DECRETO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI – N. R.G. 00002589 2025 DEPOSITO MINUTA 09 12 2025 PUBBLICAZIONE 09 12 2025
CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Prima Sezione Civile
La Corte di Appello di Napoli, prima sezione civile, riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dr. NOME COGNOME Presidente;
Dr. NOME COGNOME Consigliere;
Dr. NOME COGNOME NOME Consigliere relatore;
all’esito delle note scritte delle parti, depositate, ai sensi dell’ar t. 127/ter c.p.c., in sostituzione dell’udienza camerale collegiale del 3.12.2025 , ha pronunziato il seguente
decreto ex artt. 392 c.p.c. e 5-ter legge n° 89/01
nella causa civile iscritta al n° 2589/25 R.G. del ruolo volontaria giurisdizione, avente ad oggetto giudizio di rinvio a seguito di annullamento con rinvio di decreto ex art. 5 ter legge n° 89/01, tra:
(P.I.: ), r appresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO NOME COGNOME (C.F.: ) P. C.F.
– ricorrente in riassunzione-
e
-(C.F.: ), in persona del Ministro pro tempore , P.
rappresentato e difeso, ex lege , dal l’Avvocatura d ) P.
istrettuale dello Stato di Napoli (C.F.:
-resistente in riassunzione-
…
Con decreto ex art. 5 ter legge 89/01 n° 2913/23, pubblicato in data 30.10.2023, la Corte di Appello di Napoli in accoglimento dell’opposizione proposta dal contro il decreto monitorio che aveva ingiunto al della giustizia il pagamento, a favore della della somma di euro 1.200,00 a titolo di indennizzo per
l’irragionevole durata del procedura relativa al fallimento della RAGIONE_SOCIALE‘ -revocava il decreto opposto e rigettava integralmente la domanda di indennizzo, ritenuta l’irrisorietà del credito per il quale la ricorrente era stata ammessa allo stato passivo ed in applicazione, quindi, dell ‘art. 2, comma 2 -sexies lettera g), della legge n° 89/01 (‘ si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte ‘).
A seguito di ricorso per cassazione, la Suprema Corte ha annullato con rinvio il suddetto decreto, evidenziando:
-che ‘ alla nozione di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’eser cizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la suss idiarietà dell’intervento del giudice convenzionale ‘; -che ‘ l a Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente ‘;
che ‘ l’esiguità della posta in gioco è stata, poi, sempre e comunque contemperata dalla Corte EDU con la valutazione delle condizioni personali della parte e del controllo dei rischi sostanziali e processuali connessi, ma nel senso che è stata esclusa l’«irrisorietà» quando la situazione soggettiva del ricorrente indicasse per lui una rilevanza diversa anche della pretesa risultante prima facie priva – in generale e oggettivamente – di un reale e concreto interesse ‘ ;
-che ‘ recependo i principi della giurisprudenza CEDU, questa Corte ha stabilito, ad esempio, che l’esiguità del valore monetario del giudizio presupposto – inferiore ai cinquecento euro – non esclude la tutela indennitaria di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, se l’apprezzamento concreto della fattispecie, anche alla stregua della condizione socioeconomica dell’istante, faccia emergere un effettivo interesse alla decisione, come nel caso in cui il giudizio presupposto riguardi una prestazione di natura assistenziale o retributiva ‘;
-che ‘ alla luce di tali considerazioni può ritenersi che la legge del 2015, inserendo la presunzione di cui alla lett. g) dell’art. 2 comma 2 sexies, abbia inteso velocizzare la decisione dei ricorsi di natura bagatellare o con una posta in gioco non rilevante, nel senso di invertire «il percorso rivelatore» del danno (Cass. 11228 del 2019); certamente, tuttavia, non ha inteso introdurre l’ulteriore criterio di verifica del carattere non abusivo della pretesa fondato sulla proporzionalità tra il valore di una domanda -in sé non bagatellare – e la situazione economico-finanziaria del ricorrente ‘;
-che invece la Corte di appello ‘ discostandosi da questi principi e valutando, nella sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del fatturato, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non certo bagatellare del bene oggetto della lite, rappresentato da un credito di euro 82.896,38 ‘;
che ‘ il decreto impugnata (sic) va pertanto cassato e la causa rinviata alla Corte di appello di Napoli, in diversa composizione, che si adeguerà nel decidere al principio di diritto sopra indicato e provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di legittimità ‘ .
…
A seguito dell’ordinanza della Suprema Corte la
ha proposto
ricorso per riassunzione ex art. 392 c.p.c. , così concludendo: ‘ Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a pagare alle ricorrenti le somme di cui al decreto monocratico o la diversa misura ritenuta di giustizia, oltre agli interessi dalla domanda sino al saldo ed oltre alle spese (complessivi € 94,80, di cui € 273 per le tre iscrizioni a ruolo ed € 13,80 per la copia autentica dell’ordinanza della Suprema Corte) ed i compensi di tutte le fasi ed i gradi del procedimento della presente procedura, con l’aumento del 30 % per la predisposizione PCT degli atti. Con richiesta di distrazione a favore dell’AVV_NOTAIO NOME AVV_NOTAIO* che si dichiara antistatario anche per il presente grado ‘.
