Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 11382 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 11382 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 29/04/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 2635/2023 R.G. proposto da: RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso lo studio dell’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende ex lege
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 1911/2022 depositato il 13/12/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
la spa RAGIONE_SOCIALE ricorre, con due motivi, per la cassazione del decreto in epigrafe con cui la Corte di Appello di Napoli ne ha rigettato l’opposizione contro il decreto del consigliere designato, di parziale accoglimento del ricorso originario proposto per il riconoscimento dell’equo indennizzo da eccessiva durata di una procedura fallimentare in cui, nel 1992, essa ricorrente aveva insinuato un credito pari a € . 28.662,15, soddisfatto, con riparto finale dell’ottobre 2020, solo per € . 2.288,70.
Il rigetto è stato motivato in base al rilievo – in accoglimento dell’opposizione incidentale del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE con riguardo all’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. 24 marzo 2001, n.89 per cui, tenuto conto dell’entità del credito ammesso al passivo e del fatto, risultante dalle produzioni dell’opponente incidentale, che tale entità era pari allo 0,45% dell’attivo e allo 0,72% del fatturato RAGIONE_SOCIALE società, la pretesa rappresentava un ‘valore avente importanza minima’ rispetto al patrimonio RAGIONE_SOCIALE società;
il RAGIONE_SOCIALE resiste con controricorso;
considerato che:
1.con il primo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o falsa applicazione degli artt. 5 ter RAGIONE_SOCIALE l.89/2001, 183, 737 e 738 c.p.c., in relazione agli artt. 24 e 111 Cost., ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
La ricorrente osserva che la Corte di Appello ha accolto l’opposizione incidentale del RAGIONE_SOCIALE malgrado che la stessa fosse stata depositata telematicamente in data 28 novembre 2022, oltre il termine stabilito per la costituzione del RAGIONE_SOCIALE con il decreto in
data 16 settembre 2022, di dieci giorni prima dell’udienza di trattazione fissata al 30 novembre 2022 e anche oltre il termine di cinque giorni prima dell’udienza fissato con decreto del 2 ottobre 2022, entro il quale sarebbe stato possibile depositare note scritte; 2.il motivo è infondato.
2.1. Nel procedimento di opposizione di cui all’art. 5 ter RAGIONE_SOCIALE l.89/2011 -articolo che, al comma 3, richiama le disposizioni in tema di procedimenti in camera di consiglio, di cui all’art. 737 e ss., c.p.c.- il termine dato dalla Corte di Appello per la costituzione dell’opposto e il termine per il deposito di note scritte non hanno natura perentoria, in mancanza di specifiche previsioni.
Vale l’art. 152 c.p.c.
La costituzione dell’opposto oltre il termine è consentita. Il deposito di documenti oltre il termine per note non è sanzionato da decadenza.
Quei termini sono finalizzati ad assicurare il rispetto del principio del contraddittorio (art 101 c.p.c.) imposto per ogni procedimento in camera di consiglio che, come quello di cui all’art.5 ter RAGIONE_SOCIALE l.89/2001, abbia carattere contenzioso.
Il potere del giudice del procedimento in camera di consiglio di determinare i tempi di costituzione dell’opposto e per il deposito di note da parte dell’opponente e dell’opposto risponde allo fine di permettere alle parti di esercitare in modo ordinato le facoltà dirette ad influire sul contenuto RAGIONE_SOCIALE decisione. Il potere è radicato, in ultimo, negli artt. 24 e 111 Cost.
Nel testo applicabile al caso di specie l’art. 101 c.p.c. prevedeva che ‘ 1. Il giudice, salvo che la legge disponga altrimenti, non può statuire sopra alcuna domanda, se la parte contro la quale è proposta non è stata regolarmente citata e non è comparsa. 2. Se ritiene di porre a fondamento RAGIONE_SOCIALE decisione una questione rilevata d’ufficio, il giudice riserva la decisione, assegnando alle parti, a pena di nullità, un termine, non inferiore a venti e non superiore a
quaranta giorni dalla comunicazione, per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione’.
A differenza che nella versione attuale, nel secondo comma, non era espressamente previsto che ‘Il giudice assicura il rispetto del contraddittorio e, quando accerta che dalla sua violazione è derivata una lesione del diritto di difesa, adotta i provvedimenti opportuni’.
Nel caso di specie, l’odierna ricorrente avrebbe avuto il diritto di chiedere alla Corte di Appello un rinvio per la trattazione RAGIONE_SOCIALE opposizione, motivando la richiesta con la lesione del proprio diritto di difesa a fronte RAGIONE_SOCIALE costituzione del RAGIONE_SOCIALE in data successiva a quella stabilita dalla Corte di Appello rispetto alla data RAGIONE_SOCIALE trattazione.
È pacifico che la richiesta non è stata avanzata.
Nel decreto impugnato si legge che ‘all’udienza di comparizione a trattazione scritta, le parti si riportavano ai rispettivi atti difensivi’. La decisione RAGIONE_SOCIALE Corte di Appello si sottrae alla censura formulata con il motivo in esame.
3.con il secondo motivo di ricorso viene lamentata la ‘violazione o mancata applicazione degli artt.2, comma 2 sexies, lett. g) RAGIONE_SOCIALE l.89/2001, in relazione agli artt. 6 §1 e 13 RAGIONE_SOCIALE CEDU, 24 e 111 Cost., ex art. 360, primo comma, n.3 c.p.c.’
La ricorrente contesta la legittimità RAGIONE_SOCIALE affermazione posta dalla Corte di Appello a fondamento del rigetto dell’opposizione, per cui, tenuto conto dell’entità del credito ammesso al passivo e del fatto che tale entità era pari allo 0,45% dell’attivo e allo 0,72% del fatturato RAGIONE_SOCIALE società, la pretesa rappresentava un ‘valore avente importanza minima’ rispetto al patrimonio RAGIONE_SOCIALE società.
4. Il motivo è fondato.
4.1. L’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l.89/2001 prevede che ‘Si presume insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, nel caso di … irrisorietà RAGIONE_SOCIALE
pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’.
L’affermazione contenuta nel decreto impugnato contrasta con la giurisprudenza di questa Corte per cui ‘ in materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies, lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte’. (Cass. Sez. 2 – , Ordinanza n.3970 del 13/02/2024; v. anche Cass. n.522/2021, in motivazione, secondo cui restano escluse dalla riparazione sia le violazioni minime del termine di durata ragionevole, di per sé non significative, sia quelle di maggiore estensione temporale, riferibili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi» feribili però a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in cui esigua è la posta in gioco e trascurabili i rischi sostanziali e processuali connessi; conf. Cass. n. 26497 del 2019; Cass. n.974/2020).
Il decreto impugnato ha ritenuto operativa la suindicata presunzione valutando la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria RAGIONE_SOCIALE società richiedente l’indennizzo, stimata alla luce del fatturato e dell’attivo di essa, senza dare alcun rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore in sè del credito insinuato al passivo fallimentare;
5. in conclusione il primo motivo di ricorso deve essere rigettato, il secondo deve essere accolto, il decreto impugnato deve essere cassato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli in diversa composizione anche per le spese di questo giudizio;
PQM
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo motivo, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte di Appello di Napoli, in diversa composizione, anche per le spese di questo giudizio.
Roma 5 aprile 2024.
Il Presidente NOME COGNOME