Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 3803 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2   Num. 3803  Anno 2024
Presidente: COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 12/02/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 22066/2022 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO,  presso  l’RAGIONE_SOCIALE, che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
 contro
RAGIONE_SOCIALE, RAGIONE_SOCIALE, rappresentate e difese dall’avvocato COGNOME
-controricorrenti- avverso il DECRETO RAGIONE_SOCIALE CORTE D’APPELLO di NAPOLI n. 1735/2022, depositata il 07/06/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
FATTI DI CAUSA E RAGIONI RAGIONE_SOCIALE DECISIONE
1.Il  RAGIONE_SOCIALE  ha  proposto  ricorso  articolato  in  due motivi avverso il decreto n. 1735/2022 RAGIONE_SOCIALE Corte d’appello di Napoli, depositato il 7 giugno 2022.
Resistono con controricorso la RAGIONE_SOCIALE e la RAGIONE_SOCIALE
La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio, a norma degli artt. 375, comma 2, 4quater , e 380bis .1 c.p.c.
Le parti hanno depositato memorie.
La Corte d’appello di Napoli ha rigettato l’opposizione ex art. 5 -ter l. n. 89 del 2001 del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 12.400,00 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE e per l’importo di € 10.793,24 in favore RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE , in relazione alla durata non ragionevole di una procedura fallimentare nella quale le istanti aveva spiegato insinuazione al passivo per crediti rispettivamente pari ad € 79.008,00 e ad € 10.793,24.
Il primo motivo del ricorso del RAGIONE_SOCIALE RAGIONE_SOCIALE denuncia la violazione e /o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies , lett. g) RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto che un credito ‘oggettivamente rilevante’ non possa, per ciò solo, essere considerato come irrisorio, ai sensi e per gli effetti RAGIONE_SOCIALE norma citata. Osserva il ricorrente che l’art. 2, comma 2 -sexies lett. g) prevede una presunzione di insussistenza del danno in caso di ‘ irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’ , di tal che l’irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa non può essere valutata solo in maniera oggettiva, ma vada indagata anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economicofinanziarie dell’istante.
Il secondo motivo di ricorso denuncia la violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies , lett. g) e dell’art. 5 -ter legge 89 del 2001, nonché degli artt. 2727, 2728 e 2697 c.c., per non aver la Corte d’Appello fatto corretta applicazione RAGIONE_SOCIALE regola dell’onere probatorio, dei principi concernenti la disciplina delle presunzioni legali iuris tantum e dell’elaborazione giurisprudenziale relativa al giudizio di opposizione ex art. 5ter l. 89/2001, nella parte in cui ha ritenuto che la presunzione di cui all’art. 2, comma 2 -sexies , lett. g, legge 89/2001 sia applicabile solo in fase monitoria e non nella successiva fase dell’opposizione.
4.1. Può disattendersi l’eccezione delle controricorrenti circa l’avvenuta notificazione del ricorso in formato di un file pdf ‘immagine’ ottenuto mediante scansione e privo dell’attestazione di sua conformità all’atto originale, in assunta violazione dell’art. 3 -bis , comma 2, RAGIONE_SOCIALE legge n. 53/1994. L’eccezione sembra confondere la copia informatica (ottenuta, come si assume, dalla scansione di atto originariamente formato su documento cartaceo) con il duplicato informatico (che ha lo stesso valore del documento informatico da cui è tratto), risultando, nella specie, come attestato nella relazione di notifica, che il ricorso fosse stato redatto in originale informatico, sottoscritto digitalmente e trasformato in pdf ai fini RAGIONE_SOCIALE notifica tramite EMAIL ai sensi dell’art. 3 -bis l. n. 53 del 1994 RAGIONE_SOCIALE legge n. 53 del 1994.
 I  due  motivi  di  ricorso  vanno  esaminati  congiuntamente,  giacché connessi,  e  si  rivelano  non  fondati  nei  sensi  di  cui  alla  motivazione che segue.