Instaurato il contraddittorio, si è costituito il il quale ha insistito ‘ nella dedotta insussistenza del diritto all’indennizzo in favore della odierna ricorrente ai sensi della L. 89/2001, ricorrendo nella fattispecie il presupposto della irrisorietà del credito valutato in relazione alle condizioni personali della parte ‘ .
La causa è stata riservata in decisione a seguito di trattazione scritta disposta in sostituzione dell’udienza camerale del 3.12.2025 .
Ritiene questa Corte che, alla luce del dictum della Suprema Corte, non rimanga che liquidare alla società ricorrente l’indennizzo per l’irragionevole durata de lla procedura fallimentare nello stato passivo della quale essa si è a suo tempo insinuata.
In relazione al quantum si può effettuare la liquidazione nella stessa misura (euro 1.200,00, pari ad euro 400,00 per ciascuno dei tre anni di irragionevole durata) con la quale la ricorrente era stata liquidata dal consigliere designato nell’originario decreto monitorio, poi revocato in sede di opposizione dalla Corte di Appello in composizione collegiale.
Trattasi, infatti, di liquidazione assolutamente corretta e condivisibile: va solo precisato che, se è vero che il computo della durata della procedura fallimentare decorre dal momento del deposito della domanda di insinuazione al passivo (cfr., sul punto, il recente orientamento della Suprema Corte, espresso da Cass., sez. 2, n° 324 del 05/01/2024) e che, invece, nel decreto monitorio il dies a quo era stato individuato nella ‘ data della verifica/esecutività dello stato passivo ‘ , è però anche vero che era stata la stessa ricorrente ad individuare in tal modo, nel suo ricorso, il dies a quo e che non è possibile andare ultra petita : d’altronde, anche nel ricorso in riassunzione in questa sede in esame la ricorrente ha in via principale chiesto di ‘ Condannare il , in persona del Ministro pro tempore, a pagare alle ricorrenti le somme di cui al decreto monocratico … ‘.
…
Occorre, infine, procedere alla liquidazione delle spese processuali.
Trovandoci in sede di giudizio di rinvio, quelle che devono essere liquidate, secondo il principio della soccombenza applicato all’esito globale del giudizio, sono le spese di tutti i gradi in cui si è articolato il giudizio, tenendo conto:
che vanno nuovamente liquidate anche le spese del procedimento monitorio, atteso che il relativo decreto è stato irrimediabilmente revocato con l’accoglimento, per quanto erroneo, dell’opposizione ex art. 5 ter legge n° 89/2001;
che la liquidazione per la fase monitoria va effettuata secondo lo scaglione fino ad euro 5.200, nel valore minimo stante il valore ridotto dell’indennizzo riconosciuto e la limitata complessità del ricorso, con l’aumento del 30% ex art. 4 comma 1/bis D.M. n° 55/14 per il collegamento ipertestuale;
che i compensi del giudizio di opposizione, del giudizio di legittimità e del presente giudizio di rinvio vanno liquidati applicando le tabelle previste per i procedimenti contenziosi (infatti, come ora previsto testualmente dall’art. 4, comma 4 -bis, del D.M. n° 55/14, come modificato dal D.M. n° 147/22, ‘ I parametri previsti dalla allegata tabella n. 7 per i procedimenti di volontaria giurisdizione si applicano esclusivamente a quelli aventi natura non contenziosa ‘ ), attenendosi ai valori minimi (stante la non particolare difficoltà delle questioni trattate) previsti per lo scaglione da euro 1.100,01 ad euro 5.200,00 e con l’aumento del 30% ex art. 4 comma 1/bis D.M. n° 55/14 per il collegamento ipertestuale;
che va operata la distrazione a favore del difensore NOME COGNOME per tutti i gradi ad esclusione del giudizio di legittimità, atteso che in tale giudizio la ricorrente era difesa da ciononostante chiesto
altro difensore (AVV_NOTAIO NOME COGNOME) e che l’AVV_NOTAIO COGNOME ha (inopinatamente) anche per il giudizio di legittimità la distrazione a favore di se stesso.
Alla luce di tali criteri le spese vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Appello, prima sezione civile, decidendo quale giudice del rinvio disposto dalla Corte di Cassazione con ordinanza n° 21313/2025, così provvede:
condanna il , in persona del Ministro pro tempore , al pagamento in favore della ricorrente, senza dilazione, della somma di euro 1.200,00, oltre ad interessi legali dalla domanda;
– condanna il al pagamento in favore della ricorrente di spese ed onorari: 1) per la fase monitoria, che liquida in euro 27,00 per spese vive ed in euro 307,45 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario; 2) per la fase di opposizione, che liquida in euro 1.895,40 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario; 3) per il giudizio di legittimità, che liquida in euro 27,00 per spese vive ed in euro 1.220,70 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge; 4) per il giudizio di rinvio, che liquida in euro 40,78 per spese vive (euro 27,00 per bollo + euro 13,78 per richiesta di copia conforme dell’ordinanza della Suprema Corte) ed in euro 1.895,40 per onorari, oltre a rimborso spese forfettarie nella misura del 15% sugli onorari
nonché I.V.A. e C.P.A. nella misura di legge, con distrazione al difensore, dichiaratosi antistatario.
Napoli, così deciso all’esito della camera di consiglio del 3.12.2025
Il consigliere estensore Il Presidente
NOME COGNOME NOME COGNOME