Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 3 Num. 22696 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 3 Num. 22696 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/08/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 32068/2020 R.G. proposto da: COGNOME NOME, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell ‘ avvocato COGNOME (CF: CODICE_FISCALE), che lo rappresenta e difende, con domiciliazione telematica come in atti
-ricorrente –
contro
COMPAGNIA DI ASSICURAZIONI RAGIONE_SOCIALE, COGNOME NOME
-intimati – avverso la SENTENZA del TRIBUNALE di ROMA n. 8197/2020 depositata il 5/06/2020.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 2/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
NOME COGNOME convenne dinnanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE la RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE (già RAGIONE_SOCIALE. RAGIONE_SOCIALE) e NOME COGNOME, per sentire accertare la responsabilità del conducente del veicolo di parte convenuta nella verificazione di un sinistro stradale che lo vide coinvolto, e chiedendo la condanna della COGNOME, solidalmente o disgiuntamente alla
RAGIONE_SOCIALE, al risarcimento di tutti i danni materiali subiti, quantificati successivamente in complessivi euro 9.504,95.
Con sentenza n. 552/2016 il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE dichiarò la esclusiva responsabilità del conducente dell ‘ autovettura di proprietà della COGNOME nella determinazione del sinistro e, in accoglimento della domanda, condannò i convenuti, in solido tra di loro, a corrispondere al COGNOME la somma di euro 9.527,79, oltre interessi legali dalla data del sinistro sino al soddisfo.
Avverso detta pronuncia RAGIONE_SOCIALESai propose gravame dinanzi al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, eccependo, per quanto rileva in questa sede, la nullità degli atti di iscrizione a ruolo del giudizio di primo grado dinanzi al RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE, essendo la data indicata in citazione per la prima udienza quella del 15 novembre 2014, cui seguiva invece l ‘ iscrizione a ruolo in data 17 novembre 2014, impedendo in tal modo la verifica dell ‘ effettiva iscrizione del giudizio e quindi la mancata costituzione nel procedimento stesso.
Il COGNOME si costituì rappresentando, per quanto rileva in questa sede, che l ‘ RAGIONE_SOCIALE aveva regolarmente iscritto a ruolo la causa in oggetto, in quanto la data del 15/11/2014, indicata quale giorno di prima comparizione, cadeva di sabato, e che pertanto operavano gli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c., in forza dell ‘ art. 58, comma 3, l. 18/06/2009 n. 69, che sul computo dei termini al IV comma prevedono che ‘ se il giorno di scadenza è festivo, la scadenza è prorogata di diritto al primo giorno seguente non festivo ‘ , e al V comma ‘ La proroga prevista dal quarto comma si applica altresì ai termini per il compimento degli atti processuali svolti fuori dell ‘ udienza che scadono nella giornata di sabato ‘ , comma aggiunto dall ‘ art. 2 (1 lett. f) l. 28 dicembre 2005, n. 263. Il COGNOME rimarcò che il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE non avesse rilevato alcuna irregolarità nella costituzione del contradditorio, e che la
mancata conoscenza dell ‘ atto di citazione da parte di RAGIONE_SOCIALE fosse imputabile alla mancata verifica della società stessa.
Con sentenza n. 8197/2020, depositata in data 5/06/2020, oggetto di ricorso, il Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in riforma della sentenza di primo grado, ha dichiarato la nullità del processo e della sentenza per inosservanza del combinato disposto degli artt. 319 e 165 c.p.c., rimettendo la causa, ai sensi degli artt. 353 e 354 c.p.c., al giudice di primo grado, per i provvedimenti relativi agli artt. 171 e 307 c.p.c. sulla citazione della domanda proposta dall ‘ attore per accertata tardività dell ‘ atto di iscrizione a ruolo della causa.
La sentenza motiva che le risultanze probatorie documentali consentono di rilevare d ‘ ufficio la originaria nullità della sentenza di primo grado, conseguente alla originaria mancata rituale formazione del contradditorio processuale nel giudizio di primo grado, consistente nella mancata partecipazione al processo di RAGIONE_SOCIALESai, identificabile nel caso di specie quale litisconsorte necessario ai sensi dell ‘ art. 102 c.p.c., la quale è risultata soccombente per intero anche con il rilievo della rilevata mancata contestazione dei fatti dedotti in citazione ai sensi dell ‘ art. 116, 2° co., c.p.c.
Avverso la predetta sentenza NOME COGNOME propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo.
La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ‘ art. 380bis 1 c.p.c.
RAGIONE_SOCIALE e NOME COGNOME non hanno svolto difese nel presente giudizio di legittimità.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l ‘ unico motivo, il ricorrente denuncia, in relazione all ‘ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., ‘ Violazione o falsa applicazione di norme di diritto di cui agli artt. 82 disp. att. e 155 c.p.c. in relazione all ‘ art. 360 n. 3 e 5 c.p.c. ‘ , lamentando che il Tribunale, nel concludere che la mancata partecipazione al giudizio di RAGIONE_SOCIALESai fosse causata dalla tardiva iscrizione a ruolo, non avrebbe tenuto conto della
circostanza, evidenziata negli atti difensivi del ricorrente, che la data del 15/11/2013 cadesse in una giornata corrispondente al sabato, e che tale punto fosse basilare al fine di una corretta valutazione della regolarità della iscrizione a ruolo del procedimento presso l ‘ ufficio del giudice di RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE.
Va evidenziato che, per giurisprudenza consolidata, la disciplina del computo dei termini di cui all ‘ art. 155, commi 4 e 5, c.p.c., che proroga di diritto, al primo giorno seguente non festivo, il termine che scade in un giorno festivo o di sabato, si applica, per il suo carattere generale, a tutti i termini, anche perentori, contemplati dal codice di rito (compreso il termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione Cass., sez. 6-5, ord. 16/11/2016, n. 23375; conformi Cass., sez. V, sent. 13/05/2022, n. 15430, in relazione al termine per la proposizione dell ‘ appello nelle controversie soggette al rito del lavoro; Cass., sez. I, sent. 7/10/2014, n. 21105, in relazione al termine per il deposito del ricorso per cassazione).
2.1 Inoltre, il combinato disposto degli artt. 319 c.p.c. e 57 disp. att. c.p.c. va interpretato nel senso che, qualora dinanzi al giudice di RAGIONE_SOCIALE non sia stata tenuta udienza nel giorno indicato in citazione o nel processo verbale, l ‘ iscrizione a ruolo può essere effettuata anche successivamente alla data indicata in citazione, mentre la costituzione in giudizio dell ‘ attore può essere effettuata fino al giorno dell ‘ udienza effettivamente tenuta dal giudice designato, non esistendo norme che escludano detta costituzione direttamente in udienza, e non potendosi, peraltro, desumere tale forma di sbarramento dai principi generali posti a presidio del procedimento dinanzi al giudice di RAGIONE_SOCIALE, con conseguente inapplicabilità, in tal caso, del principio secondo cui, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la tardiva costituzione dell ‘ opponente va equiparata alla sua mancata costituzione (Cass., sez. III, sent. 26/02/2002, n. 2830).
Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso è fondato e va accolto; la sentenza impugnata va, quindi, cassata, con rinvio al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in persona di diverso magistrato, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di RAGIONE_SOCIALE, in diversa composizione, anche per le spese del