5.1. L’art. 2, comma 2sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, come introdotto  dalla  l.  n.  208  del  2015,  contempla  una  presunzione  di insussistenza  del  pregiudizio  da  irragionevole  durata  del  processo, salvo prova contraria, in caso di ‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore
RAGIONE_SOCIALE causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’.
5.2. L’art. 2, comma 2 -sexies , RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, introdotto dalla legge n. 208 del 2015, prevede un elenco di presunzioni iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo. Le ipotesi considerate costituiscono prova “completa”, alla quale il giudice di merito può legittimamente ricorrere, anche in via esclusiva, salvo pur sempre il limite RAGIONE_SOCIALE motivazione del proprio convincimento, nonché quello dell’esame degli eventuali elementi indiziari contrari al fatto ignoto dell’inesistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, che si pretende legislativamente di desumere tramite l’allestita presunzione. L’accertamento dell’esistenza, sufficienza e rilevanza RAGIONE_SOCIALE prova contraria, che consenta il superamento delle presunzioni di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2sexies , implica una tipica indagine di fatto, istituzionalmente attribuita dalla legge al giudice di merito, ma pur sempre sindacabile in sede di legittimità ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. (Cass. n. 25542 del 2019).
5.3.  Va  corretta,  dapprima,  la  motivazione  in  diritto  seguita  dalla Corte d’appello di Napoli, secondo cui nella fase di opposizione ex art. 5ter l.  n.  89  del  2001  non  trova  applicazione  la  presunzione di cui alla lett. g) del comma 2sexies dell’art. 2 RAGIONE_SOCIALE stessa legge.
L’opposizione di cui all’art. 5ter RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001 non introduce un autonomo  giudizio di impugnazione del decreto con cui il presidente RAGIONE_SOCIALE corte d’appello, o un magistrato RAGIONE_SOCIALE corte a tal fine designato, abbia provveduto sulla domanda di equa riparazione con decreto motivato, ma realizza una fase a contraddittorio pieno di un unico  procedimento,  avente  ad  oggetto  la  medesima  pretesa  fatta valere con il ricorso introduttivo, sicché la posizione delle parti, anche
ai  fini  dell’onere  RAGIONE_SOCIALE  prova,  non  è  diversa  nelle  due  fasi  e  le presunzioni di cui all’art. 2, comma 2 -sexies operano egualmente in entrambe ed hanno efficacia fino a prova contraria.
5.4. Condizione di insorgenza e di operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum di  insussistenza  del  pregiudizio  da  irragionevole  durata  del processo di cui all’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, è, tuttavia, l’accertamento RAGIONE_SOCIALE ‘irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o  del  valore  RAGIONE_SOCIALE  causa,  valutata  anche  in  relazione  alle  condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’.
5.5. Alla nozione di ‹‹irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa o del valore RAGIONE_SOCIALE causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata RAGIONE_SOCIALE Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione de ll’art. 6, paragrafo 1, RAGIONE_SOCIALE CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale.
La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo  35  §  3,  lettera  a)  RAGIONE_SOCIALE  Convenzione,  afferma  che  un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo  34  qualora,  ad  esempio,  il  ricorso  sia  manifestamente privo  di  una  reale  finalità,  riguardi  una  somma  di  denaro  irrisoria  o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente.
Un  ricorso  per  equa  riparazione  da  durata  non  ragionevole  del processo  che  riguardi  una  somma  di  denaro  irrisoria  è  inteso, pertanto,  come  manifestamente  privo  di  una  reale  posta  in  gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione,  decreto  19  gennaio  2010,  ricorso  n°  22051/07),  ove  il ricorrente  si  lamentava  per  la  durata  di  un  procedimento  civile  che
aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio RAGIONE_SOCIALE somma in contestazione.
5.6. Il fattore RAGIONE_SOCIALE ‘posta in gioco’ viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di questa Corte non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità RAGIONE_SOCIALE concreta incidenza RAGIONE_SOCIALE pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione RAGIONE_SOCIALE operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2sexies , lett. g), RAGIONE_SOCIALE l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020).
5.7.  Il  ricorso  alla  presunzione iuris  tantum di  insussistenza  del pregiudizio  da  irragionevole  durata  del  processo  di  cui  all’art.  2, comma  2sexies ,  lettera  g),  RAGIONE_SOCIALE  legge  n.  89  del  2001,  deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto – percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni  – che la pretesa azionata o il valore RAGIONE_SOCIALE
causa  nel  giudizio  presupposto  sia  ‘irrisoria’,  cioè  manifestamente priva  di  una  reale  posta  in  gioco,  in  tal  modo  valutata  ‘anche’  in relazione alle condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte.
Ai  fini  del  riconoscimento  RAGIONE_SOCIALE  irrisorietà  RAGIONE_SOCIALE  pretesa  o  del  valore RAGIONE_SOCIALE causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di  valutazione:  uno  obiettivo,  correlato  al  valore  del  bene  che  è oggetto RAGIONE_SOCIALE lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni RAGIONE_SOCIALE parte.
La determinazione RAGIONE_SOCIALE consistenza RAGIONE_SOCIALE pretesa e del valore RAGIONE_SOCIALE causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base RAGIONE_SOCIALE reale portata  dell’interesse  RAGIONE_SOCIALE  singola  parte  alla  decisione,  effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo RAGIONE_SOCIALE somma in gioco e  la  situazione  socioeconomica  dell’istante  (cfr.  Cass.  n.  24362  del 2018; n. 974 del 2020).
Questo riferimento alle ‘condizioni personali RAGIONE_SOCIALE parte’ assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze RAGIONE_SOCIALE Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, RAGIONE_SOCIALE; 8 giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo .
L’accertamento RAGIONE_SOCIALE irrisorietà rientra comunque nell’ambito dell’apprezzamento  di  fatto  spettante  al  giudice  di  merito,  che  è sindacabile in sede di legittimità soltanto per omesso esame di fatto
decisivo  per  il  giudizio,  oggetto  di  discussione  tra  le  parti,  ai  sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., riformato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito  nella  legge  n.  134/2012,  o,  altrimenti,  nelle  ipotesi  di mancanza  assoluta  RAGIONE_SOCIALE  motivazione,  o  di  motivazione  apparente, perplessa o incomprensibile, o di contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili.
5.8. La Corte d’appello di Napoli ha ritenuto sussistente il pregiudizio da irragionevole durata del processo per la non irrisorietà RAGIONE_SOCIALE posta in gioco, così escludendo l’esistenza delle condizioni di operatività RAGIONE_SOCIALE presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2 -sexies , lettera g), RAGIONE_SOCIALE legge n. 89 del 2001, alla luce dell’importo certamente non bagatellare delle somme dedotte in sede di insinuazione al passivo fallimentare, pari ad € 79.008,00 e ad € 10.793,24.
Il ricorrente nemmeno indica specificamente fatti (art. 366, comma 1, n.  6,  c.p.c.),  attinenti,  ad  esempio,  ‘alle  condizioni  personali  RAGIONE_SOCIALE parte’, la cui esistenza risulti dal testo del decreto impugnato o dagli atti  processuali,  che  abbiano  costituito  oggetto  di  discussione  tra  le parti  nel  pregresso  giudizio  di  merito  e  che  rivestano  carattere decisivo  (vale  a  dire  che,  se  esaminati,  avrebbero  determinato  una valutazione di irrisorietà RAGIONE_SOCIALE pretesa).
Il ricorso deve pertanto essere rigettato. Consegue la regolamentazione delle spese secondo soccombenza, nell’ammontare liquidato in dispositivo.
Essendo sia il procedimento in esame che la ricorrente Amministrazione  dello  Stato  esenti  dal  pagamento  del  contributo unificato, non si deve far luogo alla dichiarazione di cui al comma 1quater  all’art.  13  del  d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  introdotto dall’art. 1, comma 17, RAGIONE_SOCIALE legge 24 dicembre 2012, n. 228.
P.Q.M.
La  Corte  rigetta  il  ricorso  e  condanna  il  ricorrente  al  pagamento  in favore delle controricorrenti delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi € 3.200,00 per compensi, di cui € 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge e spese forfetarie.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio RAGIONE_SOCIALE Seconda sezione