Ordinanza di Cassazione Civile Sez. 2 Num. 17344 Anno 2024
Civile Ord. Sez. 2 Num. 17344 Anno 2024
Presidente: NOME COGNOME
Relatore: COGNOME NOME
Data pubblicazione: 24/06/2024
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 3302/2023 R.G. proposto da:
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato in INDIRIZZO, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO . (P_IVA) che lo rappresenta e difende
-ricorrente-
contro
RAGIONE_SOCIALE, elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato COGNOME (CODICE_FISCALE) che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato COGNOME NOME (CODICE_FISCALE)
-controricorrente-
avverso DECRETO di CORTE D’APPELLO NAPOLI n. 750/2022 depositata il 25/07/2022.
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 05/04/2024 dal Consigliere NOME COGNOME.
Premesso che:
Il RAGIONE_SOCIALE della Giustizia ha proposto ricorso articolato in unico motivo illustrato da memoria avverso il decreto n. 2255/2022 della Corte d’appello di Napoli, depositato il 25 luglio 2022. La RAGIONE_SOCIALE ha resistito con controricorso ed ha depositato memoria;
la Corte d’appello di Napoli ha respinto l’opposizione ex art. 5 -ter l. n. 89 del 2001 proposta dal RAGIONE_SOCIALE della Giustizia avverso il decreto del magistrato designato che aveva condannato lo stesso RAGIONE_SOCIALE al pagamento dell’indennizzo per equa riparazione per l’importo di € 3.146,34 in favore della RAGIONE_SOCIALE, per l’irragionevole durata di una procedura fallimentare nella quale la società era stata ammessa al passivo per la somma di € 3.146,34. La Corte d’appello ha ritenuto di applicare l’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, in forza dell’accertamento della non ‘irrisorietà della pretesa o del valore della causa’, valutata in relazione all’entità -ritenuta oggettivamente rilevante -del credito ammesso ed escludendo che ‘una posta oggettivamente rilevante possa mai essere considerata bagatellare o essere azzerata per effetto delle condizioni patrimoniali del soggetto leso’. Per i giudici dell’opposizione la tesi del RAGIONE_SOCIALE per cui avrebbe dovuto tenersi anche conto ‘del patrimonio societario’ della RAGIONE_SOCIALE non poteva essere condivisa in quanto altrimenti ‘non risulterebbe mai indennizzabile un danno per tutti i soggetti dotati di consolidati patrimoni ancorché il valore del credito azionato risulti oggettivamente rilevante’;
considerato che:
con l’unico motivo del ricorso il RAGIONE_SOCIALE denuncia la ‘violazione e/o falsa applicazione dell’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g) della legge n. 89 del 2001, in relazione all’art.360, primo comma, n.3, c.p.c., per avere la Corte d’appello di Napoli ritenuto di ‘indagare la irrisorietà della pretesa solo in maniere oggettiva e non anche soggettivamente, con approccio casistico, con riferimento alle condizioni economico -finanziarie dell’istante. A questo proposito il RAGIONE_SOCIALE evidenzia che, come del resto riportato nel decreto, era stato fatto presente che la RAGIONE_SOCIALE aveva un capitale sociale di € 126.636.657,99, patrimonio netto di € 1.757.897.492,00, attività per € 3.591.538.856,00 per cui la ‘posta in gioco’ rappresentava solo lo 0,0001% del capitale, lo 0,0001% del patrimonio netto e lo 0,00001% delle attività;
il ricorso è ammissibile e fondato.
2.1. L’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, come introdotto dalla l. n. 208 del 2015, contempla una presunzione di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, salvo prova contraria, in caso di ‘irrisorietà della pretesa o del valore della causa, valutata anche in relazione alle condizioni personali della parte’.
2.2. Sotto il profilo della ammissibilità del motivo va disattesa l’eccezione della controricorrente per cui il motivo atterrebbe ad una insindacabile valutazione di merito della Corte di Appello sulla non irrisorietà della pretesa. Al contrario, il motivo veicola una denuncia di violazione di legge per mancata considerazione dell’elemento delle condizioni personali della parte, che per legge devono essere presi in considerazione.
2.3. Alla nozione di ‹‹irrisorietà della pretesa o del valore della causa›› si deve attribuire il significato che si trae dalla giurisprudenza consolidata della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, dalla quale non è permesso di discostarsi nell’esercizio
del potere interpretativo garantito al giudice nazionale in sede di applicazione dell’art. 6, paragrafo 1, della CEDU, in quanto la legge n. 89 del 2001 fornisce unicamente un rimedio giurisdizionale interno che permette di assicurare la sussidiarietà dell’intervento del giudice convenzionale. La Corte EDU, nella valutazione delle condizioni di ricevibilità ai sensi dell’articolo 35 § 3, lettera a) della Convenzione, afferma che un ricorrente abusa del ricorso individuale presentato ai sensi dell’articolo 34 qualora, ad esempio, il ricorso sia manifestamente privo di una reale finalità, riguardi una somma di denaro irrisoria o comunque non incida minimamente sui legittimi interessi del ricorrente. Un ricorso per equa riparazione da durata non ragionevole del processo che riguardi una somma di denaro irrisoria è inteso, pertanto, come manifestamente privo di una reale posta in gioco. Così, ad esempio, nella causa Bock c. Germania (Corte EDU, Quinta sezione, decreto 19 gennaio 2010, ricorso n° 22051/07), ove il ricorrente si lamentava per la durata di un procedimento civile che aveva intentato per farsi rimborsare il costo di un integratore alimentare prescritto dal suo medico, il cui prezzo ammontava a 7,99 euro. La Corte europea esaminò tutte le circostanze del caso in esame, definite eccezionali, e tenne conto anche dell’agiata situazione patrimoniale del ricorrente (un funzionario dell’amministrazione statale con uno stipendio mensile di più di 4.500 euro all’epoca dei fatti), per concludere che l’istante aveva fatto un uso sproporzionato del sistema di protezione instaurato dalla Convenzione considerato, visto il carattere irrisorio della somma in contestazione.
