Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 25838 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 25838 Anno 2024
Presidente: COGNOME NOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 27/09/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 10702/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, in persona del legale rappresentate pro tempore , rapp.ta e difesa dagli AVV_NOTAIO NOME COGNOME ed NOME COGNOME, elettivamente domiciliata presso lo studio dell’AVV_NOTAIO, in Roma, alla INDIRIZZO;
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, in persona del ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall’RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in Roma INDIRIZZO;
-controricorrente-
per la cassazione del decreto RAGIONE_SOCIALE Corte di appello di Napoli n. 2701/2022, depositato il 24 marzo 2023.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 10 settembre 2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA
1. -Con decreto monitorio del 22 novembre 2022, la Corte d’Appello di Napoli accoglieva il ricorso ex l. n. 89/01, proposto dalla ‘ RAGIONE_SOCIALE‘, relativamente a una procedura fallimentare a carico RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, dichiarata fallita dal Tribunale di Torre Annunziata, Sezione fallimentare, con sentenza n. 61/2004 del 16 dicembre 2004, liquidando in suo favore l’indennizzo ex art. 2 bis RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001 nella somma complessiva di euro 7.400,00, oltre interessi legali dalla domanda. La Corte d’Appello di Napoli, rilevato che la procedura fallimentare era durata ben 17 anni, 8 mesi e 7 giorni, accertava la violazione del diritto al ‘termine di ragionevole durata del processo’ e condannava il RAGIONE_SOCIALE di RAGIONE_SOCIALE al pagamento in favore delle ricorrenti RAGIONE_SOCIALE somma di euro 7.400,00.
2. -Con ricorso depositato il 22 dicembre 2022, il RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE proponeva opposizione avverso il decreto. Deduceva l’opponente, quale primo motivo di opposizione, l’applicabilità alla fattispecie del disposto dell’art. 2, comma 2 sexies , lettera g) RAGIONE_SOCIALE legge 89/2001, secondo cui si presumeva insussistente, salvo prova contraria, il pregiudizio da irragionevole durata del processo in caso di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa valutata anche in relazione alle condizioni personali delle parti. Evidenziava il RAGIONE_SOCIALE che la posta in gioco, costituita dal credito di 9.567,63 euro, rappresentava il 10,29% del capitale sociale RAGIONE_SOCIALE creditrice (di 93mila euro), lo 0,27% del suo fatturato (pari a 4.535.706,00 euro per l’anno 2021), lo 0,51% dei crediti (pari a 1.881.986,00 euro) e lo 0,68% del patrimonio netto (pari a 1.415.728,00), di tal che il credito, pur se di non lieve entità in una atomistica considerazione, appariva invece, in considerazione delle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE società ricorrente, insignificante ed inidoneo ad apportare il benché minimo patimento emotivo agli organi sociali. Quale secondo motivo deduceva l’erroneità del decreto nella parte in cui non era stata
applicata alla fattispecie la diminuzione dell’indennità prevista dall’art. 2 -bis , comma 1 bis , RAGIONE_SOCIALE l. 89/2001, per le ipotesi in cui le parti del processo erano più di dieci. Chiedeva pertanto l’annullamento del decreto impugnato ovvero in subordine per la sua rimodulazione, con vittoria di spese di lite.
Si costituiva in giudizio l’opposta, sostenendo che l’interpretazione RAGIONE_SOCIALE norma resa dalla controparte comportava una abrogazione pretoria RAGIONE_SOCIALE legge Pinto per le società commerciali aventi un importante volume d’affari, che la Suprema Corte aveva più volte affermato il principio RAGIONE_SOCIALE irrilevanza RAGIONE_SOCIALE consistenza delle dimensioni economiche delle società richiedenti l’indennizzo, che la Corte di Strasburgo aveva più volte ritenuto irrisorie solo pretese di contenuto patrimoniale estremamente modesto. Chiedeva pertanto il rigetto dell’opposizione con vittoria di spese di lite .
La Corte di appello di Napoli ha accolto l’opposizione, disponendo la revoca del decreto e compensando integralmente le spese di lite.
-La società ha proposto ricorso per cassazione affidato a un unico motivo.
Il RAGIONE_SOCIALE si è costituito con controricorso.
Il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380 -bis .1 cod. proc. civ.
RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
-Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione e mancata applicazione dell’art. 2 , comma 2 sexies , lett. g), delle Legge n. 89/01, in relazione agli artt. 6 § 1 e 13 RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U. ed artt. 24 e 111 Cost. ex art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. si censura la statuizione RAGIONE_SOCIALE Corte napoletana laddove ha escluso la possibilità per la ricorrente, società sovrapatrimonializzata, di chiedere ed ottenere l’equa riparazione ex l. n. 89/01, stante l’irrisorietà del suo credito ammesso al passivo fallimentare RAGIONE_SOCIALE società ‘RAGIONE_SOCIALE ‘, rispetto alla
situazione economico finanziaria RAGIONE_SOCIALE ‘RAGIONE_SOCIALE‘, come emerge dal bilancio RAGIONE_SOCIALE odierna ricorrente, che ha avuto per l’anno 2021 un fatturato pari ad euro 4.355.796,00, crediti per euro 1.881.986,00 e un patrimonio netto di euro 1.415.728,00, nel che la posta in gioco del presupposto giudizio, pari a euro 9.576,63, rappresenta circa lo 0,27% del fatturato 2021, lo 0,51% dei crediti e lo 0,68% del patrimonio netto. In tal modo la Corte partenopea è pervenuta ad un’interpretazione RAGIONE_SOCIALE l egge n. 89/01 non conforme alla giurisprudenza RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, laddove il raffronto in termini assoluti tra l’ammontare del credito oggetto del giudizio presupposto, sub specie di c.d. posta in gioco, ed il valore patrimoniale RAGIONE_SOCIALE società che agisce ai sensi RAGIONE_SOCIALE l. n. 89/01 è di una sproporzione tale da far escludere, nel caso di specie, l’operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione semplice di sussistenza del pregiudizio non patrimoniale derivante dalla violazione del ‘termine di ragionevole durata del processo’ ex art. 6 § 1 RAGIONE_SOCIALE C.E.D.U. In altre parole la Corte, prendendo spunto dalle pronunce RAGIONE_SOCIALE Corte di CASSAZIONE n. 633/14 e n. 11228/21, fa retroagire sul piano dell’ an argomentazioni e deduzioni che, ferma l’intangibilità del ‘diritto alla ragionevole durata del processo’ quale Diritto Fondamentale dell’Uomo, in tutte le sue formazio ni sociali e, quindi, anche in relazione agli enti associativi, di natura personale e/capitale, potrebbero tutt’al più attenere al quantum dell’indennizzo liquidabile (Cass. n. 22041/15; n. 12937/12; n. 16367/16; n. 20373/19; n. 19124/21), trattandosi di elementi oggettivi inerenti la particolarità del caso di specie, idonei a graduare e circoscrivere l’indennizzo liquidabile alle peculiarità del caso di specie. Ciò in conformità a quanto affermato dalla Corte europea dei diritti dell’ uomo a far data dalla sentenza del 6 aprile 2000, nel caso ‘RAGIONE_SOCIALE‘, secondo cui anche per le persone giuridiche (e, più in RAGIONE_SOCIALE, per i soggetti collettivi) il danno non patrimoniale, inteso come danno morale soggettivo è,
non diversamente da quanto avviene per gli individui persone fisiche, conseguenza normale, ancorché non automatica e necessaria, RAGIONE_SOCIALE violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, di cui all’art. 6 RAGIONE_SOCIALE Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, a causa dei disagi e dei turbamenti di carattere psicologico che la lesione di tale diritto solitamente provoca alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri.
1.1. -Il motivo è fondato.
In materia di equa riparazione per irragionevole durata del processo, ai fini RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa deve essere valutata alla stregua di due elementi: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte (Cass., Sez. II, 13 febbraio 2024, n. 3970).
Alla nozione di ‹‹irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa›› , in particolare, si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussid iarietà dell’intervento del giudice convenzionale.
La Corte europea dei diritti dell’uomo può dichiarare che una domanda costituisca un abuso del diritto di domanda quando è manifestamente priva di qualsiasi interesse reale e/o riguarda una somma di denaro irrisoria o è generalmente estranea agli interessi legittimi oggettivi del richiedente ( COGNOME e altri c. Grecia , n. 50634/11, 5 novembre 2013; COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010). Dal momento dell’ entrata in vigore del
Protocollo n. 14 (1° giugno 2010), questo tipo di domanda rientra nell’ambito dell’articolo 35 § 3 (b) RAGIONE_SOCIALE Convenzione (assenza di svantaggio significativo). In particolare, la Corte di Strasburgo considera la sproporzione tra il carattere banale dei fatti del caso, cioè la natura irrisoria RAGIONE_SOCIALE somma in questione, e il sovraccarico RAGIONE_SOCIALE Corte di numerosi ricorsi pendenti che sollevano gravi questioni di diritti umani. In questo contesto, la Corte tiene conto anche RAGIONE_SOCIALE situazione finanziaria del ricorrente e delle possibili ripercussioni RAGIONE_SOCIALE causa in questione su di essa, nonché RAGIONE_SOCIALE natura e dell’importanza RAGIONE_SOCIALE presunta violazione RAGIONE_SOCIALE Convenzione ( COGNOME c. Germania , n. 22051/07, 19 gennaio 2010, e NOME c. Austria , nn. 37794/07, 11568/08, 23036/08, 23044/08, 23047/08, 23053/08, 23054/08, 48865/08, 20 novembre 2012).
La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto insussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la irrisorietà RAGIONE_SOCIALE posta in gioco, così affermando l’esistenza delle condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2-sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, valutando, in sostanza, la pretesa soltanto in rapporto alla situazione economico finanziaria RAGIONE_SOCIALE società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa, senza dare il giusto rilievo all’elemento obiettivo, correlato al valore non bagatellare del bene che è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite (un credito di euro 9.567,63).
-Conseguono l’accoglimento del ricorso e la cassazione del decreto impugnato, con rinvio alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, procederà a nuovo esame RAGIONE_SOCIALE causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedendo altresì a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la
pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda Sezione