DECRETO CORTE DI APPELLO DI ANCONA – N. R.G. 00000633 2025 DEPOSITO MINUTA 27 10 2025 PUBBLICAZIONE 28 10 2025
CORTE DI APPELLO DI ANCONA
Il Consigliere designato, esaminato il ricorso formulato ai sensi della legge n. 89 del 2001
DA
(c.f. , rappresentata e difesa dall’AVV_NOTAIO, in virtù di procura speciale alle liti; P.
NEI CONFRONTI DI
;
depositato in data 19.9.2025 e che ivi si abbia per integralmente richiamato;
RILEVATO
che dalla documentazione depositata unitamente al ricorso, che ivi si abbia per integralmente richiamata, emerge quanto segue:
il Tribunale di Ancona con sentenza n. 165/2014, depositata in data 16.12.2013 ha dichiarato il
fallimento di ;
all’esito di presentazione di domanda di insinuazione, la ricorrente è stata ammessa allo stato passivo del fallimento per il credito complessivo di euro 676,32, in INDIRIZZO chirografaria;
lo stato passivo delle domande tempestive è stato dichiarato esecutivo in data 21.10.2014;
con decreto emesso in data 10.2.2025 stata dichiarata la chiusura del fallimento;
che, pertanto, il ricorso risulta depositato nel rispetto del termine di decadenza di cui all’art. 4 della legge n. 89 del 2001, termine sottoposto alla sospensione feriale;
che, assumendo come dies a quo la data di presentazione della domanda di insinuazione allo stato passivo (11.2.2014) nonché come dies a quem la data di chiusura del fallimento (10.2.2025), ed escluso il periodo della c.d. sospensione covid 19 di mesi 2 e giorni 4 (dal 8 marzo al 11 maggio 2020), la procedura concorsuale si è protratta per anni 10, mesi 9 e giorni 23, sì da eccedere di anni 5 (in ragione della frazione di mesi superiore a sei) il termine di ragionevole durata così come previsto dall’art. 2 legge 89/2001;
che, tuttavia, l’art. 2 l. 89/2001 al comma 2 sexies lett. g) dispone che si presume insussistente il n. 633/2025 V.G.
pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte;
che l’esiguità del credito chirografario vantato, unitamente alla natura del creditore (società a responsabilità limitata), non consente di ritenere positivamente integrata la soglia di consistenza e gravità minima, al di sotto della quale il pregiudizio derivante dalla violazione del diritto alla ragionevole durata del giudizio non può ritenersi significativo e non è, pertanto, indennizzabile, proprio perché dette circostanze inducono ragionevolmente ad escludere l’esistenza di pregiudizi apprezzabili derivanti dalla lungaggine del giudizio presupposto;
che secondo la giurisprudenza di legittimità, in base al principio de minimis non curat praetor , recepito dalla Corte Europea dei diritti dell’uomo (con sentenza del 6 marzo 2012, Gagliano c. Italia), non è indennizzabile la violazione che non raggiunga una soglia minima di gravità;
che può presumersi come accadimento logicamente verosimile l’afflizione derivante dalla durata di un processo, in quanto il pregiudizio sofferto raggiunga nel caso concreto una soglia minima di gravità, al di sotto della quale il patema non è più oggettivabile e meritevole di tutela, sicchè dall’ambito di tutela delineato dalla legge n. 89 del 2001 vanno espunte sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sè non significative, sia quelle di maggior estensione temporale ma riferibili a giudizi presupposti ove esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 633 del 2014; da ultimo Cassazione civile sez. II, 24/04/2019, n.11228);
che la difesa non ha fornito la prova contraria richiesta dall’art. 2 comma 2 sexies l. 89/2001;
P.Q.M.
Così decide:
rigetta il ricorso.
Ancona, 27.10.2025
Il Consigliere designato AVV_NOTAIO NOME COGNOME