2.4. Come questa Corte di legittimità ha già evidenziato ‘Il fattore della ‘posta in gioco’ viene in rilievo, peraltro, nella giurisprudenza di legittimità non soltanto per verificare la sussistenza del diritto all’equa riparazione, ma anche per quantificare la consistenza del pregiudizio e quindi la misura dell’indennizzo, in rapporto all’entità
della concreta incidenza della pendenza del giudizio sulla vita delle parti. Tale fattore finisce, così, per escludere dalla riparazione le violazioni del termine di durata ragionevole riferibili a giudizi presupposti di carattere bagatellare, in rapporto anche alla condizione sociale e personale del richiedente, in cui esigua risulta, appunto, la posta in gioco e perciò trascurabili appaiono i rischi sostanziali e processuali connessi (Cass. n. 974 del 2014; n. 26497 del 2019; n. 2995 del 2017; n. 633 del 2014; n. 5317 del 2013; con particolare riguardo alla esclusione della operatività della presunzione di insussistenza del pregiudizio prevista dall’art. 2, comma 2 -sexies, lett. g), della l. n. 89 del 2001, Cass. n. 5918 del 2020). Il ricorso alla presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo di cui all’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, deve, dunque, prendere le mosse dal fatto noto -percepito ed accertato dal giudice del merito sulla base di evidenze probatorie non costituite, a loro volta, da presunzioni -che la pretesa azionata o il valore della causa nel giudizio presupposto sia ‘irrisoria’, cioè manifestamente priva di una reale posta in gioco, in tal modo valutata ‘anche’ in relazione alle condizioni personali della parte. Ai fini del riconoscimento della irrisorietà della pretesa o del valore della causa, la norma non detta criteri rigidi cui ancorare la relativa valutazione, dovendosi essa apprezzare alla stregua di due elementi di valutazione: uno obiettivo, correlato al valore del bene che è oggetto della lite, e uno soggettivo, per il quale si tiene conto delle condizioni della parte. La determinazione della consistenza della pretesa e del valore della causa, agli effetti dell’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, quindi, non può che compiersi sulla base della reale portata dell’interesse della singola parte alla decisione, effettuando altresì un giudizio di comparazione tra l’importo della somma in gioco e la situazione socioeconomica dell’istante (cfr. Cass. n. 24362 del 2018; n. 974 del 2020). Questo
riferimento alle ‘condizioni personali della parte’ assume poi una specifica dimensione ove si tratti di equa riparazione per irragionevole durata del processo in favore di persone giuridiche, ed in particolare di società di capitali, per il danno provocato alle persone preposte alla gestione dell’ente o ai suoi membri (secondo le indicazioni delle sentenze della Corte europea dei diritti dell’uomo, 6 aprile 2000, RAGIONE_SOCIALE; 8 giugno 2004, RAGIONE_SOCIALE), giacché le esigenze di adeguata patrimonializzazione di tali soggetti, imposte dalla vocazione imprenditoriale, non possono costituire automatica ragione di esclusione dei medesimi dalla titolarità del diritto all’indennizzo’ (Cass. 3970/2024).
2.5. La Corte d’appello di Napoli ha escluso le condizioni di operatività della presunzione iuris tantum di insussistenza del pregiudizio da irragionevole durata del processo, di cui all’art. 2, comma 2 -sexies, lettera g), della legge n. 89 del 2001, valutando la pretesa soltanto nella sua dimensione oggettiva e non anche -come avrebbe dovuto -in rapporto alla situazione economico finanziaria della società opposta, stimata alla luce del capitale, del fatturato e del patrimonio netto di essa.
2.6. Né sono conducenti, rispetto alla eccezione di infondatezza del motivo, i richiami fatti dalla società RAGIONE_SOCIALE, sia nel controricorso che nella memoria, alla giurisprudenza unionale e alla giurisprudenza interna in cui o si negano violazioni del diritto all’equo compenso in relazione a pregiudizi oggettivamente irrisori perché pari a pochi euro -senza peraltro affermare che per pregiudizi che non siano già oggettivamente irrisori non debbano essere tenute presenti le condizioni soggettive della parte istante -o si ribadisce che la soglia di indennizzabilità delle conseguenze lesive della eccessiva durata del processo deve essere rapportata anche alla situazione personale della parte;
3. in conclusione il ricorso deve essere accolto e per l’effetto il decreto deve essere cassato e la causa deve essere rinviata alla Corte d’appello di Napoli, che, in diversa composizione, dovrà procedere a nuovo esame della causa, uniformandosi ai richiamati principi e provvedere anche a liquidare le spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
la Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, anche per la pronuncia sulle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda