza nomofilattica;
P.Q.M.
La Corte dispone la trattazione in pubblica udienza, rinviando la causa a nuovo ruolo.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda